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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14886/2020 del 13/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (dipendente)

La controversia

Il dipendente, già collocato in aspettativa durante un rapporto di lavoro a termine con un’amministrazione regionale, non riprese tempestivamente servizio al termine di quel rapporto. L’amministrazione statale gli intimò il licenziamento il 30 gennaio 2012. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’8 ottobre 2018, riformò la decisione del Tribunale e accolse l’impugnazione del licenziamento, ritenendo decorso il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Individuò la decorrenza dal 31 maggio 2011, quando la direzione centrale per i servizi del personale aveva ricevuto l’istanza di rientro, e rilevò inoltre che il termine era scaduto anche considerando come dies a quo il 22 settembre 2011, data di ricezione della notizia da parte dell’ufficio disciplinare. L’amministrazione propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 18 della legge n. 300/1970. Sostenne che il termine decorresse solo dall’acquisizione della notizia da parte dell’ufficio disciplinare o del responsabile della struttura di assegnazione, contestando l’equiparazione della direzione centrale a quest’ultimo; aggiunse che la notizia rilevante doveva avere contenuto sufficiente a consentire una corretta contestazione e affermò che tale momento coincideva, nel caso concreto, con la contestazione degli addebiti del 7 ottobre 2011.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il termine decorre dalla prima acquisizione, da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, di una notizia sufficientemente specifica da consentire il corretto avvio del procedimento e la formulazione di una contestazione specifica. La data in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia con tali caratteristiche è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; per censurarlo in cassazione occorre dedurre, nei limiti del vizio di motivazione, uno specifico fatto storico decisivo non esaminato. L’amministrazione si era invece limitata a contrapporre una diversa valutazione, senza indicare un fatto storico rilevante. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di interesse a censurare il riferimento alla conoscenza acquisita dalla direzione centrale, trattandosi di ratio decidendi meramente alternativa rispetto all’autonoma e sufficiente considerazione della data del 22 settembre 2011, relativa all’ufficio disciplinare. L’amministrazione è stata condannata alle spese: euro 200 per spese ed euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato escluso l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’amministrazione statale, esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Va premesso che questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 14 ottobre 2015 n. 20733) che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, laddove fa decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare dalla data “di prima acquisizione della notizia della infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” si riferisce non già all’acquisizione della notizia da parte di un qualsiasi ufficio dell’amministrazione ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

    Il termine per concludere il procedimento disciplinare decorre dalla prima acquisizione della notizia da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, non dalla conoscenza acquisita da un qualsiasi ufficio dell’amministrazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La verifica del momento storico in cui l’ufficio disciplinare è venuto a conoscenza di una notizia di infrazione connotata da specificità tale da consentire il corretto avvio del procedimento costituisce accertamento di fatto demandato al giudice di merito, censurabile in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione ed, in particolare, allegando il fatto storico non esaminato, benchè oggetto di discussione tra le parti, decisivo a dimostrare che la notizia specifica della infrazione era pervenuta all’ufficio disciplinare (o al responsabile della struttura) in un momento diverso rispetto a quello individuato nella sentenza impugnata (nella specie, secondo la difesa datoriale, successivo).

    Il momento in cui l’ufficio competente ha acquisito una notizia disciplinare sufficientemente specifica è un accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione può essere contestato, quanto al vizio motivazionale, indicando il fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato, che dimostrerebbe una diversa data di acquisizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (fra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 29/01/2016, n. 1778).

    L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite prenotazione a debito.

  • art. 18, legge n. 300/1970

    La disposizione è menzionata tra le norme denunciate nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Ai fini del termine per la conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, rileva la prima acquisizione di una notizia sufficientemente specifica da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora; non è sufficiente la conoscenza da parte di un qualsiasi ufficio dell’amministrazione.
  • La notizia disciplinare fa decorrere il termine quando il suo contenuto consente all’ufficio competente di avviare correttamente il procedimento, anche formulando una contestazione specifica.
  • L’individuazione della data in cui l’ufficio competente ha acquisito una notizia disciplinare sufficientemente specifica costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione, la contestazione del relativo accertamento motivazionale richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e non esaminato, decisivo per dimostrare una diversa data di acquisizione; non è sufficiente proporre una valutazione alternativa.
  • Manca l’interesse a censurare una ratio decidendi quando la decisione si fonda anche su un’autonoma ratio alternativa, sufficiente a sorreggere il risultato impugnato e non utilmente contrastata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione

Testo integrale

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