Cassazione Penale, Sentenza n. 10272/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità penale per l'omicidio di Carmine Pesce deducendo vizi nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Romano, Bavero, Luigi Pesce e altri) e nella utilizzazione di una intercettazione ambientale (conv. n. 3094 attribuita a Schiano). Le censure contestano in particolare: l'assenza di indipendenza e di una fonte primaria autonoma per le dichiarazioni de relato; l'erronea ricostruzione della catena di trasmissione delle informazioni (confluendo tutte in Pasquale Pesce o in fonti comuni come Russolillo/Polverino); la mancata motivazione adeguata circa la tardiva emersione di dichiarazioni dei collaboratori; l'uso non consentito dell'intercettazione come riscontro laddove la fonte diretta della notizia rimane ignota; e, infine, vizi di motivazione relativi al riconoscimento delle aggravanti (art. 7 l. n. 203/1991) e al diniego delle attenuanti generiche. Le difese lamentano altresì inosservanza di norme processuali (artt. 627, 628, 192, comma 3, e 195 c.p.p.) e violazione dei principi fissati dalla precedente sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei termini indicati: ha constatato che la Corte d'assise d'appello non si è effettivamente uniformata ai principi di diritto fissati dalla precedente sentenza di annullamento e ha ripetuto vizi motivazionali già censurati. Pur ricordando che il giudice del rinvio ha ampia potestà ricognitiva, la Cassazione ha escluso che la Corte territoriale abbia fornito argomentazioni nuove e sufficienti per superare i difetti indicati (in particolare non ha dimostrato l'autonomia delle fonti delle dichiarazioni de relato né ha adeguatamente valutato la tardività e l'attendibilità delle rivelazioni dei collaboratori; né poteva essere valorizzata l'intercettazione come riscontro in assenza di fonte diretta autonoma). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli, affinché sia riformulato il giudizio di responsabilità rispetto a tutti i ricorrenti.
Norme richiamate
legge n. 203 del 1991, art. 7 (aggravante)
La circostanza aggravante ex art. 7 è stata contestata e la Corte ha richiamato l'onere motivazionale specifico per la sua prova; la decisione ha ritenuto insufficiente la motivazione che non abbia indicato concretamente gli elementi costitutivi dell'aggravante
legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 (disciplinano le armi)
Le violazioni in materia di armi erano contestate assieme all'omicidio; la Corte ha ricordato che le aggravazioni relative alle armi richiedono adeguata motivazione e riscontri probatori specifici
d.l. n. 8 del 1991, art. 16‑quater, comma 9
La Corte ha precisato che la sanzione prevista dal comma 9 non si applica alle dichiarazioni rese davanti al giudice o nel contraddittorio tra le parti: ciò significa che la tardività delle dichiarazioni del collaboratore non esclude automaticamente la loro utilizzabilità, ma impone un onere motivazionale rafforzato sulla valutazione della tardività e dell'attendibilità
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiama i criteri di libera valutazione della prova e l'onere motivazionale del giudice circa l'apprezzamento delle fonti; la Corte ha rilevato che il giudice del rinvio deve motivare in modo nuovo e adeguato quando corregge una sentenza annullata per vizi motivazionali
codice di procedura penale, art. 195
Regolamenta il criterio di valutazione delle prove e la motivazione; la Cassazione ha fatto leva sul principio che le dichiarazioni de relato richiedono riscontri e non possono essere valorizzate senza individuare fonti dirette autonome
codice di procedura penale, artt. 627 e 628
Gli artt. sono richiamati dalle difese come norme la cui inosservanza sarebbe stata rilevata; dalla lettura della sentenza emerge il principio applicativo invocato: il giudice del rinvio ha poteri pienissimi di valutazione ma non può riprodurre i medesimi vizi motivazionali già censurati dalla Corte di legittimità
codice di procedura penale, art. 125
Invocato in relazione al diritto ad una motivazione non apodittica; la Corte ha sottolineato il dovere del giudice di fondo di fornire argomentazioni concrete e non apparenti per l'accertamento della responsabilità
Costituzione, art. 111
Richiamato in ordine al principio del giusto processo e al dovere di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la sentenza ribadisce che un giudizio motivato è elemento costitutivo del diritto di difesa
Massime di principio
- Quando si utilizzano dichiarazioni di collaboratori come prove (dichiarazioni de relato) il giudice deve individuare chiaramente la fonte diretta della notizia: la mera convergenza di propalazioni non basta a contraddire l'obiezione di mancanza di indipendenza
- Se una Corte di Cassazione ha annullato una sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio ha piena libertà di riconsiderare le prove ma è obbligato a sanare i vizi indicati fornendo argomentazioni nuove e non riproponendo gli stessi schemi valutativi censurati
- La tardività nella rivelazione di informazioni da parte di un collaboratore non preclude automaticamente la loro utilizzabilità, ma impone un'onere motivazionale più rigoroso per spiegare le ragioni dell'omissione iniziale e valutare l'attendibilità
- Un'intercettazione non può essere utilizzata come riscontro per l'identità degli autori o per la dinamica di un fatto quando la fonte diretta di quanto riferito nell'intercettazione è ignota o è riconducibile alle stesse fonti de relato già criticate
- Per riconoscere aggravanti (es. premeditazione o aggravanti ex legge speciale) il giudice deve indicare elementi specifici e collegare logicamente i fatti all'aggravante: riferimenti generici o deduzioni non sono sufficienti
- Le deduzioni logiche e le ricostruzioni induttive (es. conti di fedeltà tra clan, mutamenti di alleanze) possono costituire elementi di valutazione ma richiedono precise argomentazioni che ne colleghino la valenza probatoria alla responsabilità individuale
- In presenza di dichiarazioni confliggenti o provenienti da fonti comuni, il giudice deve spiegare perché ritiene alcune versioni credibili e altre no, motivando la scelta e indicando eventuali riscontri obiettivi
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