Sentenza n. 6709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 108/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 108/2026, che aveva in parte declinato la giurisdizione e in parte respinto il ricorso contro il diniego di regolarizzazione dell'occupazione di un alloggio ERP, nonché il diniego comunale del 10 dicembre 2025 e gli atti di rilascio e sgombero
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego del Comune di Taranto alla domanda di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio ERP, adottato per mancanza del requisito previsto dall'art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale Puglia n. 10/2014, consistente nell'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge. Aveva inoltre chiesto l'annullamento o l'accertamento dell'inefficacia del provvedimento di rilascio adottato da Arca Jonica nel 2018, del preavviso di rilascio del 2025, della diffida e dell'annunciato sgombero. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande relative al rilascio e al preavviso, ritenendo competente il giudice ordinario, e aveva respinto le censure contro il diniego di regolarizzazione. In appello sono stati dedotti, tra l'altro, errore sulla giurisdizione, omessa pronuncia sulla nullità per carenza assoluta di potere, violazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 e dell'art. 105 c.p.a., violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., travisamento della giurisprudenza costituzionale, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, falsità dei presupposti, violazione dell'art. 474 c.p.c. e di varie disposizioni della legislazione regionale pugliese. È stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 10/2014, nella parte in cui richiede almeno tre anni di occupazione abusiva antecedenti all'entrata in vigore della legge, e lamentata l'omessa istruttoria sulla situazione familiare e abitativa della ricorrente. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato la formulazione confusa, ripetitiva e caratterizzata da motivi intrusi, non chiaramente distinti dalla narrativa in fatto, in violazione del principio di specificità dei motivi.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la declinatoria di giurisdizione del TAR sulle domande relative al provvedimento di rilascio dell'alloggio e al preavviso di rilascio. Tali controversie riguardano il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente al rilascio di un immobile ERP occupato senza titolo e incidono su diritti soggettivi; la relativa cognizione spetta al giudice ordinario, che può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti. Il riparto è stato individuato sulla base del petitum sostanziale, considerando la causa petendi e il rapporto dedotto, non il nomen formale della domanda di annullamento. La domanda di accertamento sull'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio non rientra inoltre nelle materie di giurisdizione esclusiva o di merito del giudice amministrativo. Quanto al diniego di regolarizzazione, il Collegio ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa e ne ha confermato la legittimità. La ricorrente non aveva contestato in modo specifico l'insussistenza del requisito temporale dei tre anni né aveva fornito allegazioni o prove idonee a confutare le informazioni poste a base del diniego; il Comune era pertanto tenuto a respingere l'istanza. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Il requisito temporale riguarda una procedura eccezionale e derogatoria di sanatoria di un'occupazione abusiva già in essere, non la procedura ordinaria di assegnazione degli alloggi ERP. Non è quindi irragionevole che il legislatore regionale abbia previsto requisiti più rigorosi, tra cui una durata minima dell'occupazione, destinata a valorizzare soltanto situazioni abusive connotate da una certa stabilità. La disciplina è stata ritenuta compatibile con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 20, commi 2 e 3, legge regionale Puglia n. 10/2014
a) occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge
La disposizione disciplina in via eccezionale la regolarizzazione di occupazioni abusive di alloggi ERP e subordina tale sanatoria, tra gli altri requisiti, all'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati per sostenere l'illegittimità costituzionale del requisito temporale; il Consiglio di Stato ha ritenuto la disciplina compatibile con dignità, solidarietà, uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità, valorizzando la natura eccezionale della sanatoria.
Il riparto di giurisdizione è stato applicato distinguendo la controversia amministrativa sul diniego di regolarizzazione dalla controversia civilistica sul diritto di procedere al rilascio dell'alloggio occupato senza titolo.
art. 40, comma 1, lettera d), e comma 2, c.p.a.
Il principio di specificità dei motivi impone una chiara individuazione delle censure; la loro disseminazione nella narrativa in fatto e la presenza di motivi intrusi possono determinare l'inammissibilità.
art. 21-septies legge n. 241/1990
La dedotta nullità per carenza assoluta di potere non è stata accolta; le questioni relative al rilascio sono state ricondotte alla giurisdizione ordinaria.
È stato invocato dall'appellante in relazione all'omessa pronuncia, ma il Consiglio di Stato non ha ravvisato i presupposti per l'annullamento con rinvio.
La questione relativa alla natura esecutiva del provvedimento di rilascio è stata ritenuta appartenente alla cognizione del giudice ordinario.
art. 20, comma 3, lettera a), legge regionale Puglia n. 10/2014
occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge
Il requisito temporale è legittimo perché seleziona, nell'ambito della sanatoria eccezionale, situazioni di occupazione abusiva protratte e relativamente stabili, senza poter essere comparato ai requisiti della procedura ordinaria di assegnazione ERP.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a un provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, la questione concernente il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente al rilascio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano dedotti vizi di legittimità di atti amministrativi presupposti; tali atti possono essere eventualmente disapplicati dal giudice ordinario.
- Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e il rapporto giuridico dedotto in giudizio, e non in base alla qualificazione formale della domanda come azione di annullamento.
- La controversia sul diniego opposto dalla pubblica amministrazione a un'istanza di regolarizzazione di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché riguarda la fase iniziale del procedimento di regolarizzazione e l'esercizio di poteri pubblici.
- Il requisito legislativo di una durata minima dell'occupazione abusiva per accedere a una procedura straordinaria di regolarizzazione ERP non è irragionevole per il solo fatto di non coincidere con i requisiti dell'ordinaria assegnazione degli alloggi: la sanatoria dell'occupazione abusiva può essere assoggettata a condizioni più rigorose.
- Il principio di specificità dei motivi d'impugnazione può condurre all'inammissibilità di censure confuse, ripetitive o inserite nella narrativa in fatto senza chiara individuazione, poiché il ricorso deve distinguere adeguatamente la ricostruzione fattuale dai motivi di doglianza.
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