Sentenza del 27/01/2017 n. 2100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ICMA s.r.l. aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 23/7/2007, relativa a somme iscritte a ruolo, sostenendo che la cartella esattoriale presupposta non le fosse mai stata validamente notificata. La CTP di Lodi aveva accolto il ricorso perché l'avviso di ricevimento attestava la ricezione in data 11/11/2006, ma non identificava il consegnatario né la sua qualifica; la CTR Lombardia aveva confermato, ritenendo che il plico fosse stato immesso in una cassetta postale nella disponibilità di un terzo estraneo alla società. Equitalia ha contestato l'applicazione delle regole sulla prova e sulla notificazione, la motivazione della CTR e l'omesso esame della richiesta del 14/4/2006 con cui ICMA aveva chiesto che la propria corrispondenza fosse immessa in quella cassetta. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, a sua volta, il valore probatorio dell'avviso di ricevimento e l'omesso esame della certificazione postale sull'identità del titolare della cassetta e sulla richiesta della società.
La decisione
La Cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: l'Agenzia, avendo partecipato al giudizio d'appello come parte intervenuta, era legittimata a impugnare. Ha accolto sia il ricorso principale di Equitalia sia quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi connessi. La notificazione diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede la relata propria della notificazione degli atti giudiziari né, in assenza di una previsione specifica, l'indicazione nell'avviso delle generalità e della qualifica del ricevente. Nel caso concreto, la società aveva chiesto il 14/4/2006 che la corrispondenza a lei diretta fosse immessa nella cassetta postale indicata; il titolare della cassetta era quindi legittimato a ritirarla. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 85, pronunciata il 13/5/2010 e depositata il 18/6/2010, rinviando ad altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla validità dell'intimazione: la causa dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio secondo i principi enunciati.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
In generale, la cartella esattoriale può essere notificata - com'è appunto accaduto nel caso in esame - ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina - applicabile ratione temporis - del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32, 33, 34 e 39, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la perso da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Il concessionario può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per il perfezionamento occorre la consegna al domicilio del destinatario e la firma della persona individuata come legittimata alla ricezione; non si applicano automaticamente le formalità proprie della notificazione degli atti giudiziari.
Decreto ministeriale 9 aprile 2001, artt. 32, 40 e 52
Giova, inoltre, considerare che, ai sensi del sopra richiamato D.M. 9 aprile 2001, art. 40 "Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentate" e che, ai sensi dell'art. 52, che disciplina il servizio delle caselle postali, "Chi ne dispone può far indirizzare alla propria casella la posta a lui destinata".
La corrispondenza diretta a un'impresa può essere indirizzata alla casella postale da essa indicata; il titolare della casella può ritirarla. La consegna effettuata secondo le modalità postali, anche presso la casella richiesta dalla società, non è invalida per il solo fatto che il ricevente non operi presso la sede legale.
E' stato osservato che, anche ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della perso cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la tura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
L'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria privilegiata per gli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale postale. L'assenza delle generalità del consegnatario non determina da sola la nullità; contestare la veridicità di quanto attestato richiede lo strumento idoneo a superare la fede privilegiata.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. , superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La ricezione dell'atto presso l'indirizzo del destinatario fonda la presunzione di conoscenza. Il destinatario può superarla provando che, senza propria colpa, non era in grado di prenderne cognizione.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 1-3 e 14
La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1982 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 45.
La legge contempla la notificazione postale diretta degli atti tributari e fa salve le regole speciali previste per le cartelle. La disciplina della notificazione tramite ufficiale giudiziario o soggetti assimilati non va confusa con la modalità postale diretta scelta dal concessionario.
Codice di procedura civile, art. 145
La Corte esclude l'applicabilità dell'art. 145 c.p.c. alla notificazione postale diretta della cartella qui esaminata: non era necessario eseguire o tentare la consegna presso la sede legale della società.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, occorre distinguere questa modalità dalla notificazione degli atti giudiziari: non sono automaticamente richieste la relata e le formalità previste per quest'ultima.
- L'assenza sull'avviso di ricevimento del nome o della qualifica del consegnatario non comporta, da sola, la nullità della notifica, se la normativa postale applicabile non impone tali indicazioni e l'atto è stato consegnato secondo le regole del servizio.
- La corrispondenza può essere recapitata nella casella postale indicata o richiesta dall'impresa; il ritiro da parte del titolare della casella può essere legittimo. È quindi rilevante verificare le istruzioni impartite dall'impresa all'ufficio postale e la documentazione che le prova.
- La consegna presso l'indirizzo o il recapito postale predisposto dal destinatario fonda la presunzione di conoscenza dell'atto. Per superarla, il destinatario deve provare di non aver potuto conoscerlo senza propria colpa.
- La certificazione e l'avviso di ricevimento postali possono avere efficacia probatoria privilegiata per quanto attestato dall'operatore; la contestazione della veridicità delle attestazioni va distinta dalla semplice contestazione della regolarità formale.
- La Cassazione ha cassato la decisione e disposto il rinvio, non ha definito in via definitiva il merito della pretesa tributaria né dichiarato senz'altro valida l'intimazione: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati.
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