Cassazione Civile, Sentenza n. 14890/2020 del 13/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La dante causa dei ricorrenti era titolare di una pensione diretta integrata al trattamento minimo, con decorrenza 1° ottobre 1970, e di una pensione di reversibilità, con decorrenza 1° marzo 1975. Dopo il diniego dell’INPS alla domanda amministrativa del 15 ottobre 2009, aveva chiesto il ricalcolo della pensione di reversibilità dal 1° gennaio 1976, applicando la perequazione automatica prevista per i trattamenti minimi. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso per indeterminatezza; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 30 gennaio 2014, aveva rigettato il gravame, ritenendo infondata la pretesa anche in ragione del divieto di doppia integrazione, dato il godimento della pensione diretta già integrata al minimo. Gli eredi hanno proposto quattro motivi. I primi due denunciavano violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio della motivazione ex art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse pronunciato sulla domanda effettivamente proposta: secondo i ricorrenti, non si chiedeva una seconda integrazione al minimo, ma la perequazione della reversibilità dopo la revoca del trattamento minimo, con ricalcolo dalla decorrenza originaria secondo gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della L. n. 662 del 1996. Il terzo motivo contestava che la Corte d’appello avesse ignorato la specifica operazione di calcolo prospettata, consistente nel determinare il 60 per cento del trattamento maturato dal coniuge deceduto, comprensivo del minimo, e nell’applicare poi i coefficienti di perequazione dal 1° gennaio 1976. Il quarto motivo denunciava errata interpretazione e applicazione dell’art. 6, comma 6, del D.L. n. 368 del 1983, sostenendo il diritto al ricalcolo della reversibilità dalla decorrenza originaria con gli aumenti perequativi previsti per le pensioni integrate al minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: chi denuncia omessa pronuncia deve dedurre specificamente l’error in procedendo e riportare nel ricorso gli elementi processuali necessari a verificare la questione, comprese le pertinenti parti degli atti introduttivi e dell’appello e le ragioni per cui le doglianze avrebbero dovuto essere accolte. I ricorrenti si erano limitati a descrivere la domanda originaria, senza assolvere tali oneri. Ha rigettato le ulteriori censure, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 6, commi 3 e 5, del D.L. n. 463 del 1983: in caso di concorso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, l’integrazione al minimo è garantita sulla sola pensione diretta; la disciplina della perequazione dei trattamenti non integrati non attribuiva alla dante causa il diritto al richiesto ricalcolo della reversibilità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.
L’omessa pronuncia viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere censurata in Cassazione come specifico error in procedendo; solo così la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
I primi due motivi sono inammissibili per inadeguatezza delle censure avverso la sentenza dei giudici del gravame.
La censura riferita alla motivazione, nel caso concreto, è stata dichiarata inammissibile insieme alle doglianze formulate senza una specifica e adeguata individuazione dell’errore processuale. La sentenza non enuncia un autonomo principio interpretativo sul contenuto dell’art. 132 c.p.c.
art. 6, comma 3, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
Come reso evidente dal tenore letterale della richiamata disposizione, il legislatore ha chiaramente affermato il principio del diritto all’integrazione una sola volta, nel caso di concorso di due o più pensioni e, nel caso di contitolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, entrambe inferiori al trattamento minimo, ha previamente disposto il trattamento pensionistico da garantire attraverso l’integrazione al trattamento minimo, a tal fine individuando la pensione diretta.
In caso di contitolarità, presso la stessa gestione, di pensione diretta e pensione ai superstiti entrambe inferiori al minimo, l’integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta e, di regola, è garantita sulla pensione diretta.
art. 6, comma 5, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
Peraltro, con disposizione di chiusura, del richiamato art. 6, comma 5, il legislatore ha riconosciuto l’assoggettabilità a perequazione dei trattamenti pensionistici non integrati ai sensi delle precedenti disposizioni (recita il comma 5: “Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti”).
Le pensioni non integrate al minimo sono assoggettate alla disciplina di perequazione automatica prevista, secondo i rispettivi ordinamenti, per le pensioni integrate; tale previsione non fonda, nella fattispecie, il richiesto ricalcolo della reversibilità in aggiunta all’integrazione riconosciuta sulla pensione diretta.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimità (fra le altre, v. Cass. n. 5363 del 2012 e numerose successive conformi) che ritiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo (ex art. 152 disp. att. c.p.c., novellato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003), inefficace se non sottoscritta dalla parte, posto che a tale dichiarazione la norma annette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese previsto dalla disposizione, la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato, poiché comporta un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore; l’erede deve introdurre nel processo la propria dichiarazione reddituale.
art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimità (fra le altre, v. Cass. n. 5363 del 2012 e numerose successive conformi) che ritiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo (ex art. 152 disp. att. c.p.c., novellato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003), inefficace se non sottoscritta dalla parte, posto che a tale dichiarazione la norma annette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
La modifica dell’art. 152 disp. att. c.p.c. richiamata dalla Corte richiede una dichiarazione reddituale sottoscritta dall’interessato, cui la legge attribuisce personalmente l’impegno di comunicare le variazioni rilevanti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia in Cassazione deve essere formulata come specifico error in procedendo, indicando le ragioni della violazione e gli elementi processuali che consentano di verificare l’omissione; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone comunque l’ammissibilità del motivo.
- Quando si denuncia che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare una doglianza, il ricorso per cassazione deve indicare le circostanze di merito che avrebbero potuto condurre all’accoglimento del gravame e riportare i pertinenti passaggi dell’atto introduttivo e dell’appello; il generico richiamo ad atti o scritti dei precedenti gradi non è sufficiente.
- Nel concorso, presso la stessa gestione, di una pensione diretta e di una pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al minimo è riconosciuta una sola volta e, secondo la regola applicabile, sulla pensione diretta.
- La previsione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici non integrati al minimo non equivale, nel caso di concorso di pensione diretta e di reversibilità, al riconoscimento di una seconda integrazione sulla pensione ai superstiti.
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