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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14885/2020 del 13/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del recesso intimatogli l’11 luglio 2012 per il venir meno del rapporto fiduciario e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il recesso e riconosciuto la tutela obbligatoria, quantificando il danno sulla base delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza ordinaria della legislatura. La Regione Lazio aveva impugnato tale quantificazione; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1694/2018, depositata il 9 maggio 2018, aveva accolto l’appello e limitato il risarcimento alle retribuzioni fino alla fine effettiva della legislatura, intervenuta anticipatamente nel marzo 2013, per complessive otto mensilità. Il lavoratore ha proposto cinque motivi. Primo: violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’Appello avrebbe introdotto un fatto sopravvenuto e modificato la causa petendi, considerando la cessazione anticipata della legislatura, intervenuta dopo il recesso e l’avvio del giudizio di primo grado. Secondo: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e, in subordine, degli artt. 1366 e 1367 c.c., per l’interpretazione delle clausole contrattuali sulla durata dell’incarico e sulla cessazione del rapporto; il ricorrente sosteneva che il contratto garantisse la durata fino alla scadenza ordinaria e che dovesse operare il meccanismo di conferma previsto dall’art. 11, comma 6, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Terzo: violazione dell’art. 11, comma 6, del medesimo Regolamento, ritenuto applicabile al rapporto in forza degli artt. 3 e 7 del contratto. Quarto: violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., sostenendo che il danno dovesse essere commisurato alle retribuzioni fino alla scadenza fisiologica della legislatura e considerando anche la possibile conferma del rapporto. Quinto: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese dei gradi di merito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Il primo è infondato: l’interpretazione della durata contrattuale e dell’espressione «scadenza della legislatura» era già compresa nel thema decidendum, poiché il lavoratore aveva invocato fin dall’atto introduttivo le clausole contrattuali e chiesto il risarcimento fino alla scadenza della legislatura; la Corte d’Appello non ha quindi oltrepassato petitum e causa petendi introducendo nuovi elementi di fatto. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: l’art. 11, comma 6, del Regolamento riguarda la cessazione dalla carica dell’organo politico, mentre il recesso in causa era stato intimato per il venir meno del rapporto fiduciario; le due fattispecie sono distinte e il richiamo contrattuale all’art. 11 non ne estende i presupposti. Inoltre, l’interpretazione secondo cui «termine della legislatura» indica la sua conclusione effettiva, anche anticipata, è una delle interpretazioni possibili ed è coerente con il testo, privo di una data quinquennale fissa, e con la natura fiduciaria dell’incarico; in Cassazione non è consentito sostituirla solo perché la parte preferisce un’altra lettura, se non è dimostrata la violazione dei criteri legali di ermeneutica. Il quarto motivo è infondato per le medesime ragioni: il danno è stato correttamente limitato alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla fine effettiva della legislatura, nel marzo 2013, pari a otto mensilità. Il quinto motivo è infondato: l’appello della Regione era stato accolto integralmente sulla quantificazione del risarcimento e, conseguentemente, la domanda del lavoratore risultava accolta solo in parte; la compensazione delle spese del doppio grado era quindi consentita. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla Regione le spese di Cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.500 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non è quindi ravvisabile il vizio denunciato, atteso che la Corte d’Appello, non ha violato il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, che, in ragione dei principi sopra richiamati, si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso.

    Non sussiste ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice decide sulla base dell’interpretazione di clausole contrattuali già dedotte a fondamento della domanda e rimaste comprese nel tema controverso.

  • art. 1362 c.c.

    Tanto premesso si osserva che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

    Il controllo di legittimità sull’interpretazione contrattuale riguarda la violazione dei criteri legali di ermeneutica, non la mera preferenza per un’interpretazione diversa da quella scelta dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Tanto premesso si osserva che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

    La censura in Cassazione deve individuare una concreta violazione dei criteri legali di interpretazione sistematica del contratto; non basta che la parte proponga una lettura alternativa della clausola.

  • art. 1366 c.c.

    Tanto premesso si osserva che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

    Il richiamo alla buona fede interpretativa non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione della clausola in assenza di una specifica violazione dei criteri legali.

  • art. 1367 c.c.

    Tanto premesso si osserva che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

    Il principio di conservazione del contratto non rende censurabile in sede di legittimità la scelta tra più interpretazioni plausibili della clausola, se non è dimostrata la violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 11, comma 6, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

    Nella specie, infatti il recesso, come afferma la Corte d’Appello e risulta dallo stesso ricorso (pag. 3 del ricorso) non era conseguente alla cessazione dalla carica dell’organo politico, ma al venir meno del rapporto fiduciario.

    Il meccanismo previsto dal regolamento per la cessazione dalla carica dell’organo politico non si applica al recesso intimato per il venir meno del rapporto fiduciario, trattandosi di fattispecie contrattuali distinte.

  • art. 3 del contratto individuale di lavoro

    Distinta, come ha correttamente affermato la Corte d’Appello, in ossequio alle regole dell’ermeneutica contrattuale, è la diversa fattispecie, oggetto di un autonomo periodo del medesimo art. 3 (v. pag. 18 del ricorso) che sancisce “Cessa, inoltre, durante l’arco della legislatura, alla data di cessazione della carica dell’organo politico con le modalità di cui dell’art. 11, comma 6 del Regolamento di organizzazione del Consiglio”.

    La clausola distingue la cessazione collegata alla fine della legislatura dalla cessazione conseguente alla cessazione dalla carica dell’organo politico; il richiamo al regolamento opera per quest’ultima ipotesi.

  • art. 7 del contratto individuale di lavoro

    Nè offre argomenti l’art. 7 del medesimo contratto, in quanto fa salva la previsione dell’art. 11, rispetto alla disciplina della contrattazione collettiva di Comparto, ma non incide sulle condizioni di applicabilità dello stesso, come sancite dal citato art. 3.

    Il richiamo dell’art. 7 all’art. 11 del regolamento preserva tale disciplina rispetto alle norme collettive, ma non modifica i presupposti applicativi definiti dall’art. 3 del contratto.

  • art. 1223 c.c.

    Nella quantificazione del danno, in sede di tutela obbligatorio, la Corte d’Appello statuiva che andavano riconosciute le retribuzioni fino alla fine effettiva della legislatura, in ragione di quanto previsto dal contratto circa la durata dell’incarico: “termine della legislatura”, quindi, senza che fosse indicato il termine fisso quinquennale di naturale scadenza della stessa.

    Nel caso deciso, il danno da recesso illegittimo è stato commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate sino al termine effettivo della legislatura, anche se anticipato, in conformità alla durata prevista dal contratto.

  • art. 1226 c.c.

    Nella quantificazione del danno, in sede di tutela obbligatorio, la Corte d’Appello statuiva che andavano riconosciute le retribuzioni fino alla fine effettiva della legislatura, in ragione di quanto previsto dal contratto circa la durata dell’incarico: “termine della legislatura”, quindi, senza che fosse indicato il termine fisso quinquennale di naturale scadenza della stessa.

    La decisione non riconosce una quantificazione equitativa diversa dalla durata contrattuale: il parametro del risarcimento è individuato nelle retribuzioni dovute sino alla fine effettiva della legislatura.

  • art. 91 c.p.c.

    In ragione dell’accoglimento dell’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, la domanda del lavoratore risultava accolta solo in parte, e a ciò seguiva la disposta compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

    La regolazione delle spese è stata collegata all’esito complessivo della lite dopo la riforma della decisione di primo grado.

  • art. 92 c.p.c.

    Tale statuizione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo cui nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa.

    In caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese, anche quelle sostenute dalla parte risultata vittoriosa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Con il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando interpreta una clausola contrattuale già dedotta nell’atto introduttivo e decide sulla base di fatti compresi nel tema controverso.
  • In Cassazione l’interpretazione del contratto è sindacabile per violazione dei criteri legali di ermeneutica, non perché la parte proponga una diversa lettura plausibile della clausola rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Quando il contratto distingue il recesso per venir meno del rapporto fiduciario dalla cessazione conseguente alla cessazione dalla carica dell’organo politico, il meccanismo regolamentare previsto per quest’ultima ipotesi non si estende al recesso fiduciario.
  • Se un incarico di diretta collaborazione è contrattualmente previsto «fino al termine della legislatura» senza fissare una scadenza quinquennale, tale termine può essere interpretato come la fine effettiva della legislatura, anche anticipata; il risarcimento per recesso illegittimo è allora commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino a tale termine.
  • Nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, l’accoglimento parziale della domanda consente al giudice di compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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