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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13844/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente di ruolo, dichiarata in situazione di soprannumero presso l'amministrazione scolastica, aveva chiesto il trasferimento a un posto vacante presso un Comune ai sensi del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325. Dopo il diniego dell'assenso da parte del Provveditorato agli studi, poi annullato dal giudice amministrativo, il trasferimento fu disposto solo anni dopo. La interessata agì quindi per ottenere l'inquadramento nel Comune con decorrenza anteriore, la qualifica dirigenziale, le differenze retributive e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Dopo varie pronunce di giurisdizione e rinvio, propose anche ricorso per ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato dichiarò la propria incompetenza ritenendo competente il TAR giudice di primo grado in caso di sentenza di appello confermativa. La ricorrente censurò tale decisione deducendo: violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. per asserito sconfinamento o arretramento di giurisdizione; erronea declaratoria di incompetenza in presenza di un giudicato che, a suo dire, doveva essere eseguito dal Consiglio di Stato; ulteriore violazione dei limiti di giurisdizione anche rispetto agli atti amministrativi e alle pronunce precedenti; e infine violazione del contraddittorio e del diritto unionale per una decisione 'a sorpresa' resa senza i presupposti dell'art. 72-bis c.p.a.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato fosse una pronuncia di natura processuale sulla competenza del giudice dell'ottemperanza e non un diniego di giurisdizione o uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Le doglianze della ricorrente miravano in realtà a contestare l'interpretazione data dal giudice amministrativo alla domanda di ottemperanza, alla portata del giudicato e alle regole processuali applicate: censure che attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono sindacabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha inoltre escluso che la dedotta violazione del contraddittorio o del diritto UE potesse tradursi in un sindacato cassatorio sui motivi inerenti alla giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione consente solo il controllo sui limiti esterni della giurisdizione; non permette di sindacare errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ma la sua operatività resta confinata ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per affermare la competenza del TAR nel giudizio di ottemperanza quando la sentenza di secondo grado conferma integralmente quella di primo grado.

  • art. 384 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per chiedere l'enunciazione di un principio di diritto, ma la Corte non accoglie la richiesta perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato nel quarto motivo in relazione al preteso vizio processuale e alla decisione a sorpresa, ma la censura viene ricondotta a un errore processuale interno non sindacabile come motivo di giurisdizione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che non ricorressero i presupposti per la decisione immediata; la Corte considera la doglianza non idonea a integrare un vizio di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È invocato dalla ricorrente per denunciare una lesione del diritto al contraddittorio e alla tutela giurisdizionale effettiva, ma la Corte esclude che tale profilo sia spendibile come motivo inerente alla giurisdizione.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. sulle decisioni del giudice speciale è limitato ai soli vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione; non comprende gli errori di interpretazione o applicazione delle norme processuali e sostanziali.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza o individua il giudice dell'ottemperanza, la censura riguarda in linea di principio un errore processuale interno, non un diniego di giurisdizione, se la giurisdizione amministrativa è comunque presupposta.
  • Il c.d. arretramento di giurisdizione è configurabile solo se il giudice speciale nega in astratto la tutela a una situazione soggettiva pur rientrante nella propria giurisdizione; non quando la decisione discenda da una diversa interpretazione della domanda o da una ricognizione non condivisa dei fatti.
  • Le violazioni del contraddittorio, del giusto processo o del diritto dell'Unione, quando si traducano in errori processuali o interpretativi del giudice speciale, non sono deducibili come motivi inerenti alla giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite.
  • La domanda di ottemperanza a una sentenza confermativa di primo grado può essere devoluta al giudice di primo grado secondo la regola processuale applicata dal giudice amministrativo; la contestazione di tale regola, se attinente alla corretta interpretazione del codice del processo amministrativo, non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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