Sentenza n. 947/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della conferma della determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi con valore di inefficacia della PAS presentata dalla Società ricorrente, a firma della Dirigente del SUAP dell'Unione di Comuni Valmarecchia del 16.7.2025; - della precedente determinazione conclusiva negativa con effetti di preavviso di diniego a firma della medesima Dirigente, datata 25.6.2025, prot. n. 12797; - delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Società espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nell'ambito della medesima conferenza di servizi, prot. n. 12004 del 9.7.2025; - del riscontro alle osservazioni espresse dal Comune di Poggio Torriana in data 11.7.2025; - dell'art. 78 del PRG di Poggio Berni (confluito nel Comune di Poggio Torriana); nonché, ove occorrer possa: - del parere di competenza trasmesso dal Comune di Poggio Torriana in data 20.6.2025; - della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 125 del 23.5.2023, recante la specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio, nella parte in cui ha inserito nell'elenco delle aree inidonee di cui alla D.A.L. n. 28/2010 le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR); nonché della stessa D.A.L. n. 28/2010, così come modificata; - dell'art. 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 28.1.1993 n. 1338, ove interpretato come ostativo alla possibilità di realizzare in dette zone impianti fotovoltaici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, con dichiarazione di inefficacia della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché gli atti presupposti comunali e regionali in materia di aree inidonee
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato una PAS per un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 2.408 kW su area agricola. Il progetto ricadeva in un'area classificata come idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. 199/2021, perché situata entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali. Il Comune e il SUAP hanno tuttavia ritenuto l'area inidonea in ragione delle previsioni del PRG, della DAL Emilia-Romagna n. 125/2023 e dell'art. 17 PTPR, concernenti le fasce di tutela fluviale e le aree antropiche fluviali e lacustri. La Soprintendenza ha inoltre espresso dissenso paesaggistico richiamando la vicinanza a un'area sottoposta a vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/2004, sebbene, a seguito della modifica progettuale, l'impianto fosse collocato al di fuori del perimetro vincolato. La ricorrente ha dedotto: incompetenza del Comune e della Regione nel porre limitazioni localizzative ulteriori rispetto alla disciplina statale sulle aree idonee; violazione degli artt. 20 d.lgs. 199/2021 e 1, 2 e 8 d.lgs. 190/2024; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria e sviamento; violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 e delle regole sulla compatibilità paesaggistica; violazione delle norme sulla conferenza di servizi e del principio del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione negativa del SUAP, nonché, nella parte pertinente, l'art. 78 del PRG e la DAL Emilia-Romagna n. 125/2023. In primo luogo, ha ritenuto che, quando un'area rientra tra quelle dichiarate idonee direttamente dall'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021, il Comune non disponga di alcun potere valutativo sulla localizzazione dell'impianto e non possa introdurre, neppure mediante norme urbanistiche formalmente edilizie, preclusioni sostanziali all'insediamento. Restano ammesse soltanto prescrizioni costruttive rigorosamente proporzionate, mentre il potere pianificatorio comunale permane al di fuori delle aree statali idonee. In secondo luogo, il Collegio ha escluso che, nella fase transitoria, la Regione possa introdurre limitazioni nelle aree già dichiarate idonee ex lege neppure qualificandole come indicazioni di primo livello: tali restrizioni vanificherebbero la finalità acceleratoria della disciplina statale e unionale. Le DAL regionali possono invece disciplinare le aree non idonee. Ne consegue l'illegittimità del parere comunale fondato sulle preclusioni regionali e comunali. Infine, il dissenso della Soprintendenza è stato ritenuto illegittimo perché fondato sulla mera vicinanza a un'area paesaggisticamente vincolata, mentre il progetto modificato risultava esterno al perimetro del vincolo e, ai fini dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, rilevava la presenza di beni culturali tutelati sull'area di progetto, non di un vincolo paesaggistico limitrofo. Il TAR ha distinto il caso da quello relativo a un parco eolico di maggiore impatto visivo. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. 199/2021
le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere
La disposizione introduce una disciplina transitoria auto-applicativa e considera idonee ex lege le aree agricole comprese entro 500 metri dalle zone indicate, senza che gli enti locali possano introdurre preclusioni localizzative ulteriori.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021
La disposizione costituisce un'ulteriore ipotesi di idoneità e non esclude l'operatività della lett. c-ter.
Il ricorso alla PAS è precluso ... in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
La disposizione era richiamata dalle amministrazioni, ma il giudice ha ritenuto che la compatibilità urbanistica non possa essere negata mediante norme comunali o regionali che introducano surrettiziamente limitazioni localizzative incompatibili con la disciplina statale delle aree idonee.
art. 17 PTPR Emilia-Romagna
Il richiamo alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua non può giustificare una preclusione assoluta alla realizzazione dell'impianto in un'area dichiarata idonea ex lege.
art. 78 NTA del PRG
La previsione comunale, nella parte in cui introduce una preclusione localizzativa per impianti FER in area statale idonea, è stata annullata.
DAL Emilia-Romagna n. 125/2023
La disciplina regionale sulle aree inidonee non può limitare le aree già dichiarate idonee direttamente dall'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021; può invece operare per le restanti aree non idonee.
Il dissenso paesaggistico non può fondarsi sulla sola vicinanza a un'area vincolata quando l'intervento progettato è esterno al perimetro del vincolo e non ricade, per ciò solo, nell'ambito della tutela diretta.
La presenza di un'area limitrofa sottoposta a vincolo paesaggistico non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a impedire l'intervento collocato fuori dal perimetro vincolato.
Massime di principio
- Quando un'area è qualificata come idonea direttamente dalla disciplina statale transitoria dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021, il Comune non può introdurre preclusioni localizzative all'insediamento di impianti da fonti rinnovabili, neppure mediante norme urbanistiche formalmente riferite allo ius aedificandi.
- Nelle aree dichiarate idonee ex lege, l'ente locale conserva soltanto un limitato potere di dettare prescrizioni propriamente edilizie e costruttive, che devono essere strettamente proporzionate e non possono trasformarsi in ostacoli sostanziali alla localizzazione dell'impianto.
- Durante il regime transitorio previsto dall'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021, le Regioni non possono introdurre, neppure come indicazioni di primo livello o criteri derogabili, limitazioni localizzative nelle aree già dichiarate idonee dalla legge statale; la potestà regionale può riguardare le aree non idonee.
- La qualificazione statale di un'area come idonea costituisce il risultato del bilanciamento legislativo degli interessi energetici, ambientali e paesaggistici e limita l'esercizio di ulteriori valutazioni discrezionali comunali sulla localizzazione dell'impianto.
- Ai fini della disciplina delle aree idonee per impianti fotovoltaici, la presenza di un vincolo paesaggistico limitrofo non è sufficiente, da sola, a escludere l'idoneità dell'area di progetto quando l'intervento è collocato fuori dal perimetro del vincolo e non vi sono beni culturali tutelati direttamente sull'area interessata.
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