Cassazione Civile, Ordinanza n. 00304/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione, da parte della Corte d’appello, delle somme dovute a due proprietari per l’acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata per la realizzazione di un’opera pubblica. Il giudice di merito aveva qualificato il vincolo urbanistico come espropriativo, ritenendo l’area sostanzialmente edificabile e aveva determinato le indennità e il danno da occupazione senza disporre una nuova consulenza tecnica, richiamando i valori di mercato già emersi in un precedente giudizio tra le stesse parti relativo a un’area limitrofa. Il comune ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 42-bis, comma 3, e 37 d.P.R. 327/2001, sostenendo che l’area non fosse edificabile ma soggetta a vincolo conformativo, poiché destinata a edilizia scolastica/standard urbanistico dagli strumenti urbanistici vigenti, con conseguente erroneità della stima e mancata considerazione della situazione urbanistica alla data dell’acquisizione sanante; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2909 c.c., contestando che potesse operare un giudicato derivante da una precedente ordinanza della stessa Corte d’appello, per asserita diversità di petitum e causa petendi rispetto al nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse conformata ai principi consolidati sulla distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi: nel caso di vincolo localizzativo, riferito a una porzione circoscritta di territorio e finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, la stima dell’area deve avvenire tenendo conto della potenzialità edificatoria delle aree limitrofe e degli spazi per attrezzature collettive. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza generica sulla mancata valorizzazione della data dell’acquisizione ex art. 42-bis e inammissibili le censure sul preteso giudicato, osservando che la Corte d’appello aveva usato il precedente solo come parametro estimativo, motivando sulla identità della zona urbanistica e sulla perdurante congruità dei valori di mercato, senza fare applicazione vincolante dell’art. 2909 c.c. Il ricorso è stato respinto con condanna del comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del vizio di motivazione/legittimità dedotto dal ricorrente; la Corte non ne accoglie la censura perché la motivazione del giudice di merito è ritenuta congrua.
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001
la stima dell’indennità di acquisizione sanante deve tenere conto della corretta qualificazione urbanistica e del valore del bene alla luce del vincolo applicabile.
norma invocata per contestare la valutazione del valore dell’area; la Corte conferma la liquidazione operata secondo i criteri urbanistici ed estimativi ritenuti corretti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come mezzo di censura per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo; la censura è ritenuta inammissibile quando è generica o mira al riesame del merito.
il preteso giudicato è escluso perché il precedente giudizio è stato usato solo come riferimento estimativo e non come accertamento vincolante della medesima questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In tema di espropriazione o acquisizione sanante, la natura edificabile del suolo va accertata distinguendo tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio: se la destinazione urbanistica è localizzativa e riferita a una porzione circoscritta, il bene si valuta tenendo conto della potenzialità edificatoria delle aree limitrofe e non come area integralmente inedificabile.
- La stima del bene ablatoriamente acquisito deve essere coerente con gli strumenti urbanistici vigenti al momento rilevante, ma la censura di legittimità è inammissibile se si limita a contestazioni generiche o a una richiesta di nuova valutazione del merito senza indicare specifici elementi decisivi trascurati.
- Il richiamo a una precedente decisione tra le stesse parti non integra di per sé giudicato vincolante ex art. 2909 c.c. quando il giudice di merito lo utilizzi solo come parametro comparativo di mercato per la liquidazione, motivando sulla persistente attualità e congruità dei valori estimativi.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura non indica con precisione il fatto storico trascurato e i dati processuali che ne dimostrerebbero la decisività, risolvendosi in un tentativo di rivalutazione del merito.
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