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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36343/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 1.400,00 in favore di un avvocato, fondato su una scrittura transattiva intervenuta tra le parti in relazione a precedenti rapporti professionali. La controparte propose opposizione e il giudice di pace accolse l’opposizione, revocando il decreto; il tribunale rigettò poi l’appello dell’avvocato e lo condannò anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In Cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 112, 287 e 156 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il tribunale non si fosse pronunciato sull’errore materiale del decreto ingiuntivo relativo all’avvertimento sulla provvisoria esecutorietà; 2) violazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., assumendo che la scrittura transattiva gli attribuisse un credito incondizionato e che il pagamento della somma fosse dovuto; 3) violazione degli artt. 89, 91 e 96 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, contestando la mancata cancellazione di espressioni ritenute offensive, la statuizione sulla correttezza processuale della controparte, la condanna ex art. 96 c.p.c. e la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la questione sulla provvisoria esecutorietà era ormai irrilevante dopo la revoca del decreto e il rigetto della domanda; il secondo perché non rispettava il requisito di specificità e, comunque, mirava a una rivalutazione dell’interpretazione del negozio, riservata al giudice di merito; il terzo perché investiva valutazioni discrezionali e di merito su espressioni processuali, correttezza delle difese, responsabilità aggravata e liquidazione delle spese, senza censurare utilmente la ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, sul piano processuale, la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la pretesa creditoria dell’avvocato, ritenendo corretta l’interpretazione del giudice di appello secondo cui la scrittura transattiva subordinava l’efficacia dell’accordo al pagamento della somma e tale pagamento non aveva operato come riconoscimento incondizionato del debito. Ha inoltre ritenuto legittima la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione, poiché il ricorrente aveva riproposto in Cassazione censure già giudicate inammissibili o infondate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Al ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità, l’ulteriore somma di euro 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il tribunale aveva comunque risposto alla questione, reputandola superata e priva di rilievo decisivo.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di errore materiale; la Corte ha escluso l'utilità della doglianza per sopravvenuta irrilevanza della questione.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato insieme alle altre norme processuali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato per sostenere la validità della transazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a contestare l'interpretazione del negozio senza denunciare correttamente violazioni dei canoni ermeneutici.

  • art. 1976 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di transazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 89 c.p.c.

    La valutazione sulla cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive è discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché non specificava il superamento dei limiti tariffari né i conteggi contestati.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha confermato che la responsabilità aggravata può derivare da mala fede o colpa grave; nel caso concreto la proposizione di un ricorso manifestamente infondato e non pertinente alla ratio della decisione integra abuso del diritto di impugnazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 per abuso del diritto di impugnazione.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese è insindacabile se compresa tra i minimi e i massimi tariffari; non esiste un vincolo ai valori medi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Ha impedito il riesame in cassazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la decisione d'appello era conforme a quella di primo grado sulle questioni di fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato il contenuto della scrittura transattiva né indicata la sua collocazione negli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile per l'operatività del filtro di cui all'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare il risultato interpretativo del negozio compiuto dal giudice di merito, se non denunciando la violazione dei canoni legali di interpretazione o una motivazione illogica o apparente; non basta proporre una diversa lettura del testo contrattuale.
  • La censura per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione sulla questione, anche reputandola assorbita o irrilevante rispetto alla decisione finale.
  • Le doglianze relative a errori materiali del provvedimento monitorio perdono rilievo quando il decreto è stato revocato e la domanda creditoria è stata integralmente rigettata.
  • La valutazione sulla cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere ravvisata anche nella proposizione o reiterazione di difese manifestamente infondate o in ricorsi di cassazione che ignorano la ratio decidendi e si risolvono in abuso del diritto di impugnazione.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali è ammissibile solo se indica specificamente i parametri violati, i conteggi contestati e l'eventuale superamento dei limiti tariffari; la semplice lamentela di eccessività non basta.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, operando il limite dell'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della provaAbuso del dirittoResponsabilità precontrattuale

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