Cassazione Penale, Sentenza n. 15653/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la statuizione di confisca disposta in primo grado e confermata in appello ex artt. 85-bis d.P.R. 09/10/1990, n. 309 e 240-bis c.p.. Le censure principali sono: omissione di motivazione e violazione di legge circa la confisca (mancata indicazione della data di acquisto dei beni, valore non specificato, assenza di prova di intestazione fittizia o di esclusiva disponibilità dei beni); contestazione della possibilità di applicare la confisca 'allargata' nel caso di ritenuta "piccola associazione" (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) e, per Romozzi, precisazione che la confisca era stata esclusa dall'accordo di concordato in appello; dedotta inoltre la violazione delle garanzie temporali e di proporzionalità nella confisca per sproporzione e l'impossibilità di applicare retroattivamente le modifiche legislative intervenute successivamente alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca (quella disposta ex artt. 85-bis d.P.R. e 240-bis cod. pen.), disponendo la restituzione dei beni sequestrati. La Corte ha motivato l'illegittimità della confisca allargata perché: la fattispecie di "piccola associazione" (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) è reato autonomo e non consente l'applicazione della confisca ex art. 240-bis; inoltre la novella normativa che ha esteso la confisca allargata alle ipotesi di fatto lieve non può essere applicata retroattivamente rispetto alla sentenza di primo grado (principio tempore regit actum per le misure di sicurezza/ablative). Ne consegue che la confisca è illegale e va eliminata; il resto della sentenza di merito rimane confermato.
Norme richiamate
d.P.R. 09/10/1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
La Corte interpreta la "piccola associazione" ex art. 74, comma 6, come reato autonomo, con regime diverso e più favorevole rispetto all'art. 74, comma 1; ciò impedisce l'applicazione della confisca allargata prevista per l'ipotesi più grave
d.P.R. 09/10/1990, n. 309, art. 73
Riferimento alle fattispecie di cessione (art. 73) riqualificate in forma 'lieve' (comma 5); la Corte puntualizza che la confisca allargata non poteva applicarsi retroattivamente anche a tali fatti
d.P.R. 09/10/1990, n. 309, art. 85-bis
Disposizione disciplinante la confisca per sproporzione legata ai reati ex DPR 309/1990; la Corte osserva che la versione vigente al momento della sentenza di primo grado è quella applicabile (no retroattività della novella che amplia l'ambito)
Norma sulla confisca allargata per sproporzione; la Corte afferma che non può essere applicata ai reati di "piccola associazione" (art. 74, comma 6) e non poteva essere estesa retroattivamente rispetto alla sentenza di primo grado
Confisca del profitto/prodotto del reato: la Corte sottolinea che, trattandosi della "piccola associazione", il giudice avrebbe potuto, se del caso, applicare solo la confisca prevista dall'art. 240 (profitto/prodotto) e non la confisca allargata
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma sul concordato in appello: la Corte ricorda che sono ammissibili in Cassazione censure sulla formazione della volontà di concordato e sul contenuto difforme della pronuncia, ma non le doglianze su motivi espressamente rinunciati; tuttavia, l'illegittimità di una misura ablativa può essere rilevata d'ufficio anche se la censura sulla pena è inammissibile
Codice di procedura penale, artt. 581 e 589
Richiamati in relazione alla forma di rinuncia prevista per il concordato (art. 599-bis rinvia a 589 e 581): la Corte osserva gli obblighi di forma e motivazione relativi a questioni non rinunciate
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Richiamato in giurisprudenza per interpretare la relativa pericolosità e il regime riservato alla "piccola associazione"; usato per sostenere l'autonomia della fattispecie
Principio tempus regit actum applicato alle misure di sicurezza/ablative: la legge da applicare è quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza di primo grado
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "piccola associazione" (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) comporta un regime diverso e più favorevole rispetto all'art. 74, comma 1; non è mera circostanza ma reato autonomo, e limita l'applicabilità della confisca "allargata" ex art. 240-bis.
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis) ha natura mista e l'applicazione di una versione normativa successiva non può operare retroattivamente rispetto alla sentenza di primo grado (principio tempus regit actum); occorre guardare alla legge vigente al momento della pronuncia di primo grado.
- Quando la confisca è contestata per mancanza di prova temporale dell'acquisto o di collegamento specifico tra beni e proventi illeciti, grava sull'accusa l'onere di dimostrare la provenienza illecita entro un ambito temporale ragionevole; la presunzione di illecita accumulazione è limitata dalla proporzionalità e dalla ragionevolezza temporale.
- Nel procedimento di concordato in appello (art. 599-bis), sono ammissibili in Cassazione censure relative alla formazione della volontà e al contenuto della pronuncia, ma censure su questioni rinunciate risultano inammissibili; tuttavia la Corte può rilevare d'ufficio l'illegittimità di misure ablative "miste" anche se la pena è stata oggetto di concordato.
- Se la confisca è stata disposta senza adeguata motivazione (data/acquisto/valore/intestazione fittizia) o in applicazione di norme non applicabili al momento del fatto/sentenza, la misura può essere annullata senza rinvio quando non residuino spazi per un'istruttoria integrativa.
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