Cassazione Civile, Ordinanza n. 09166/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di merito la creditrice aveva ottenuto l'ammissione in prededuzione al passivo dell'amministrazione straordinaria della debitrice per un credito di corrispettivo relativo a prestazioni di manutenzione svolte in esecuzione di un contratto stipulato anni prima. Il Tribunale aveva ritenuto opponibile alla procedura il contratto, valorizzando una serie di elementi indiziari circa la sua anteriore stipulazione e la sua continuazione durante le procedure concorsuali, nonché la natura indispensabile delle prestazioni per l'attività d'impresa. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su prova documentale, presunzioni e opponibilità alla procedura, sostenendo che non fosse stata provata con certezza la data anteriore del contratto; 2) violazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria, assumendo che la mera prosecuzione del rapporto non comportasse l'applicazione integrale del regolamento negoziale né il subingresso del commissario, e che il credito derivasse da clausole di minimo garantito non opponibili; 3) analogo rilievo sulla prededuzione, negata in mancanza di espresso subentro; 4) violazione della disciplina del concordato con riserva e della prededuzione, contestando che il credito fosse sorto in occasione di una procedura concorsuale e lamentando omesso esame della documentazione sulla strumentalità delle prestazioni. La Corte ha esaminato prima la prova dell'anteriorità del contratto e poi il tema della prededuzione dei crediti sorti nel periodo di consecuzione tra concordato preventivo e amministrazione straordinaria, ritenendo infondate tutte le censure.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla opponibilità del contratto alla procedura, osservando che la data di conclusione poteva essere desunta anche da elementi diversi dalla data certa ex art. 2704 c.c., purché oggettivi e sottratti alla disponibilità della parte che li invoca, e che nel caso concreto il ragionamento presuntivo era sorretto da più indici convergenti. Ha poi affermato che, per le prestazioni rese prima della dichiarazione di insolvenza e nell'ambito di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'eventuale scioglimento da parte del commissario opera ex nunc e non incide sulle prestazioni già eseguite in base a un contratto ancora efficace; la clausola del minimo garantito resta opponibile per quelle prestazioni. Quanto alla prededuzione, la Corte ha ribadito che i crediti sorti dopo la domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza possono essere prededucibili se derivano da atti legalmente compiuti e se tra le procedure vi è consecuzione, senza che rilevi l'eventuale dichiarazione di inammissibilità della domanda o la mancata espressa prosecuzione del rapporto da parte del commissario. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione, valorizzando l'apprezzamento presuntivo del giudice di merito
la data certa non è l'unico mezzo per provare l'anteriorità del contratto rispetto alla procedura; possono rilevare anche fatti obiettivi diversi, rimessi alla valutazione del giudice di merito
le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'anteriorità del contratto se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione compete al giudice di merito
richiamato dalla ricorrente; non emerge una sua violazione, poiché la decisione si fonda su elementi acquisiti e valutati dal giudice
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e degli indizi rientra nel giudizio di merito
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'opponibilità alla procedura
art. 74 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato come disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, applicabile ai fini del trattamento dei crediti derivanti da prestazioni già eseguite
art. 50 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
la facoltà di scioglimento del commissario straordinario opera ex nunc sui contratti ad esecuzione continuata o periodica; non travolge le prestazioni già eseguite e il relativo credito quando il contratto è opponibile
art. 51 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
il rinvio alla disciplina dell'art. 74 l. fall. consente di applicare il principio sulla prededuzione e sul trattamento dei contratti continuativi anche nell'amministrazione straordinaria
la prededuzione spetta ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura nei limiti e secondo i presupposti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza; la Corte richiama il trasferimento della prededuzione tra procedure consecuitive
art. 161, sesto comma, l. fall.
il superamento del termine per il deposito del piano non esclude di per sé la prededuzione dei crediti sorti nel periodo rilevante
art. 161, settimo comma, l. fall.
i crediti di terzi derivanti da atti legalmente compiuti dopo la domanda di concordato con riserva possono essere prededucibili ex art. 111 l. fall.
indicato quale momento fino al quale possono maturare crediti prededucibili nella procedura di concordato con riserva
art. 20 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
richiamato come norma eccezionale che riconosce prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa nella procedura
art. 52 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
richiamato come norma eccezionale sulla prededuzione dei crediti sorti per la gestione del patrimonio nella procedura
richiamato per affermare che la prededuzione opera in deroga ai principi generali di responsabilità patrimoniale
richiamato per ribadire che la prededuzione è una deroga ai principi della par condicio creditorum
richiamato come disciplina particolare della consecuzione tra procedure, utile a traslare la prededuzione da una procedura all'altra
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è configurabile solo se manca l'esame di un fatto storico decisivo emergente dal processo, non quando si contesti la mera valutazione degli elementi istruttori
art. 22, comma 7, d.l. 24 giugno 2014, n. 91
richiamato in relazione all'abrogazione della norma d'interpretazione autentica sulla consecuzione delle procedure
art. 11, comma 3-quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145
menzionato quale norma d'interpretazione autentica poi abrogata, non decisiva ai fini della consecuzione
art. 1-bis d.l. 28 agosto 2008, n. 134
richiamato dalla ricorrente nell'interpretazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria e della prosecuzione dei rapporti
art. 50 e 51 d.lgs. n. 270 del 1999
nel loro coordinamento, consentono di riconoscere la prededuzione ai crediti sorti nella fase di continuità aziendale e nella consecuzione con il concordato
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità alla procedura concorsuale di un contratto documentato da scrittura privata priva di data certa, la prova dell'anteriorità può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici fondate su fatti obiettivi, esterni e sottratti alla disponibilità della parte che li invoca, la cui gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito.
- La censura in cassazione contro il ragionamento presuntivo non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove: occorre evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà della motivazione, non la sola assenza di necessità causale assoluta tra fatto noto e fatto ignoto.
- Nelle procedure concorsuali, la facoltà del commissario di scioglimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica opera di regola ex nunc e non elimina il titolo dei crediti già maturati per prestazioni eseguite prima dello scioglimento, quando il contratto era ancora efficace e opponibile alla procedura.
- Il credito fondato su clausole contrattuali di minimo garantito può essere ammesso al passivo, se tali clausole risultano opponibili alla procedura e il credito si riferisce a prestazioni effettivamente rese prima dello scioglimento del rapporto.
- La prededuzione dei crediti sorti nella fase antecedente alla dichiarazione di insolvenza e in pendenza di concordato con riserva può essere riconosciuta se i crediti derivano da atti legalmente compiuti e se tra le procedure vi è un rapporto di consecuzione per continuità della situazione di dissesto; non è decisivo che la domanda di concordato sia poi dichiarata inammissibile.
- L'omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione o acquisizione di singoli elementi istruttori.
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