Cassazione Penale, Sentenza n. 40796/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per quattro motivi principali: 1) deducono manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità sui capi 3, 4 e 7, sostenendo che l'autentica della firma sulla quietanza sarebbe irrilevante e non necessaria perché la liberatoria vale comunque come quietanza; 2) contestano la rilevanza della falsità dell'autentica sostenendo che il funzionario comunale non avrebbe avuto potere di autenticare la firma e quindi la falsità sarebbe inidonea o non configurabile; 3) lamentano carenza o illogicità motivazionale circa la responsabilità in concorso e la mancata individuazione della condotta materiale o morale di ciascun imputato; 4) per Sola Gianpiero si deduce errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione sul capo 1 (tentata truffa), sostenendo che il giudizio di idoneità dell'artificio deve essere fatto ex ante e che la falsa quietanza, immediatamente disconosciuta o invalida ab origine, non sarebbe stata idonea a integrare l'artificio raggirante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi (reiterazione di censure già affrontate in appello), generico il terzo e aspecifico il quarto. La Corte ha condiviso la valutazione della corte territoriale secondo cui la falsità dell'autentica rafforza il valore probatorio della quietanza e può concorrere a integrare l'artificio decettivo rilevante per la tentata truffa. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 56 (tentativo) e art. 640 (truffa): la Corte ha ritenuto che la condotta complessiva (consegna di assegni privi di copertura e presentazione di falsa quietanza) possa integrare il tentativo di truffa quando sussista un artificio idoneo a ingenerare nella vittima un ragionevole affidamento; l'idoneità va valutata ex ante con riferimento al comportamento complessivo dell'agente.
Norme sul falso in documenti: la Corte ha considerato rilevante la falsità dell'autenticazione della firma perché essa attribuisce alla quietanza un valore probatorio rafforzato e una provenienza apparentemente legittima, incidendo sulla capacità decettiva dell'atto.
l'art. 8 della L. n. 386/1990 consente al traente di evitare sanzioni se entro 60 giorni effettua il pagamento e, se il pagamento riviene fornito al portatore, prova dell'avvenuto pagamento e' la quietanza con firma autenticata
La norma giustifica l'importanza pratica e probatoria della firma autenticata sulla quietanza: la possibilità normativa di estinguere le sanzioni con quietanza autenticata spiega perché la falsità dell'autentica abbia efficacia decettiva e rilevanza penale.
art. 21, co. 2 DPR n. 445/2000
Riferimento alla disciplina sull'autenticazione delle firme; la Corte osserva che la normativa tecnica richiamata regola le modalità di autenticazione, ma la rilevanza penale della falsità non viene meno perché i limiti di competenza degli ufficiali non sono prima facie conoscibili dal terzo.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento e altre conseguenze in caso di inammissibilità dei ricorsi: applicata per disporre il pagamento delle spese e la somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La falsità dell'autenticazione di una firma su una quietanza può essere penalmente rilevante perché rafforza la credibilità e la provenienza dell'atto: anche se la quietanza sarebbe valida di per sé, l'autentica incrementa l'idoneità decettiva dell'atto.
- La valutazione dell'idoneità dell'artificio (ai fini della truffa) si compie ex ante sul comportamento complessivo dell'agente; rilevano non solo gli atti originari ma anche i comportamenti successivi diretti a impedire l'azione risarcitoria o a rafforzare l'apparenza di regolare pagamento.
- La falsità commessa o disposta dall'interesse esclusivo dell'imputato può essere attribuita a quest'ultimo anche se materialmente posta in essere da un terzo, quando emerga con sufficiente motivazione il suo ruolo determinante o il suo interesse diretto alla falsificazione.
- L'eccezione che un pubblico ufficiale non avesse potere di autenticare non esclude automaticamente la tipicità del falso: rileva se tale incompetenza fosse facilmente riconoscibile dal terzo; se non lo è, la falsità mantiene la sua capacità decettiva.
- Censure ripetitive già valutate in grado di appello sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione se non contengono argomentazioni nuove e specifiche; motivi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità.
- Nel processo penale la prova dell'inganno va valutata nel suo complesso; la presenza di un documento apparentemente probatorio (es. quietanza autenticata) può essere decisiva se collegata all'interesse dell'imputato e al contesto fattuale.
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