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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32541/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione, proposta davanti al giudice di pace, contro un estratto di ruolo e varie intimazioni di pagamento riferite a più cartelle esattoriali. La parte opponente deduceva di non essere più proprietaria/possessore di un’autovettura dal 2012 e sosteneva, per la parte di credito non venuta meno per tale ragione, l’avvenuta prescrizione; in subordine contestava l’inesistenza della notificazione di alcune cartelle e, ancora in subordine, la nullità della notificazione. Il giudice di pace accoglieva solo in parte. In appello la medesima parte lamentava, tra l’altro, che il primo giudice non avesse esaminato la prescrizione, ribadiva l’inesistenza della notificazione di alcune cartelle e deduceva la nullità delle notifiche e l’illegittimità della maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981. Il tribunale rigettava l’appello, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Con il ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: il primo per omessa pronuncia/violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 28 l. n. 289/1981 e dell’art. 209 cod. strada, assumendo che il tribunale non si fosse pronunciato sulla prescrizione; il secondo per violazione dell’art. 342 c.p.c., contestando la dichiarata inammissibilità parziale dell’appello e la pretesa contraddittorietà della decisione, pur a fronte dell’esame nel merito dei motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse aspecifico e comunque infondato, poiché il tribunale aveva in realtà affrontato il tema della prescrizione, evidenziando la contraddittorietà della tesi dell’appellante che, da un lato, negava la notifica delle cartelle e, dall’altro, pretendeva di far decorrere la prescrizione da quella stessa notifica; la motivazione d’appello è stata giudicata intellegibile e superiore al minimo costituzionale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto carente di specificità, perché non indicava quali parti della sentenza di primo grado fossero state censurate e si risolveva in una generica contestazione dell’esito di inammissibilità parziale dell’appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    richiamato come parametro di legittimità per i vizi di omessa pronuncia e violazione di legge, ma ritenuto non utilmente integrato dai motivi proposti per difetto di specificità

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l’omessa pronuncia perché il giudice di merito aveva comunque affrontato la questione della prescrizione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserita carenza motivazionale, ma la motivazione d’appello è ritenuta sufficiente e intellegibile

  • art. 342 c.p.c.

    la doglianza sulla dichiarata inammissibilità parziale dell’appello è stata reputata generica e quindi inidonea a fondare il ricorso

  • art. 28 legge 289/1981

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura accolta

  • art. 209 cod. strada

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che ne sia tratto un principio decisivo nella decisione

  • art. 27 legge 689/1981

    menzionato quale ulteriore profilo di censura in appello, senza esito favorevole per la ricorrente

  • Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014

    richiamata per il criterio del "minimo costituzionale" della motivazione, che la Corte reputa rispettato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si risolve in una critica generica della decisione o nella mera reiterazione di censure di fatto, senza puntuale indicazione degli errori di diritto o delle parti della sentenza censurate.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha comunque esaminato, anche sinteticamente, il thema decidendum, purché la motivazione consenta di comprendere la ratio della decisione.
  • La censura di violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede di indicare specificamente quali capi o parti della sentenza di primo grado siano stati impugnati e perché; la mera contestazione della dichiarata inammissibilità dell’appello non è sufficiente.
  • La motivazione è sufficiente quando, nel suo nucleo essenziale, rende intellegibile la soluzione adottata e supera il parametro del cosiddetto minimo costituzionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non si provvede sulle spese; resta invece dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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