Cassazione Penale, Sentenza n. 29450/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato il decreto che ha confermato il rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. I motivi principali: 1) vizio di motivazione, carenza e contraddittorietà per eccessiva adesione alla informativa interdittiva prefettizia e travisamento dei fatti; 2) inaccurata ricostruzione dei rapporti commerciali e societari (es. presunti rapporti con ICOMAC s.n.c. e cointeressenze) e omissione di esame di censure specifiche; 3) mancata valutazione dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa e della 'bonificabilità' dell'impresa nonostante l'adozione del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e la cessazione dei rapporti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo relativo al divieto di reformatio in peius, ma ha accolto i secondi e terzi motivi per carenza e mera apparenza della motivazione. Il Collegio ha censurato la Corte d'appello per essersi limitata a richiamare l'informativa interdittiva senza confrontarsi con le censure della società circa l'occasionalità dell'infiltrazione e la concreta possibilità di 'bonificare' l'impresa (valutare l'efficacia delle misure organizzative adottate e la recisione dei rapporti). Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato annullato nei termini indicati e la causa è stata rinviata per nuovo esame collegiale, con obbligo per il giudice di merito di motivare specificamente sulle questioni di occasionalità dell'agevolazione mafiosa e sulla prognosi di riallineamento dell'impresa al contesto economico sano, nonché sul peso probatorio dei rapporti di parentela e commerciali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) - art. 34-bis
comma 6; comma 2, lett. b)
Il giudice, ove sia richiesta l'applicazione del controllo giudiziario ex comma 6, deve non solo prendere atto dell'informativa interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo, ma valutare il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e la concreta possibilità che l'impresa possa 'riallinearsi' al contesto economico sano (valutazione dinamica della bonificabilità).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10
comma 3 (richiesta di ricorso); comma 4 (richiami procedurali)
Disciplina i mezzi di impugnazione nel procedimento di prevenzione; il ricorso in cassazione è ammesso per violazione di legge, inclusa la motivazione apparente o inesistente.
art. 597, comma 3; art. 605
Art. 597: principio del divieto di reformatio in peius applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma rilevante rispetto all'esito sostanziale della decisione; Art. 605: norme procedurali richiamate in tema di motivazione e travisamento.
L'adozione di un modello organizzativo e la nomina dell'organo di vigilanza sono elementi valutabili dal giudice come indicativi della volontà dell'impresa di prevenire e correggere condizionamenti illeciti; tali misure vanno effettivamente considerate nella prognosi di 'bonificabilità'.
Massime di principio
- Nel rito di prevenzione, il giudice che esamina una richiesta di controllo giudiziario non può limitarsi a riportare passivamente i rilievi dell'informativa prefettizia: deve motivare se e perché tali rilievi incidono concretamente sulla gestione aziendale e se la situazione è emendabile.
- I rapporti di parentela o amicizia con soggetti 'pericolosi' sono rilevanti solo se ci sono ulteriori elementi probatori che dimostrino la loro influenza sulle scelte e sull'operatività dell'impresa; elencarli senza spiegare l'incidenza concreta non è sufficiente.
- La verifica della 'occasionalità' dell'agevolazione mafiosa richiede un giudizio prognostico e dinamico: il giudice deve valutare se, grazie alle misure richieste (es. controllo giudiziario), l'impresa possa effettivamente riallinearsi al mercato sano.
- L'adozione di strumenti di compliance (modello 231, organo di vigilanza, recisione di rapporti commerciali sospetti) deve essere presa in seria considerazione dal giudice e adeguatamente valutata nella decisione sulla 'bonificabilità'.
- La carenza o l'apparenza della motivazione costituiscono motivo ammesso di ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione quando omissioni o travisamenti riguardano elementi che potevano portare a esito opposto.
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