Cassazione Penale, Sentenza n. 24073/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova dell'08/11/2023 che aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 (relativo a violazioni connesse al reddito di cittadinanza), ritenendo il fatto non punibile per effetto dell'abrogazione disposta dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022, art.1, comma 318) con efficacia retroattiva fissata al 1/1/2014. Il Procuratore Generale ha dedotto che la disciplina incriminatrice non è stata effettivamente abrogata alla data utile per il caso in esame, posto che il d.l. 4/5/2023 n.48, coordinato con la legge di conversione n.85/2023, ha previsto che alle prestazioni continuano ad applicarsi le norme incriminatrici vigenti alla data di concessione del beneficio e per i fatti commessi fino al 31/12/2023; il fatto contestato è del 05/11/2020, quindi secondo il Procuratore la norma penale era applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso per cassazione del Procuratore Generale come appello ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia. La Corte ha motivato la conversione richiamando la giurisprudenza secondo cui la sentenza di non luogo a procedere emessa dopo la modifica dell'art. 428 c.p.p. (legge n.103/2017) è impugnabile mediante appello e non mediante ricorso per cassazione immediato ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; pertanto non è stata decisa nel merito la questione dell'abrogazione dell'art. 7 d.l. n.4/2019, ma è stata disposta la regolare prosecuzione del rimedio impugnatorio davanti alla Corte d'appello competente.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 28/01/2019
Norma incriminatrice relativa a violazioni connesse al reddito di cittadinanza; la sua applicabilità al caso concreto è questione di merito non decisa dalla Corte di legittimità nella pronuncia in esame.
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318
efficacia di tale effetto abrogativo fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2014
Secondo il GUP la norma penale sarebbe stata abrogata con efficacia retroattiva al 1/1/2014; tuttavia la Corte di Cassazione non ha risolto il contrasto sostanziale, limitandosi a questioni processuali.
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85
al beneficio del reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui hanno norma incriminatrice, articolo 7, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso commessi fino al 31/12/2023
Previsione normativa che introduce una disciplina transitoria che preserva l'applicazione della norma incriminatrice per fatti commessi entro il 31/12/2023; elemento centrale dell'argomentazione del Procuratore Generale sulla permanenza della punibilità per fatti del 2020.
Modificato dalla legge n.103/2017: la sentenza di non luogo a procedere è impugnabile mediante appello, e non mediante ricorso immediato per cassazione, per cui il rimedio corretto contro tale pronuncia è l'appello.
Ha modificato il sistema delle impugnazioni (in particolare art. 428 c.p.p.), delimitando l'ammissibilità del ricorso per cassazione immediato e favorendo l'appello come strumento contro le sentenze di non luogo a procedere.
Consente la qualificazione del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale come appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello quando ricorrono i presupposti (es. acquiescenza dell'azione del Procuratore della Repubblica locale); la Corte ha applicato questa norma per convertire e trasmettere il ricorso.
Disposizione richiamata dalla giurisprudenza per escludere il ricorso per saltum in relazione ai provvedimenti che chiudono il giudizio di cognizione di primo grado, confermando che il ricorso per cassazione immediato non è ammesso contro sentenze appellabili.
Richiamato nel ricorso per discutere l'eventuale effetto di abolito criminis; nella pronuncia in esame non è stata fatta una decisione sostanziale su questa norma.
Massime di principio
- Se una sentenza di non luogo a procedere è emessa dopo la modifica dell'art. 428 c.p.p. (legge n.103/2017), il rimedio corretto è l'appello e non il ricorso per cassazione immediato; il ricorso per cassazione può essere riconvertito in appello quando le condizioni previste dall'art. 593 bis, comma 2, sussistono.
- La presenza di disposizioni transitorie o di successivi interventi normativi (decreti-legge e leggi di conversione) può sospendere o modificare l'effetto di una presunta abrogazione; è necessario verificare con attenzione le date di efficacia e le clausole transitorie per determinare la punibilità di fatti commessi in periodi intermedi.
- La Corte di legittimità può limitarsi a decisioni di carattere procedurale senza entrare nel merito delle questioni di diritto sostanziale; in tali casi la questione sostanziale dovrà essere decisa dalla Corte d'appello cui vengono trasmessi gli atti.
- Il Procuratore Generale può chiedere, e ottenere, la qualificazione del ricorso per cassazione come appello quando ricorrono i presupposti normativi e di contesto (ad es. acquiescenza del Procuratore della Repubblica), proteggendo così la posizione processuale dell'accusa.
- In presenza di abrogazioni legislative retroattive o complesse modifiche normative, le difese dovrebbero contestare sia la ricostruzione delle efficacia temporali sia l'interpretazione delle norme transitorie, mentre l'accusa deve dimostrare l'applicabilità della norma al fatto in base alle regole di efficacia e transizione.
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