Cassazione Civile, Ordinanza n. 28995/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento di una società da parte di un lavoratore per il credito relativo al trattamento di fine rapporto, limitatamente alle quote di TFR maturate e destinate a un fondo di previdenza complementare ma trattenute dal datore di lavoro e non versate. Il giudice delegato aveva escluso tale credito per difetto di legittimazione attiva del lavoratore, ritenendo che il soggetto legittimato fosse il fondo pensione. Il Tribunale aveva confermato il rigetto dell’opposizione, qualificando il meccanismo del "conferimento" come cessione del credito al fondo e affermando che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non fosse consentito introdurre una domanda diversa, sicché il lavoratore, che aveva agito iure proprio, non poteva essere ammesso neppure in via surrogatoria. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., per avere il Tribunale confuso il conferimento con la cessione; (ii) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al curatore provare il modulo negoziale e che, in difetto, il conferimento dovesse essere letto come delegazione; (iii) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., invocando la disciplina della delegazione di pagamento e la sua revocabilità; (iv) violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992, quanto alla legittimazione del fondo di garanzia INPS o del fondo complementare; (v) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005, contestando l’idea che la natura del TFR muti in base alla scelta del lavoratore.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi in esame congiunto, richiamando una serie di precedenti conformi. Ha affermato che il riferimento normativo al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non impone di qualificare sempre l’operazione come delegazione di pagamento, potendo invece risultare, in base all’autonomia negoziale e all’istruttoria, anche una cessione di credito futuro. In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate spetta di regola al lavoratore, perché la delegazione di pagamento si scioglie con il fallimento; solo se emerga una cessione del credito in favore del fondo, la legittimazione spetta al fondo medesimo. Poiché il decreto impugnato non si era attenuto a questo criterio, è stato cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, affinché accerti la natura negoziale del conferimento e decida di conseguenza, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non esaurisce la qualificazione giuridica dell’operazione e lascia aperta, secondo l’autonomia negoziale, la possibilità di una delegazione di pagamento oppure di una cessione di credito futuro.
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire e per contestare la negazione della titolarità/processualizzazione del credito.
È richiamato per il riparto dell’onere della prova sul modulo negoziale; la Corte, seguendo i precedenti, valorizza l’accertamento istruttorio della natura del conferimento.
È evocato come disciplina della delegazione di pagamento; la Corte richiama la possibilità che il conferimento si configuri come delegazione.
È richiamato per la revocabilità della delegazione sino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato e all’esecuzione del pagamento.
È indicato come base della possibile cessione di credito futuro in alternativa alla delegazione di pagamento.
È richiamato per affermare che, se vi è cessione del credito al fondo, la legittimazione all’insinuazione al passivo spetta al cessionario secondo le regole dell’accertamento del passivo.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992
È richiamato dal ricorrente per contestare la tesi del giudice di merito sulla legittimazione del soggetto surrogato; il testo non offre un’autonoma interpretazione della norma oltre al richiamo del motivo.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005
Sono invocati per negare che la natura del TFR cambi in funzione della scelta del lavoratore tra INPS e fondo privato o della sua inerzia.
È richiamato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel sistema della previdenza complementare il riferimento al "conferimento" del TFR maturando non impone una qualificazione univoca: l’operazione può integrare, a seconda dell’assetto negoziale concreto, una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
- In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuare al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo complementare spetta di regola al lavoratore, salvo che dall’istruttoria risulti una cessione del credito in favore del fondo.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la natura del meccanismo di destinazione del TFR, senza arrestarsi alla sola formula utilizzata dalle parti o dalla legge, e deve poi individuare il soggetto legittimato in base alla qualificazione risultante.
- Quando la domanda originaria è proposta dal soggetto che, secondo la corretta qualificazione del rapporto, è legittimato al credito, non può essere respinta per un’erronea assimilazione del conferimento a cessione in favore di un diverso soggetto.
- Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, la decisione va conformata alla corretta titolarità del credito insinuato, ma la qualificazione giuridica del rapporto sottostante resta decisiva per stabilire chi possa domandarne l’ammissione.
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