Cassazione Civile, Ordinanza n. 02338/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il lavoratore ha domandato l'ammissione al passivo del fallimento di una società, sostenendo di aver lavorato come autotrasportatore dal 1992 al 2014 alle dipendenze della fallita e di società precedenti che, a suo dire, costituivano una mera continuità aziendale. Ha richiesto in privilegio il TFR non corrisposto. Il giudice delegato ha ammesso solo una somma molto minore, ritenendo non provata la continuità tra la fallita e le società precedenti. L'opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal Tribunale, che ha escluso rilievo alla coincidenza di compagini, mezzi e sedi operative e ha affermato che la continuità doveva risultare documentalmente; ha inoltre ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2112 e 2556 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la continuità aziendale è dimostrabile con ogni mezzo, quindi anche per testimoni, e che la prova articolata era decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che il decreto impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha osservato che, nella prospettazione del ricorrente, la questione non riguardava propriamente un trasferimento d'azienda, ma la continuità dell'identità soggettiva del datore di lavoro nel tempo. Ha quindi ritenuto che la trasformazione della prima società di persone in s.r.l. dovesse risultare da atto pubblico, e che analogamente la modifica della denominazione sociale della s.r.l. dovesse risultare da deliberazione assembleare verbalizzata da notaio. In presenza di atti soggetti a forma pubblica, è preclusa la prova testimoniale, anche per il disposto dell'art. 2700 c.c.; inoltre, la Corte ha richiamato l'art. 2725, comma 2, c.c. come ulteriore supporto. È stata dunque confermata la correttezza della declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale e l'infondatezza dell'assunto sulla decisività della stessa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del curatore; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato dal ricorrente per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla continuità del rapporto lavorativo e aziendale
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla prova della continuità societaria o aziendale
nella formulazione applicabile ratione temporis, imponeva che la trasformazione della società di persone in società di capitali risultasse da atto pubblico
l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti; perciò esclude la prova testimoniale su quanto risultante dall'atto pubblico
richiamato come ulteriore norma che osta alla prova testimoniale quando la forma scritta è richiesta ad substantiam o ad probationem
le modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l., inclusa la modifica della denominazione sociale, devono risultare da deliberazione assembleare verbalizzata da notaio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per il contributo unificato base
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la parte deduce una continuità soggettiva tra società per provare un credito di lavoro, la prova deve confrontarsi con la forma richiesta per gli atti societari rilevanti: se l'atto presupposto deve risultare da atto pubblico o verbale notarile, la prova testimoniale non può sovvertirne il contenuto documentale.
- L'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti fino a querela di falso; pertanto, non è ammessa prova per testi per dimostrare circostanze che l'ordinamento pretende risultino documentalmente da atti pubblici.
- La prova testimoniale è inammissibile quando viene utilizzata per dimostrare fatti per i quali la legge richiede una forma ad substantiam o comunque una documentazione pubblica; in tale ipotesi non può essere qualificata come prova decisiva ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si pone in linea con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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