Cassazione Civile, Ordinanza n. 22189/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda un credito TARI per l'anno 2015, pari a euro 4.488,00, richiesto dalla concessionaria del servizio di gestione e raccolta rifiuti per l'occupazione di una superficie di 5.663 mq in un immobile adibito ad attività di logistica integrata. La contribuente aveva rivendicato l'esenzione sostenendo che in quell'area si producevano imballaggi terziari, qualificabili come rifiuti speciali, smaltiti in proprio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo provata la produzione di tali rifiuti e la loro autonoma gestione, e aveva quindi rigettato l'appello della concessionaria. In cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, commi 641, 642 e 649, L. 147/2013, per non avere la CTR accertato le condizioni necessarie per l'esenzione, ossia la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali su quelle aree e l'avvenuto trattamento a carico del produttore in conformità alla normativa; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza di tali condizioni; 3) violazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013 e degli artt. 1 e 3 d.P.R. 158/1999, per non avere limitato l'esenzione, in ipotesi, alla sola quota variabile del tributo, escludendo che potesse operare anche sulla quota fissa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto quali porzioni di superficie fossero effettivamente destinate e produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, e determini correttamente il regime TARI applicabile. La Corte ha precisato che l'esenzione non può essere riconosciuta in modo indistinto a tutte le superfici del magazzino o dell'area occupata, ma solo alla parte specificamente produttiva dei rifiuti speciali; ha inoltre affermato che, anche in presenza di tale esenzione, permane la debenza della quota fissa del tributo. Ha invece ritenuto sufficiente, ai fini della prova dello smaltimento in proprio, la documentazione indicata dalla CTR (F.I.R., M.U.D., fatture e certificazione ISO).
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro di legittimità evocato per le censure di violazione di legge; la Corte ne esamina la fondatezza rispetto alla corretta applicazione della disciplina TARI.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.
la censura di nullità motivazionale è stata dedotta ma poi assorbita dall'accoglimento delle doglianze di diritto.
richiamato come parametro per il dedotto difetto di motivazione della sentenza regionale.
art. 1, comma 641, L. 147/2013
definisce il presupposto della TARI come possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, comma 642, L. 147/2013
individua i soggetti tenuti alla TARI come possessori o detentori di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, comma 649, L. 147/2013
esclude dalla superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore provi l'avvenuto trattamento conforme alla normativa; estende la disciplina anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili.
art. 1, commi 659 e 682, L. 147/2013
attribuiscono al regolamento comunale la disciplina di riduzioni ed esenzioni tariffarie.
art. 1, commi 684 e ss., L. 147/2013
pongono a carico del contribuente l'obbligo dichiarativo delle condizioni rilevanti ai fini del tributo.
richiamati dalla ricorrente per sostenere che, anche in caso di esclusione della superficie produttiva di rifiuti speciali, la quota fissa del tributo resti comunque dovuta.
menzionato nel testo del comma 641 come riferimento alle aree comuni condominiali escluse dalla TARI se non detenute o occupate in via esclusiva.
Massime di principio
- In materia di TARI, la regola è l'assoggettamento dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; l'esclusione opera solo come deroga e deve essere provata dal contribuente che la invoca.
- La detassazione riguarda soltanto la parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente; non può essere estesa automaticamente all'intero immobile o a tutto il magazzino senza una precisa individuazione delle porzioni interessate.
- Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, l'onere probatorio comprende la dimostrazione della natura speciale dei rifiuti, della superficie effettivamente produttiva e dell'avvenuto trattamento/smaltimento in conformità alla normativa vigente.
- La documentazione di tracciabilità dello smaltimento, come formulari di identificazione rifiuti, MUD, fatture di smaltimento e certificazioni, può essere idonea a provare l'autonoma gestione dei rifiuti speciali.
- L'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali non comporta il venir meno della quota fissa della TARI, che resta dovuta perché destinata a coprire costi generali e di investimento del servizio, indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotti.
- Nei magazzini, l'esclusione dalla superficie tassabile è limitata ai locali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali non assimilabili; restano invece assoggettati i magazzini di logistica, deposito di merci di terzi o di semilavorati/prodotti finiti collegati ad attività che producono rifiuti assimilati.
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