Cassazione Civile, Ordinanza n. 12111/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008-2010, emessi per omessa dichiarazione di compensi percepiti nello svolgimento di attività professionale. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, applicando la riduzione del 40% dell’imposta e delle sanzioni prevista dall’art. 33, l. n. 183/2011 per il sisma Abruzzo 2009. La CTR aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse espressa sulla doglianza secondo cui il beneficio non spettava perché le imposte erano state accertate solo nel 2013, quindi fuori dal periodo di sospensione, e perché il contribuente aveva omesso di presentare le dichiarazioni; (2) violazione dell’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, assumendo che la riduzione al 40% non fosse applicabile ai contribuenti che non avevano trasmesso la dichiarazione e per i quali l’accertamento era avvenuto dopo la sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato e deciso la questione, riconoscendo al contribuente il diritto all’agevolazione. Ha poi interpretato l’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011 nel senso che la riduzione al 40% del dovuto opera in relazione al tributo riferito al periodo d’imposta interessato, indipendentemente dal fatto che il reddito sia stato dichiarato o accertato successivamente e indipendentemente dal momento dell’accertamento. Ne consegue che il beneficio non può essere negato solo perché l’accertamento è intervenuto dopo la sospensione o perché manca la dichiarazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l’obbligo per l’Agenzia di versare l’ulteriore contributo unificato, in quanto amministrazione dello Stato esentata dal meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice si astiene dal decidere su uno specifico motivo; non vi è violazione quando la questione risulta esaminata e decisa dalla sentenza impugnata.
art. 33, comma 28, L. n. 183/2011
"L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento"
La riduzione al 40% riguarda il tributo in quanto riferito al presupposto d’imposta del periodo interessato dal sisma, senza distinguere tra imposte dichiarate e imposte accertate successivamente; il beneficio non dipende dal momento dell’accertamento.
art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.L. n. 78/2010
Norma richiamata quale disciplina della ripresa della riscossione dopo la sospensione connessa all’emergenza sisma.
art. 23 Cost.
Una lettura che subordinasse il beneficio al tempo dell’accertamento, anziché al presupposto dell’imposta, sarebbe problematica rispetto al principio di riserva di legge in materia tributaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano le somme mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, ma non opera nei confronti delle amministrazioni statali esentate.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato, anche sinteticamente, la doglianza e l’abbia risolta con una decisione espressa sul punto.
- In materia di agevolazioni fiscali connesse a eventi emergenziali, il beneficio va collegato al presupposto dell’imposta e al periodo d’imposta cui il tributo si riferisce, non al momento in cui l’Amministrazione procede all’accertamento.
- Quando la legge dispone che l’ammontare dovuto per ciascun tributo sia ridotto in una certa misura, la riduzione opera in modo oggettivo sul tributo dovuto, senza che sia consentita una distinzione tra imposte dichiarate e imposte accertate successivamente, se tale distinzione non è prevista dal testo normativo.
- Non è consentita un’interpretazione che rimetta l’accesso al beneficio alla mera casualità dei tempi dell’accertamento, poiché ciò introdurrebbe irragionevoli differenze di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.
- Le disposizioni sull’ulteriore contributo unificato non si applicano alle amministrazioni dello Stato quando opera il regime della prenotazione a debito.
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