Cassazione Civile, Ordinanza n. 34069/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un ex dirigente di società, iscritto a un fondo pensione integrativo aziendale a capitalizzazione, per ottenere la restituzione di somme assoggettate a tassazione superiore a quella ritenuta dovuta. Il contribuente sosteneva che una parte della prestazione in capitale erogata dal fondo dovesse essere tassata con aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482/1985, in quanto riferibile al rendimento derivante dall'impiego sul mercato degli accantonamenti del fondo, mentre l'Amministrazione negava il rimborso. Dopo una prima cassazione con rinvio, la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non più contestabile il diritto al rimborso e demandando all'Ufficio la sola quantificazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, in sintesi, che il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla Corte, poiché avrebbe dato per provato il diritto al rimborso senza svolgere l'accertamento richiesto sull'effettiva esistenza e misura del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'investimento delle somme del fondo sui mercati e alla relativa quantificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha accolto il primo motivo per violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e, cassata la sentenza impugnata, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità per la peculiarità e la recente consolidazione della giurisprudenza in materia.
Norme richiamate
termine originario di un anno; la novella della L. n. 69/2009 è applicabile solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009
nel giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine annuale di impugnazione per le sentenze non notificate, con conseguente tempestività del ricorso
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata per censurare il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Corte
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in cassazione e svolgere gli accertamenti fattuali demandati
dedotto come vizio di violazione di norme processuali e del giudicato di rinvio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto del fondo, non alla sorte capitale
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16
si applica il regime di tassazione separata alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
concorre, insieme all'art. 16, a fondare il regime di tassazione separata richiamato dalla Corte
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
il discrimine temporale per la disciplina fiscale dipende dall'iscrizione al fondo in epoca anteriore alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può considerare già provato un presupposto che, secondo la decisione di rinvio, richiede invece specifico accertamento in fatto.
- In tema di fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione, ai fini fiscali occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento: la prima soggiace alla tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare dell'aliquota del 12,50%.
- Il rendimento fiscalmente agevolato non coincide con qualsiasi incremento contabile o attuariale della prestazione, ma soltanto con le somme effettivamente prodotte dall'investimento del capitale accantonato sul mercato; in difetto di prova specifica dell'investimento e della sua misura, il rimborso non può essere riconosciuto.
- L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso fiscale, ivi compresa la natura di rendimento delle somme richieste, grava sul contribuente.
- Quando la decisione di cassazione elimina ogni ulteriore profilo di accertamento in fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria, senza rinvio.
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