Cassazione Civile, Sentenza n. 14889/2020 del 13/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del diritto alla pensione di anzianità in regime internazionale, con decorrenza da gennaio 2008, sostenendo di avere raggiunto i 35 anni di contribuzione mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia, negli Stati Uniti e in Germania. L’ente previdenziale aveva negato la totalizzazione dei periodi tedeschi con quelli statunitensi, poiché l’accordo bilaterale Italia-Stati Uniti non contemplava una totalizzazione multipla. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 17 giugno 2013, aveva confermato la decisione, ritenendo possibile la totalizzazione sulla base degli obblighi comunitari o delle convenzioni stipulate con Stati extracomunitari e considerando, per la liquidazione della prestazione, il più favorevole periodo assicurativo compiuto in Italia. L’INPS ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 8 e 9 dell’Accordo di sicurezza sociale Italia-Stati Uniti, come modificato dall’accordo aggiuntivo, e dell’art. 45 del regolamento CEE n. 1408/1971. Ha contestato che il requisito contributivo potesse essere perfezionato mediante totalizzazione contemporanea dei contributi italiani, statunitensi e tedeschi, sostenendo che la totalizzazione prevista dal diritto dell’Unione opera nei rapporti tra Stati membri e che quella convenzionale è limitata ai periodi assicurativi dei due Stati contraenti, salvo diversa previsione della convenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo. Ha richiamato il principio per cui la parità di trattamento nell’Unione europea non comporta l’estensione della totalizzazione comunitaria ai periodi assicurativi maturati in Stati terzi, né consente di applicare regimi di totalizzazione multipla sulla base di convenzioni stipulate da uno Stato membro con Paesi extra-UE. Poiché l’accordo Italia-Stati Uniti limita la totalizzazione ai periodi compiuti sotto la legislazione dei due Stati contraenti e non ammette l’inclusione dei periodi tedeschi, questi ultimi non possono essere equiparati a periodi italiani né cumulati con quelli statunitensi. La sentenza d’appello è stata cassata; la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 dell’Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America del 23 maggio 1973
Nella specie è incontestato che la convenzione fra Italia e Stati Uniti non preveda la totalizzazione multipla dei contributi versati in Stati convenzionati con uno solo dei contraenti: tale convenzione è chiara nel limitare la totalizzazione ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei “due Stati” (Italia e Stati Uniti) e conseguentemente i periodi di assicurazione maturati in Germania non possono essere qualificati come compiuti sotto la legislazione italiana e non possono essere totalizzati con quelli perfezionatisi negli Stati Uniti.
L’accordo bilaterale circoscrive la totalizzazione ai periodi assicurativi maturati sotto la legislazione italiana e statunitense; i periodi maturati in Germania non sono inclusi, in assenza di una previsione convenzionale che autorizzi la totalizzazione multipla.
art. 9 dell’Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America del 23 maggio 1973
Nella specie è incontestato che la convenzione fra Italia e Stati Uniti non preveda la totalizzazione multipla dei contributi versati in Stati convenzionati con uno solo dei contraenti: tale convenzione è chiara nel limitare la totalizzazione ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei “due Stati” (Italia e Stati Uniti) e conseguentemente i periodi di assicurazione maturati in Germania non possono essere qualificati come compiuti sotto la legislazione italiana e non possono essere totalizzati con quelli perfezionatisi negli Stati Uniti.
La disposizione convenzionale, letta nell’ambito dell’accordo, non consente di sommare ai periodi italiani e statunitensi quelli maturati in un terzo Stato, se la convenzione non prevede espressamente tale possibilità.
art. 45 del regolamento CEE n. 1408/1971
Da tale tutela è, tuttavia, da escludere il regime delle totalizzazioni multiple tra contributi versati ad enti previdenziali di Stati in parte UE e in parte extra-UE, in adempimento di convenzioni internazionali in materia previdenziale tra un solo Stato membro ed uno o più Stati terzi, che siano state recepite, con legge, nell’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.
La disciplina comunitaria sulla totalizzazione non fonda un diritto al cumulo di periodi assicurativi maturati in una combinazione di Stati membri e Stati terzi; la totalizzazione comunitaria opera tra Stati membri, mentre l’inclusione dei periodi di uno Stato terzo dipende dalla specifica convenzione applicabile.
Massime di principio
- Il principio di parità di trattamento previdenziale nell’Unione europea impone a ciascuno Stato membro di accordare ai lavoratori degli altri Stati membri la tutela prevista per i propri cittadini, ma non estende automaticamente ai periodi maturati in Stati terzi il regime comunitario di totalizzazione.
- La totalizzazione prevista da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale è limitata ai periodi assicurativi maturati sotto la legislazione degli Stati contraenti, salvo che la convenzione stessa consenta espressamente il cumulo con periodi maturati in un terzo Stato.
- I contributi maturati in uno Stato terzo non possono essere equiparati a quelli versati nello Stato membro contraente e sommati ai periodi di un altro Stato terzo per perfezionare il requisito pensionistico, quando la convenzione bilaterale applicabile non preveda una totalizzazione multipla.
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