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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9015/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione e porto di due pistole clandestine (Smith & Wesson e Arminius, con matricole abrase) e per ricettazione. Hanno contestato la insufficienza e l'illogicità del compendio indiziario usato per l'attribuzione delle armi, l'identificazione degli imputati nelle intercettazioni (riconoscimento delle voci effettuato dagli operanti), l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento, la validità e utilizzabilità della geolocalizzazione GPS, la prova della disponibilità effettiva delle armi (detenzione) e la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione. Inoltre hanno censurato l'inammissibilità dichiarata dei motivi nuovi depositati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati. Quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni, la Corte ha ricordato che le questioni rilevabili d'ufficio possono essere esaminate in ogni stato e grado e che, nel caso di specie, le intercettazioni erano state correttamente acquisite nello stralcio del fascicolo originario e depositate secondo l'art. 270 cod. proc. pen.; la censura generica sul mancato reperimento dei decreti autorizzativi è risultata infondata. Sulla identificazione delle voci la Corte ha ritenuto ammissibile l'accertamento basato sulle dichiarazioni degli agenti e su elementi corroboranti (tra cui i movimenti GPS e la coincidenza degli spostamenti con luoghi di residenza). Sulla geolocalizzazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rilevamento remoto degli spostamenti tramite GPS è utilizzabile senza autorizzazione preventiva quando non comporta interferenze sulle comunicazioni o sul domicilio, e qui risultava autorizzato dal GIP. Quanto alla detenzione delle armi, la Corte ha ritenuto sussistente la disponibilità materiale sulla base delle modalità di occultamento, del rinvenimento di oggetti compatibili nell'abitazione e del comportamento degli imputati (abbandono dell'Arminius per evitare il sequestro), ritenendo altresì che la detenzione di arma clandestina senza plausibile spiegazione integra gli elementi del reato di ricettazione anche per dolo eventuale. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le questioni rilevabili d'ufficio, quali l'inutilizzabilità delle prove per violazioni di divieti a tutela di diritti fondamentali, devono poter essere esaminate dal giudice anche se sollevate tardivamente o come motivi nuovi; il limite dei motivi nuovi non opera in tali casi.
  • L'acquisizione e l'utilizzo di intercettazioni disposte in un procedimento originario e quindi confluite per stralcio in un nuovo fascicolo è ammissibile se le registrazioni e i verbali sono stati depositati secondo l'art. 270 cod. proc. pen.; l'assenza formale in atti di un decreto autorizzativo non determina automaticamente l'inutilizzabilità se le registrazioni sono state depositate regolarmente.
  • Il riconoscimento delle voci nelle intercettazioni effettuato dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria è utilizzabile come elemento probatorio se corredato da circostanze oggettive che ne corroborino l'attendibilità; chi contesta deve allegare elementi concreti e obiettivi contrari.
  • La geolocalizzazione tramite GPS degli spostamenti è riconosciuta dalla giurisprudenza come mezzo di prova atipico utilizzabile senza autorizzazione preventiva quando non incide su comunicazioni riservate o domiciliare; ove autorizzata dal giudice per le indagini preliminari risulta pienamente utilizzabile.
  • La detenzione di un'arma clandestina, e in particolare il possesso sino al momento del sequestro o la condotta finalizzata a sottrarsi al controllo (es. abbandono dell'arma), costituiscono elementi concreti della disponibilità materiale richiesti per il reato di detenzione e possono, in assenza di spiegazioni credibili, integrare anche l'elemento soggettivo della ricettazione.
  • Il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento nel valutare indizi convergenti (intercettazioni, movimenti GPS, riscontri materiali) per l'attribuzione di responsabilità; la Cassazione sindaca la correttezza della motivazione e la coerenza del ragionamento, non semplicemente la sussistenza di dubbi ipotetici.
  • Il fatto che le forze di polizia sappiano di un occultamento o di movimenti sotto monitoraggio non esclude automaticamente la sussistenza del reato di detenzione se il soggetto mantiene la disponibilità dell'arma sino al sequestro.

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