Cassazione Civile, Sentenza n. 14891/2020 del 13/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il recupero della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti per l’anno 2005 nei confronti della socia accomandataria di una società in accomandita semplice che svolgeva l’attività di avvisatore marittimo nel porto della Spezia. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito, ritenendo che l’attività non rientrasse tra quelle censite dai codici ISTAT-Ateco. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10 maggio 2014, aveva accolto l’impugnazione dell’INPS e respinto le opposizioni, reputando i codici Ateco di rilievo essenzialmente statistico e amministrativo e qualificando l’attività come prestazione di servizi del settore terziario. Con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88 del 1989, contestando tale qualificazione: ha sostenuto che i compiti dell’avvisatore marittimo sarebbero simili a quelli delle agenzie di stampa e affini ai servizi d’informazione tramite stampa, e quindi estranei alle attività del terziario anche considerate come prestazioni di servizi a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88 del 1989 delinei in modo ampio il settore terziario, comprendendovi le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi. L’attività dell’avvisatore marittimo consiste nella raccolta, elaborazione e comunicazione a utenti pubblici e privati di informazioni riguardanti le operazioni portuali; non coincide con quella di un giornalista o di una professione intellettuale soggetta all’iscrizione in albi ai sensi dell’art. 2229 c.c. La Corte ha quindi confermato la classificazione dell’attività nel settore terziario e l’obbligo di iscrizione della socia amministratrice alla Gestione commercianti, ai sensi dell’art. 1, comma 202, della L. n. 662 del 1996. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed è stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, lett. d), L. n. 88 del 1989
Pertanto, alla stregua della lett. d) della citata disposizione, sono classificabili nel settore terziario le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attività professionali ed artistiche nonchè le relative attività ausiliarie.
La disposizione comprende nel settore terziario, tra le altre, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi; la sua formulazione ampia consente di ricondurvi anche attività di servizi non tradizionalmente commerciali.
art. 2229 c.c.
Da tali premesse discende l’infondatezza della tesi patrocinata dalla ricorrente e incentrata sull’equiparazione, ai fini previdenziali, dell’attività di avvisatore marittimo all’attività svolta dalle agenzie di stampe e da un giornalista, tesi non calzante perchè l’accostamento involge professioni intellettuali per le quali è necessaria ex art. 2229 c.c., l’iscrizione in appositi albi ed elenchi.
L’attività dell’avvisatore marittimo non può essere assimilata, ai fini della classificazione previdenziale, a professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione in albi o elenchi.
art. 1, comma 202, L. n. 662 del 1996
In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente ricompreso l’attività dell’avvisatore marittimo tra le attività di intermediazione e prestazione di servizi nell’ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, con obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti; la sentenza impugnata è, pertanto, immune da censure.
La riconduzione dell’attività di avvisatore marittimo alle attività di intermediazione e prestazione di servizi comporta, nel caso deciso, l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti previsto dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione previdenziale, il settore terziario delineato dall’art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88 del 1989 comprende in modo ampio le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, anche quando non coincidano con le forme tradizionali del commercio.
- L’attività di avvisatore marittimo, consistente nella raccolta, elaborazione e comunicazione a utenti pubblici e privati di informazioni relative alle operazioni portuali, rientra tra le attività di intermediazione e prestazione di servizi del settore terziario e comporta, nel caso di socio amministratore, l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti.
- L’assimilazione di un’attività a quella giornalistica o a un’altra professione intellettuale non è pertinente quando la professione comparata richiede l’iscrizione in albi o elenchi e l’attività concretamente svolta consiste invece nella prestazione di servizi a una pluralità di utenti.
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