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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15225/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dalla consegna di euro 50.000 da una parte all'altra, somma che il primo giudice aveva qualificato come mutuo da restituire. Il destinatario della somma ha sostenuto, nei gradi di merito e poi in cassazione, che non si trattasse di un prestito personale ma di un versamento effettuato in funzione di una società di fatto o comunque di un affare comune destinato all'apertura di un negozio di abbigliamento; perciò la perdita del progetto avrebbe dovuto ricadere su entrambi come perdita del capitale di rischio. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2247 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la società di fatto nonostante il materiale probatorio mostrasse un affare comune non andato a buon fine. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 2263 c.c., sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la somma non era stata versata a titolo solutorio ma come finanziamento per l'acquisto di beni in vista dell'esercizio comune di un'attività, aveva poi incongruamente escluso la partecipazione del soggetto che aveva ricevuto la somma alle perdite, omettendo di considerare che la mancata realizzazione dell'affare non escludeva l'esistenza della società al momento dell'acquisto della merce.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove, degli atti e degli accordi intercorsi tra le parti, attività riservate al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità. Ha quindi confermato, in sostanza, l'accertamento della Corte d'appello secondo cui non era stata provata la conclusione di un contratto di società al momento della dazione del denaro e che, pertanto, restava fermo il diritto della parte attrice alla restituzione della somma qualificata come mutuo. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    Per configurare una società di fatto occorrono, oltre al conferimento, anche l'affectio societatis e l'esteriorizzazione del vincolo sociale; la loro prova grava su chi deduce l'esistenza della società come fatto impeditivo della pretesa restitutoria.

  • art. 2263 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere la partecipazione alle perdite, ma la Corte non ne fa applicazione perché esclude in radice la prova dell'esistenza della società.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La censura di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito, non un sindacato sulla reale mancanza di motivazione.

  • art. 132 n. 4 cod. proc. civ.

    La doglianza di nullità per contraddittorietà della motivazione è stata respinta come inammissibile, poiché la motivazione della sentenza di merito era invece presente e coerente.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione dell'esistenza di una società di fatto, opposta alla domanda di restituzione di una somma qualificata come mutuo, richiede la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi del vincolo sociale: conferimento, fondo comune, affectio societatis ed esteriorizzazione verso i terzi.
  • Se il giudice di merito accerta con motivazione congrua che al momento della dazione del denaro non era ancora stato concluso un accordo sociale, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Chi oppone un fatto impeditivo alla pretesa restitutoria deve provarne gli elementi costitutivi; la mera allegazione di un progetto imprenditoriale comune o di trattative in corso non basta a trasformare un finanziamento in conferimento societario.
  • La mancata realizzazione dell'affare comune non implica, di per sé, l'esistenza di una società già costituita al momento del versamento, se non risultano provati l'accordo sociale e la sua esteriorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAmministratori
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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