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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00188/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di oltre 259 mila euro ottenuto da una banca nei confronti di un fideiussore, a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale poi fallita. L’opposizione al decreto è stata respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione il fideiussore ha proposto quattro motivi: 1) nullità integrale della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, con conseguente estensione della nullità a tutto il contratto e, comunque, applicazione concreta della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c.; 2) nullità del contratto di mutuo per errata indicazione del TAEG/ISC e delle norme bancarie sulla trasparenza; 3) violazione dell’onere della prova e dell’art. 119 TUB, per avere la banca fondato la pretesa su documentazione ritenuta insufficiente e su un’autocertificazione di credito; 4) difetto di prova della cessione del credito alla società intervenuta e omesso esame della mancata prova della comunicazione privacy. La corte d’appello aveva ritenuto che le clausole eventualmente nulle fossero solo parzialmente tali, che il TAEG/ISC abbia funzione informativa e non essenziale, che la banca avesse specificamente indicato le poste creditorie e che l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a provare la titolarità del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Sul primo ha richiamato l’orientamento per cui le fideiussioni 'a valle' di intese anticoncorrenziali sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti, e ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a contestare un accertamento di merito e non colpiva tutte le rationes decidendi, compresa la mancata prova dell’applicazione concreta delle clausole. Sul secondo ha confermato che TAEG/ISC è un indicatore sintetico e informativo del costo del finanziamento, la cui erronea indicazione non comporta nullità del contratto. Sul terzo ha giudicato inammissibile il motivo perché non aggrediva la vera ratio decidendi, fondata sulla genericità delle contestazioni del debitore e sulla specifica indicazione delle voci creditorie da parte della banca, senza inversione dell’onere probatorio. Sul quarto ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e perché volto a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto sulla sufficienza dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB a provare il trasferimento del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 287/1990

    le clausole fideiussorie che riproducono un’intesa restrittiva della concorrenza possono essere nulle solo nella parte corrispondente allo schema vietato

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità del contratto o delle clausole; la Corte esclude la nullità totale nel caso concreto

  • art. 1419 c.c.

    la nullità colpisce le sole clausole contrarie all’intesa anticoncorrenziale, salvo prova di una diversa volontà delle parti

  • art. 1957 c.c.

    la doglianza sulla deroga al termine non è stata utilmente coltivata perché non risultava specificamente dedotta e provata la sua applicazione concreta

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i vizi denunciati in cassazione; la Corte nega la proponibilità delle censure che mirano a rivalutare il fatto

  • art. 117 D.Lgs. 385/1993

    l’erronea indicazione del TAEG/ISC non integra nullità perché l’indicatore ha funzione informativa e non è un tasso o una condizione economica essenziale, salvo ipotesi specifiche di credito al consumo

  • Delibera CICR 4 marzo 2003

    richiamata dalla parte ricorrente in tema di trasparenza bancaria, ma non ritenuta ostativa alla conclusione della Corte sul TAEG/ISC

  • Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia del 25 luglio 2003

    richiamate dalla parte ricorrente in tema di trasparenza bancaria, ma non decisive ai fini della nullità

  • art. 2697 c.c.

    l’onere probatorio non viene invertito; la decisione di merito si fonda sulla genericità delle contestazioni del debitore e sulla sufficiente specificazione delle poste creditorie

  • art. 119 D.Lgs. 385/1993

    invocato per ottenere documentazione e per contestare la prova del credito, ma il motivo è respinto perché non coglie la ratio della decisione di merito

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per dedurre vizio motivazionale, ma la censura è ritenuta inammissibile

  • art. 50 D.Lgs. 385/1993

    richiamato come parametro della ridotta valenza probatoria del saldaconto

  • art. 2855 c.c.

    menzionato nelle contestazioni del debitore, limitate in modo generico al calcolo degli interessi

  • art. 58 D.Lgs. 385/1993

    l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata della cessione dello specifico credito se contiene indicazioni sufficientemente precise

  • art. 13 Codice della Privacy

    la censura sulla mancata comunicazione informativa privacy è trattata come non decisiva e comunque non idonea a sovvertire l’accertamento sulla titolarità del credito

  • art. 375 c.p.c.

    base del procedimento camerale in Cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base del procedimento camerale in Cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità del ricorso, ritenuto violato

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato quale preclusione al sindacato di legittimità sul fatto in presenza di doppia conforme

  • art. 125-bis TUB

    l’indicazione del TAEG/ISC è prescritta a pena di nullità solo nel credito al consumo

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le fideiussioni predisposte su schemi ABI contrari alla normativa antitrust sono colpite, di regola, da nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dell’intesa vietata; la nullità dell’intero contratto richiede la prova che le clausole colpite fossero essenziali o che le parti avessero una diversa volontà non desumibile dal testo o comunque provata.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito: se la decisione è fondata su una valutazione di fatto motivata, il motivo è inammissibile quando mira solo a rivalutarla o non colpisce tutte le rationes decidendi.
  • L’erronea indicazione del TAEG/ISC nei contratti bancari ordinari non determina nullità del contratto né della clausola sugli interessi, perché l’indicatore ha funzione meramente informativa del costo complessivo del finanziamento e non integra, di per sé, un tasso o una condizione economica essenziale.
  • In tema di prova del credito azionato in via monitoria, non vi è automatica inversione dell’onere probatorio a carico del creditore quando questi specifichi le singole poste creditorie; contestazioni generiche del debitore non sono idonee a scardinare la pretesa.
  • L’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale può bastare a provare il trasferimento del singolo credito, purché le indicazioni oggettive contenute nell’avviso siano sufficientemente precise da ricondurre con certezza il credito litigioso nell’operazione di cessione.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: va indicato dove la questione sia stata dedotta nel processo di merito e devono essere aggredite tutte le basi logiche della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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