Cassazione Civile, Ordinanza n. 11732/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, già assistente amministrativo a tempo indeterminato, era stato inquadrato nel profilo di DSGA con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2005 ed economica dall'1 settembre 2006, a seguito di concorso riservato. Nel 2007 aveva ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'intera anzianità di servizio prestata anche come assistente amministrativo. Andato in pensione nel 2016, riceveva nel 2017 un decreto del dirigente scolastico che annullava in autotutela la precedente ricostruzione e applicava il criterio della temporizzazione previsto dal CCNL, meno favorevole, con successivo recupero di somme da parte dell'amministrazione. Il ricorrente contestava la legittimità di tale ricalcolo e del recupero, deducendo: motivazione apparente della sentenza d'appello; erronea applicazione della disciplina contrattuale sul computo dell'anzianità, sostenendo che al suo caso non si applicasse la disciplina della prima istituzione del profilo DSGA; illegittimità dell'annullamento in autotutela perché intervenuto oltre 18 mesi e in violazione dell'affidamento; tardività e infondatezza del recupero per prescrizione; erroneità dei conteggi e della pretesa restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea l'applicazione, da parte dei giudici di merito, della disciplina della temporizzazione riferita al primo inquadramento del profilo DSGA in sede di prima applicazione, poiché nel caso concreto il dipendente era stato immesso nel profilo in un momento successivo e occorreva verificare quale tra i criteri contrattuali fosse in concreto più favorevole al momento dell'inquadramento.
Norme richiamate
La censura sulla motivazione è infondata perché la motivazione apparente è configurabile solo in presenza di un vizio radicale del minimo costituzionale della motivazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, non essendo deducibile una semplice insufficienza argomentativa.
art. 111 Cost.
La violazione rilevante riguarda la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, non il merito del ragionamento decisorio.
art. 8 CCNL 15 marzo 2001 comparto scuola
Disciplina speciale del trattamento economico del personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo DSGA; il criterio della temporizzazione vale per quella peculiare ipotesi.
art. 142 CCNL 24 luglio 2003
Non comporta automaticamente il riconoscimento dell'intera anzianità, ma rinvia al criterio contrattuale più favorevole nel concreto per l'inquadramento.
art. 66, commi 6 e 7, CCNL 4 agosto 1995
È richiamato dall'art. 142 del CCNL 2003 e serve a mantenere ferme le norme sul riconoscimento dei servizi pregressi.
art. 66, comma 13, CCNL 4 agosto 1995
Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi l'anzianità è determinata considerando anche il servizio preruolo, restando ferme le anzianità più favorevoli.
art. 4 d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
Prevede il meccanismo del passaggio a qualifica superiore con temporizzazione della differenza retributiva, ma non impone il riconoscimento di tutta l'anzianità in ogni caso.
art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
Il termine di 18 mesi per l'autotutela non si applica ai provvedimenti datoriali dell'impiego pubblico privatizzato.
Richiamato dal ricorrente a tutela dell'affidamento; la Corte esclude che esso impedisca il recupero dell'indebito nei rapporti di lavoro privatizzati.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza; non ostacola l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Le questioni nuove in appello sono inammissibili; la Corte conferma l'inammissibilità della nuova questione sui conteggi netti.
Richiamato per il rito del lavoro e per valutare la tempestività delle allegazioni e delle eccezioni.
Richiamato nell'ambito delle preclusioni proprie del giudizio di appello nel rito del lavoro.
Consente l'acquisizione di nuovi mezzi solo nei limiti propri del rito; la Corte conferma la preclusione sulle questioni nuove.
La prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito è decennale.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte afferma che non è la disciplina applicabile all'azione di ripetizione dell'indebito dedotta in causa.
Massime di principio
- Nel comparto scuola, il criterio della temporizzazione opera solo per il primo inquadramento nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione della relativa qualifica; non può essere applicato automaticamente a situazioni diverse senza verificare il momento e il titolo dell'inquadramento.
- Quando il contratto collettivo richiama più criteri di computo dell'anzianità, il giudice deve individuare quello in concreto più favorevole al momento dell'immissione in ruolo, senza privilegiare in astratto un criterio che possa risultare vantaggioso solo in futuro.
- Nel pubblico impiego privatizzato il limite temporale previsto per l'autotutela amministrativa dall'art. 21-nonies L. 241/1990 non si applica ai provvedimenti adottati come atti datoriali.
- L'azione di ripetizione dell'indebito retributivo decorre, in linea generale, dal momento dell'erogazione della somma non dovuta e non dal successivo accertamento interno dell'errore.
- La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione; non è sufficiente la mera sinteticità o la riproposizione di argomenti già esposti dal primo giudice.
- Nel rito del lavoro le questioni nuove sollevate solo in appello restano precluse, compresi i nuovi profili di contestazione sui conteggi se non tempestivamente introdotti nel giudizio di primo grado.
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