Cassazione Civile, Ordinanza n. 27862/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile civile)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un immobile e degli arredi ivi presenti, che assumeva di avere subito danni a seguito di un incendio dolosamente appiccato dal convenuto. In sede penale il reato di incendio era stato dichiarato estinto per prescrizione. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del convenuto e liquidato il danno in misura consistente; la Corte d'appello, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio, aveva però ridotto sensibilmente l'importo dovuto. La danneggiata ricorre in cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame ed errata valutazione di un fatto decisivo: sostiene che la Corte territoriale avrebbe acriticamente preferito la seconda consulenza, basata sull'accertamento tecnico preventivo svolto anni prima, valorizzando in modo improprio dati fotografici risalenti e trascurando la consulenza di primo grado, la documentazione di spesa, i rilievi tecnici e la prova testimoniale; contesta anche la quantificazione del lucro cessante e degli interessi sulla somma liquidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, operazione estranea al sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata, inoltre, aveva spiegato le ragioni della preferenza accordata alla seconda CTU; pertanto non ricorreva né un'omissione di esame nei termini denunciati né un vizio di motivazione rilevante nei limiti del "minimo costituzionale". La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato solo come reato per il quale, in sede penale, era stata dichiarata la prescrizione; non incide direttamente sulla decisione di legittimità civile, ma costituisce il fatto storico all'origine della domanda risarcitoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente più di censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione né di chiedere una nuova valutazione delle prove.
La memoria depositata dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare le ragioni della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è invece consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito a una consulenza tecnica rispetto a un'altra.
- La scelta del giudice di merito di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, o di aderire a una consulenza piuttosto che a un'altra, rientra nel suo potere discrezionale e non è sindacabile in cassazione se la motivazione che la sorregge è adeguata e non affetta da vizi logici o giuridici rilevanti.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": il vizio è configurabile solo in presenza di motivazione meramente apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o comunque incomprensibile dal testo della sentenza, senza ricorso al confronto con le risultanze processuali.
- Quando la sentenza di merito spiega le ragioni della preferenza accordata a una seconda consulenza tecnica, non è sufficiente, per fondare il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentare genericamente che siano stati trascurati altri elementi istruttori, se la doglianza si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito.
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