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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19637/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2022 con cui la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. presentata da Ezeh Ifeanyi, il quale era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 21/12/2018 al 26/09/2019 e poi agli arresti domiciliari fino al 19/01/2020 per reati connessi agli artt. 81 e 73 DPR 309/90; l'imputato era stato poi assolto con sentenza del Tribunale di Macerata del 02/03/2020, divenuta irrevocabile il 16/10/2020. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e vizio motivazionale: la Corte d'Appello avrebbe escluso l'indennizzo ritenendo sussistente "colpa grave" a carico dell'Ezeh, ma fondando tale valutazione su comportamenti e dichiarazioni di terzi (riconoscimenti fotografici effettuati dagli acquirenti, attribuzione di utenze telefoniche sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti, rapporti con terzi), elementi che non sarebbero stati provati come riconducibili all'imputato e che, in parte, risultano esclusi dalla sentenza di assoluzione. Si è lamentata l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e la mancata indicazione di un comportamento ostativo in concreto tenuto dall'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Ancona per un nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse adeguatamente applicato i principi di diritto relativi alla valutazione della "colpa grave" e del comportamento ostativo: la decisione d'appello aveva fatto riferimento al compendio indiziario alla base della misura cautelare (riconoscimenti fotografici, dati delle utenze, dichiarazioni di terzi) ma non aveva individuato condotte personali dell'Ezeh riconducibili a dolo o a colpa grave tali da escludere il diritto all'indennizzo. La Corte ha quindi rimandato al giudice di merito la verifica specifica circa l'esistenza di comportamenti direttamente ascrivibili al ricorrente e la regolamentazione delle spese per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiede che l'esclusione dell'indennizzo sia fondata su dolo o colpa grave effettivamente ascrittibili all'interessato.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma procedurale connessa al procedimento per la riparazione; richiamata come riferimento procedurale nel motivo di ricorso.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Precede le conclusioni rese nel giudizio; nel testo sono richiamate le conclusioni del Pubblico Ministero ex art. 611.

  • art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso nella misura strettamente necessaria per la motivazione; citata in ordine alla formulazione del motivo in cassazione.

  • art. 43 cod. pen.

    Definizione normativa della nozione di colpa; la Corte richiama che per escludere l'indennizzo occorre che la condotta sia dolosa o gravemente colposa ai sensi di tale disposizione.

  • artt. 81 e 73 DPR 309/90

    Riferimento ai reati per i quali l'imputato era stato indagato/contestato (normativa sugli stupefacenti e concorso di persone); utili per contestualizzare la vicenda penale primaria.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995; n. 32383 del 27/5/2010; n. 51779 del 28/11/2013)

    Principi richiamati: la nozione di dolo e colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo; la necessità di valutare la condotta dell'interessato sia prima sia dopo l'adozione della misura cautelare; rilevanza di comportamenti concreti posti in essere dall'indagato e non delle sole prove dichiarative.

Massime di principio

  • Per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve accertare se il pregiudizio sia derivato da una condotta dolosa o da colpa grave dell'interessato: non è sufficiente richiamare il compendio indiziario usato per la misura cautelare se non viene dimostrato un comportamento personale dell'imputato che abbia inciso causalmente sulla misura.
  • La valutazione della sussistenza della condotta ostativa (dolo o colpa grave) deve considerare i comportamenti tenuti dall'indagato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura cautelare e dalla conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico.
  • Non possono essere trasferite al ricorrente responsabilità basate esclusivamente su atti o dichiarazioni di terzi (es. riconoscimenti fotografici effettuati da acquirenti o attribuzioni di utenze telefoniche) senza che sia dimostrato un vincolo diretto e probatorio tra tali elementi e comportamenti concretamente posti in essere dall'indagato.
  • La mera esistenza di gravi indizi a fondamento della misura cautelare non equivale automaticamente a prova di colpa grave ostativa all'indennizzo; il giudice della riparazione deve distinguere tra base indiziaria per la custodia e comportamento personale che escluda il diritto all'indennizzo.
  • In presenza di incertezze sull'attribuzione di elementi probatori (es. numeri telefonici non accertati come in uso o intestati all'imputato, riconoscimenti dubbî) la valutazione deve essere cautelativa verso la concessione dell'indennizzo, salvo emergenza probatoria chiara e riferibile all'imputato.
  • Se il giudice di merito non individua comportamenti personali che giustifichino l'esclusione dell'indennizzo, l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione può essere annullata e rimessa per nuovo esame.

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