Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore per il pagamento di euro 180.000, richiesti in forza di una fideiussione prestata a garanzia di un mutuo chirografario concesso alla società debitrice principale, poi fallita. Il fideiussore proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità o inefficacia della garanzia per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., l’insufficienza della documentazione prodotta dalla banca/creditore per dimostrare il credito, l’erronea qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, la mancata prova della capitaleizzazione illegittima degli interessi moratori e la nullità di una clausola contrattuale che avrebbe inciso sulla decadenza ex art. 1957 c.c. In cassazione articolava sei motivi: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’onere della prova, per avere la Corte d’appello attribuito al contratto di proroga del mutuo un effetto non previsto dalle parti e ritenuto sufficiente la documentazione prodotta; (2) omesso esame di un fatto decisivo, con contestazione della qualificazione della garanzia come autonoma e della sufficienza di fideiussione ed estratto conto a provare il credito; (3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per avere la banca mantenuto il credito e non agito tempestivamente pur conoscendo il peggioramento della società garantita; (4) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni, per avere ritenuto non provata la dedotta capitalizzazione degli interessi; (5) e (6) violazione della disciplina antitrust e dell’art. 1957 c.c. per la pretesa nullità dell’art. 5 delle condizioni generali di fideiussione e per la conseguente decadenza del creditore dall’azione, in relazione allo schema ABI e al provvedimento della Banca d’Italia. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e di compiuta esposizione dei fatti, e inammissibili i motivi quinto e sesto perché introducevano questioni non dimostrato essere state trattate nei gradi di merito. Ha poi respinto il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto sufficiente la documentazione a fondare la pretesa creditoria, che l’eccezione ex art. 1956 c.c. richiedeva la prova sia del finanziamento successivo al peggioramento della situazione economica del debitore sia della conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore, e che la censura sull’anatocismo era generica e non confrontata con la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva già respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e insufficiente esposizione dei fatti; ha ritenuto non fondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la pretesa liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova dell’ulteriore finanziamento dopo il deterioramento delle condizioni del debitore e della conoscenza di tale deterioramento da parte del creditore; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla mera allegazione di una "probabile" capitalizzazione; ha ritenuto inammissibili il quinto e il sesto motivo per novità delle questioni in sede di legittimità e difetto di specifica allegazione della loro deduzione nei gradi di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sull’interpretazione contrattuale per censurare la lettura data al contratto di mutuo e alla proroga; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato sia in relazione all’onere della prova della pretesa creditoria sia in relazione alla dedotta violazione della regola probatoria sulla capitalizzazione degli interessi; la Corte ribadisce che il ricorrente non ha confrontato adeguatamente le proprie censure con la ratio decidendi e, quanto all’eccezione ex art. 1956 c.c., che grava sul fideiussore l’onere di provare i presupposti della liberazione.
La Corte lo richiama come parametro di autosufficienza del ricorso, rilevando che il primo motivo è inammissibile perché non espone compiutamente i fatti rilevanti.
Per la liberazione del fideiussore è necessaria la prova sia della concessione di ulteriore credito dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale sia della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore.
Richiamato nel contesto della pretesa nullità della clausola contrattuale e della decadenza del creditore dall’azione; la Corte dichiara inammissibili le censure perché nuove e non risulta dimostrata la loro deduzione nei gradi di merito.
Richiamato tra le norme sulla correttezza e buona fede in fase precontrattuale, ma la Corte ritiene infondata la censura così formulata.
Richiamato come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato in tema di diligenza del creditore; la censura è respinta.
Richiamato come canone ermeneutico di buona fede nell’interpretazione del contratto; la Corte non accoglie la doglianza.
Richiamato per il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte respinge la censura relativa al comportamento della banca.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva della capitalizzazione degli interessi; la Corte dichiara la censura inammissibile perché generica e non correlata alla ratio decidendi.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
Richiamato come base della doglianza di nullità della clausola fideiussoria per asserita intesa anticoncorrenziale; la questione è dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
Richiamato con riferimento alla pretesa nullità della clausola che avrebbe inciso sulla decadenza ex art. 1957 c.c.; la doglianza è dichiarata inammissibile.
Richiamato quanto al rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per affermare l’inammissibilità dei motivi nuovi in cassazione quando non risulti la loro deduzione nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa; la carenza di tale esposizione, quando impedisca la comprensione autonoma della controversia senza ricorso agli atti di causa, comporta inammissibilità del motivo.
- Chi deduce la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve provare sia l’ulteriore concessione di credito successiva al peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, sia la conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una mera riproposizione di clausole contrattuali o in contestazioni generiche: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; la loro deduzione è inammissibile per difetto del requisito di specificità.
- L’eccezione relativa alla capitalizzazione illegittima degli interessi non è scrutinabile in cassazione se la censura resta generica, si fonda su una mera probabilità e non indica in modo preciso quali rapporti o documenti incidano sul credito azionato.
- La qualificazione della garanzia e la sufficienza della documentazione a fondare il credito sono apprezzamenti che, se sorretti da adeguata motivazione e non specificamente scalfiti, resistono al sindacato di legittimità.
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