Cassazione Penale, Sentenza n. 9015/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione e porto di due pistole clandestine (Smith & Wesson e Arminius, con matricole abrase) e per ricettazione. Hanno contestato la insufficienza e l'illogicità del compendio indiziario usato per l'attribuzione delle armi, l'identificazione degli imputati nelle intercettazioni (riconoscimento delle voci effettuato dagli operanti), l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento, la validità e utilizzabilità della geolocalizzazione GPS, la prova della disponibilità effettiva delle armi (detenzione) e la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione. Inoltre hanno censurato l'inammissibilità dichiarata dei motivi nuovi depositati in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati. Quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni, la Corte ha ricordato che le questioni rilevabili d'ufficio possono essere esaminate in ogni stato e grado e che, nel caso di specie, le intercettazioni erano state correttamente acquisite nello stralcio del fascicolo originario e depositate secondo l'art. 270 cod. proc. pen.; la censura generica sul mancato reperimento dei decreti autorizzativi è risultata infondata. Sulla identificazione delle voci la Corte ha ritenuto ammissibile l'accertamento basato sulle dichiarazioni degli agenti e su elementi corroboranti (tra cui i movimenti GPS e la coincidenza degli spostamenti con luoghi di residenza). Sulla geolocalizzazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rilevamento remoto degli spostamenti tramite GPS è utilizzabile senza autorizzazione preventiva quando non comporta interferenze sulle comunicazioni o sul domicilio, e qui risultava autorizzato dal GIP. Quanto alla detenzione delle armi, la Corte ha ritenuto sussistente la disponibilità materiale sulla base delle modalità di occultamento, del rinvenimento di oggetti compatibili nell'abitazione e del comportamento degli imputati (abbandono dell'Arminius per evitare il sequestro), ritenendo altresì che la detenzione di arma clandestina senza plausibile spiegazione integra gli elementi del reato di ricettazione anche per dolo eventuale. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
Codice penale (artt. 81 e 110)
Usati per qualificare le forme di concorso e le aggravanti relative ai reati contestati
Legge 110/1975 (art. 23, commi 1, 4 e 5)
Norme sulla detenzione e porto di armi comuni da sparo clandestine richiamate per la configurazione del reato
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che la detenzione di arma clandestina, senza spiegazione credibile, possa dimostrare l'elemento soggettivo anche per dolo eventuale
Codice di procedura penale (art. 191)
Richiamato in tema di inutilizzabilità delle prove: la Corte conferma che certe questioni sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado
Codice di procedura penale (art. 270, commi 1 e 2)
Regole sull'utilizzabilità delle intercettazioni tra procedimenti: la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione delle registrazioni nello stralcio del fascicolo e il deposito previsto dalla norma
Codice di procedura penale (art. 585, comma 4)
Norma sui motivi nuovi di impugnazione: la Corte chiarisce che il limite devolutivo non opera per le questioni rilevabili d'ufficio, pur richiamando il principio generale di devoluzione
Codice di procedura penale (art. 611, comma 1)
Richiamato in relazione ai motivi nuovi e ai termini di impugnazione
Codice di procedura penale (art. 438, comma 6-bis)
Normativa successivamente intervenuta citata a conferma del principio che certe violazioni non sono soggette a sbarramenti processuali derivanti da scelte di parte
Richiamato dalla difesa per eccepire l'esclusione del reato per monitoraggio delle forze dell'ordine; la Corte ha respinto la censura ritenendo che il monitoraggio non abbia interrotto la detenzione
Norme processuali e disposizioni di coordinamento (art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.)
Riferimento al limite di devoluzione dei motivi nuovi; la Corte ha ricordato i limiti ma precisato le eccezioni per le questioni rilevabili d'ufficio
Massime di principio
- Le questioni rilevabili d'ufficio, quali l'inutilizzabilità delle prove per violazioni di divieti a tutela di diritti fondamentali, devono poter essere esaminate dal giudice anche se sollevate tardivamente o come motivi nuovi; il limite dei motivi nuovi non opera in tali casi.
- L'acquisizione e l'utilizzo di intercettazioni disposte in un procedimento originario e quindi confluite per stralcio in un nuovo fascicolo è ammissibile se le registrazioni e i verbali sono stati depositati secondo l'art. 270 cod. proc. pen.; l'assenza formale in atti di un decreto autorizzativo non determina automaticamente l'inutilizzabilità se le registrazioni sono state depositate regolarmente.
- Il riconoscimento delle voci nelle intercettazioni effettuato dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria è utilizzabile come elemento probatorio se corredato da circostanze oggettive che ne corroborino l'attendibilità; chi contesta deve allegare elementi concreti e obiettivi contrari.
- La geolocalizzazione tramite GPS degli spostamenti è riconosciuta dalla giurisprudenza come mezzo di prova atipico utilizzabile senza autorizzazione preventiva quando non incide su comunicazioni riservate o domiciliare; ove autorizzata dal giudice per le indagini preliminari risulta pienamente utilizzabile.
- La detenzione di un'arma clandestina, e in particolare il possesso sino al momento del sequestro o la condotta finalizzata a sottrarsi al controllo (es. abbandono dell'arma), costituiscono elementi concreti della disponibilità materiale richiesti per il reato di detenzione e possono, in assenza di spiegazioni credibili, integrare anche l'elemento soggettivo della ricettazione.
- Il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento nel valutare indizi convergenti (intercettazioni, movimenti GPS, riscontri materiali) per l'attribuzione di responsabilità; la Cassazione sindaca la correttezza della motivazione e la coerenza del ragionamento, non semplicemente la sussistenza di dubbi ipotetici.
- Il fatto che le forze di polizia sappiano di un occultamento o di movimenti sotto monitoraggio non esclude automaticamente la sussistenza del reato di detenzione se il soggetto mantiene la disponibilità dell'arma sino al sequestro.
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