Cassazione Civile, Ordinanza n. 22453/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio una concessionaria sostenendo di aver concluso, per l'acquisto di un'autovettura, un contratto riconducibile a una locazione finanziaria/leasing e non una semplice compravendita. Deduceva di aver versato il primo canone e di essersi poi visto rifiutare la consegna del veicolo. Chiedeva la consegna dell'auto senza subordinazione al pagamento del saldo prezzo e il risarcimento dei danni per le spese di noleggio di altra vettura. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come compravendita e rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e, in relazione all'art. 1385 c.c., ha censurato: (1) la qualificazione del contratto come compravendita, sostenendo che la controparte non avrebbe contestato la natura di leasing e invocando il principio di non contestazione; (2) la declaratoria di inammissibilità, perché tardive, delle domande di recesso e di restituzione della caparra; (3) l'assorbimento di tali domande per il ritenuto difetto di inadempimento della controparte, assumendo l'erronea applicazione della disciplina della caparra confirmatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nella sostanza, mirava a sollecitare un riesame del merito e degli apprezzamenti di fatto sulla qualificazione del contratto e sulle risultanze istruttorie. Ha affermato che la censura sulla interpretazione del contratto non indicava specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti. Quanto al principio di non contestazione, ha osservato che il ricorso non rispettava l'onere di autosufficienza, mentre dalle stesse sentenze di merito risultava che la natura del negozio era stata contestata dalla resistente. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice dichiari espressamente di non osservare la regola o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti, non quando valuti le prove dando maggior forza ad alcune rispetto ad altre. La deduzione relativa all'art. 1385 c.c. è stata considerata assorbita dalle precedenti ragioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
La violazione è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice dichiari espressamente di non osservare la regola di decisione sui fatti non contestati oppure decida su prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente censurare la diversa valutazione del materiale probatorio o pretendere un riesame del merito.
La censura relativa alla caparra confirmatoria è stata ritenuta assorbita, poiché fondata solo sul presupposto di una diversa ricostruzione dei fatti e non su specifici errori di diritto.
Richiamato, insieme ai canoni di interpretazione contrattuale, per ribadire che l'interpretazione della volontà negoziale è un accertamento di fatto del giudice di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione inadeguata.
La valutazione comparativa delle prove introdotte dalle parti è consentita al giudice di merito; in cassazione non è censurabile la scelta di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come error in procedendo, ma la Corte ha ritenuto che in realtà tendesse a contestare il merito della decisione.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, secondo i presupposti di legge.
Massime di principio
- L'accertamento della volontà delle parti e la qualificazione del contratto costituiscono indagine di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale o per motivazione giuridicamente inadeguata, non per proporre una lettura alternativa dei documenti.
- Il principio di non contestazione può essere utilmente invocato in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente dove la circostanza di fatto sia stata allegata e quali deduzioni avversarie dimostrino la mancata contestazione; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'insoddisfazione per la valutazione delle prove: è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non applicare la regola sulla disponibilità della prova, non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- Le doglianze che postulano una diversa ricostruzione dei fatti di causa, senza indicare uno specifico errore di diritto, non sono ammissibili in sede di legittimità.
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