Cassazione Civile, Sentenza n. 14884/2020 del 13/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente con mansioni di autista subì un infortunio nel giugno 2001 mentre guidava un autobus aziendale. La brusca frenata, provocata dalla presenza improvvisa di un cane sulla carreggiata, causò lo sbandamento del mezzo. I suoi congiunti convennero la società di trasporto pubblico chiedendo l’accertamento della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e il risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale. Tribunale e Corte d’appello di Napoli respinsero la domanda: ritennero l’ostacolo un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e osservarono che la società aveva documentato la revisione regolare dell’autobus e la sua conformità alle caratteristiche funzionali previste; inoltre, la consulenza tecnica aveva ritenuto verosimile una personalità premorbosa e non riconducibile all’infortunio la patologia psichica lamentata. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, i congiunti denunciarono la violazione dell’art. 2087 c.c. e di disposizioni nazionali ed europee sulla sicurezza e sulle caratteristiche degli autobus: sostenevano che il mezzo non fosse idoneo alla tratta, che non fosse dotato di poggiatesta e che mancasse uno spazio adeguato dietro il sedile del conducente; richiamarono inoltre l’onere datoriale di provare l’adozione delle misure di sicurezza. Con il secondo motivo denunciarono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della mancanza del poggiatesta. La Corte rilevò anche che il ricorso non specificava adeguatamente come le censure fossero state formulate in appello e che restava non impugnata l’autonoma ratio relativa all’assenza di nesso eziologico tra patologia ed evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo era formulato in modo composito, sovrapponendo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; inoltre, non precisava quali puntuali doglianze fossero state rivolte in appello contro la decisione di primo grado, richiamava genericamente alcune disposizioni senza illustrarne il contenuto e non dimostrava in che modo le affermazioni della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme invocate. Il ricorso non censurava, poi, l’autonoma ratio della sentenza d’appello sull’insussistenza del nesso causale tra la patologia e l’infortunio, sicché una diversa decisione sulla responsabilità datoriale non avrebbe potuto condurre al risarcimento richiesto. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame della mancanza del poggiatesta, è stato ritenuto assorbito dalle ragioni esposte sul primo motivo e, comunque, privo di specificità, perché non indicava come la questione fosse stata dedotta in appello e fosse stata oggetto di discussione. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre accessori e spese forfetarie del 15%, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
I ricorrenti sostengono che la responsabilità della resistente doveva affermarsi alla luce dell’art. 2087 c.c., interpretato in combinato disposto con la Direttiva 97/27/CE e poi del Regolamento ECE/ONU n. 37 e del D.M. 18 luglio 1986 e richiamano giurisprudenza della Corte di legittimità sull’onere probatorio incombente sul datore di lavoro quanto all’adempimento dell’obbligo di sicurezza con riguardo all’adozione di tutte le misure atte ad evitare il danno e sull’esonero da responsabilità del datore solo in presenza di comportamento del lavoratore del tutto esorbitante.
Il richiamo all’art. 2087 c.c. e all’obbligo datoriale di sicurezza è riportato come argomento dei ricorrenti; la Corte non decide nel merito tale interpretazione, poiché dichiara inammissibili le censure.
Direttiva 97/27/CE
La Direttiva richiamata nella presente sede ed il relativo allegato hanno riguardo alla determinazione delle “masse ammissibili per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione” in ciascuno Stato membro ed elencano i requisiti tecnici uniformi di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
La Corte rileva che la direttiva e il relativo allegato attengono alla determinazione delle masse ammissibili e ai requisiti tecnici uniformi dei veicoli; il richiamo non sosteneva, così come articolato nel ricorso, la censura sulla sicurezza del sedile del conducente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede sia l’indicazione puntuale delle norme sia argomentazioni specifiche che mostrino il contrasto tra le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata e le norme o la loro interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Al presente giudizio si applica, invece, ratione temporis, la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, atteso che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 23.12.2015, dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 83 del 2012.
La disciplina temporale applicabile del motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo dipende dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello; nel caso concreto si applicava la formulazione introdotta nel 2012.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Il ricorso in appello nel caso in esame è stato depositato il 10 gennaio 2012 e pertanto la controversia si pone ratione temporis fuori dall’ambito di applicazione della norma in oggetto.
La regola dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. non si applicava al giudizio, perché l’appello era stato depositato il 10 gennaio 2012, prima della data dalla quale la disciplina transitoria ne prevedeva l’applicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sovrappone, senza distinguerli, motivi eterogenei di violazione di legge e di vizio motivazionale, poiché la prima censura presuppone i fatti accertati, mentre la seconda tende a rimetterne in discussione l’accertamento.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve indicare puntualmente le norme invocate e illustrare con argomentazioni specifiche come le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata siano in contrasto con esse o con la loro interpretazione.
- La censura proposta in cassazione deve confrontarsi con la decisione impugnata e indicare quali specifiche doglianze siano state formulate nei gradi precedenti; richiami a difese o atti di primo grado non sostituiscono tale onere di specificazione.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più autonome rationes decidendi, la mancata impugnazione di una ratio idonea da sola a sorreggere il rigetto rende inammissibile, per carenza d’interesse, la censura relativa a un’altra ratio, se il suo eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito della lite.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve specificare come il fatto sia stato dedotto nei gradi precedenti e in che termini sia stato oggetto di discussione tra le parti.
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