Cassazione Civile, Ordinanza n. 30083/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una precedente decisione della Corte di cassazione che aveva condannato il comune al pagamento di una somma in favore dei contribuenti, sul pagamento era stata operata una ritenuta del 20% a titolo di imposta su somme derivanti da esproprio. I contribuenti avevano chiesto il rimborso della ritenuta, sostenendo la loro qualità di imprenditori agricoli. La controversia era stata definita in primo grado con rigetto del ricorso; in appello la commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo tardivo il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, perché avrebbe dovuto essere proposto dopo il decorso di 90 giorni dalla domanda di restituzione e entro i successivi 60 giorni, così applicando alla fattispecie il termine di cui al comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che per il diniego tacito di rimborso non si applica il termine di 60 giorni previsto per il rifiuto esplicito, ma la disciplina speciale del comma 2, che consente il ricorso dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino alla prescrizione del diritto. L'Agenzia delle entrate non si costituiva in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per il rifiuto tacito di restituzione, l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede una disciplina autonoma rispetto al comma 1: il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di rimborso e fino a quando il diritto non sia prescritto, con termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza in difetto di disciplina speciale e con prescrizione ordinaria decennale del diritto una volta maturato il silenzio-rifiuto. La commissione regionale aveva errato nell'applicare il termine di 60 giorni previsto per il rifiuto espresso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge in cassazione per l'erronea applicazione della norma processuale tributaria sul termine di ricorso
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
"Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato."
il termine di 60 giorni vale per l'impugnazione di un atto espresso, non per il rifiuto tacito di rimborso
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ... può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto."
per il silenzio-rifiuto la norma dettata è speciale e autonoma; il ricorso non è soggetto al termine di 60 giorni, ma può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda e finché il diritto non sia prescritto
art. 19, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come disposizione che individua tra gli atti impugnabili il rifiuto tacito della restituzione
la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; il decorso resta sospeso durante la formazione del silenzio-rifiuto
una volta maturato il silenzio-rifiuto, il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rifiuto tacito della restituzione va distinto dal diniego espresso: al primo si applica l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non il termine di 60 giorni previsto per gli atti espressi.
- La domanda di rimborso, in assenza di una disciplina speciale, deve essere proposta entro il termine biennale di decadenza previsto dalla normativa processuale tributaria; una volta formatosi il silenzio-rifiuto, il diritto alla restituzione resta azionabile fino alla prescrizione.
- La prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere solo quando il diritto può essere effettivamente fatto valere; pertanto il periodo necessario alla formazione del silenzio-rifiuto non va computato ai fini della decorrenza della prescrizione.
- L'erronea applicazione del termine di impugnazione previsto per il rifiuto espresso integra violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardivo il ricorso contro il silenzio-rifiuto.
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