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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24259/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/rapporto impositivo IMU relativo agli anni 2015-2018 su un immobile del contribuente ritenuto inagibile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente, riconoscendo la riduzione del 50% dell'IMU per inagibilità. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 3 del regolamento comunale IMU, sostenendo in sostanza che non spettasse la riduzione. Il ricorso ruota però, secondo la Cassazione, non su un vero errore di diritto, ma sulla contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito circa la conoscenza, da parte del Comune, dello stato di inagibilità dell'immobile, conoscenza desunta da documentazione fotografica e relazione tecnica, dalla prescrizione comunale di recinzione per ragioni di sicurezza e dall'esenzione TARI già riconosciuta dal 2012 per distacco delle utenze in ragione della medesima inagibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice di merito aveva accertato in modo motivato la conoscenza comunale dell'inagibilità e che tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui, in tema di IMU, la riduzione del 50% per immobile inagibile spetta anche senza richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, non potendo essere chiesta al contribuente la prova di fatti già documentalmente noti all'ente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nulla sulle spese per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011

    riduzione del 50% per immobile inagibile

    La riduzione IMU spetta per gli immobili inagibili; può operare anche in assenza di richiesta del contribuente se l'inagibilità è già conosciuta dal Comune.

  • art. 3 del regolamento comunale IMU del Comune di Cortona

    Richiamato dal Comune a sostegno della pretesa impositiva; la Corte non ne ricava un diverso esito rispetto alla disciplina legale, valorizzando invece la conoscenza comunale dell'inagibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è formalmente qualificato come violazione di legge, ma sostanzialmente mira a contestare una ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende

    È stata applicata la condanna aggravata in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che inserisce il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di IMU per immobile inagibile, la riduzione del 50% può spettare anche senza specifica istanza del contribuente quando lo stato di inagibilità sia già noto al Comune sulla base di elementi documentali o di atti dell'ente stesso.
  • Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente impedisce di pretendere dal contribuente la prova di fatti già documentalmente conosciuti dall'amministrazione.
  • Se la censura in cassazione, pur formalmente proposta come violazione di legge, investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, essa non è scrutinabile in sede di legittimità se la motivazione sul punto è congrua.
  • L'accertamento del giudice di merito sulla conoscenza dell'inagibilità da parte del Comune, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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