Cassazione Civile, Sentenza n. 15766/2020 del 23/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino gambiano, aveva impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di Verona del 2 novembre 2015 che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 febbraio-2 marzo 2017, gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato; la Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’appello del Ministero e rigettando l’appello incidentale del richiedente, aveva riformato l’ordinanza e respinto la domanda. Il richiedente aveva fondato la richiesta sulla propria presunta omosessualità e sul timore di persecuzioni in Gambia; aveva inoltre invocato, ai fini della protezione umanitaria, l’integrazione raggiunta in Italia, la giovane età e precarie condizioni fisiche conseguenti all’occlusione dell’arteria femorale superficiale sinistra. Con i primi due motivi ha censurato, rispettivamente, la valutazione del periodo di frequentazione dell’associazione Arcigay di Padova e l’omesso esame della cessazione di tale frequentazione, contestando il giudizio di non credibilità. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla protezione internazionale e l’omesso esercizio della cooperazione istruttoria, lamentando la mancata considerazione delle proprie precisazioni, della situazione del Gambia e del beneficio del dubbio. Con il quarto motivo ha contestato il mancato svolgimento di una nuova audizione in appello. Con il quinto motivo ha denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria in relazione alle allegazioni concernenti l’integrazione in Italia e le condizioni di salute, oltre che l’età.
La decisione
La Corte ha respinto i primi quattro motivi. Ha ritenuto che la valutazione di non credibilità del racconto fosse fondata su plurime contraddizioni specificamente esaminate dal giudice di merito e non fosse censurabile in cassazione nei termini prospettati; la dichiarazione dell’associazione è stata considerata un riscontro apparente e il ricorso non ha criticato complessivamente la motivazione. Ha inoltre rilevato che il dovere di cooperazione istruttoria presuppone allegazioni sufficientemente specifiche e il superamento della verifica di credibilità soggettiva, e che non sussisteva l’obbligo automatico di una nuova audizione in appello; il ricorrente non aveva neppure dedotto di averla richiesta. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte d’appello aveva escluso la protezione umanitaria facendo leva sull’inattendibilità del racconto relativo all’orientamento sessuale, senza esaminare le ulteriori allegazioni, tempestivamente formulate, sull’integrazione raggiunta in Italia e sulle condizioni fisiche. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché valuti tali allegazioni ai fini della protezione umanitaria e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte di appello di Venezia ha ritenuto la versione dei fatti portata da C.B. non credibile per una serie di ragioni specificamente enunciate
La censura fondata sull’art. 115 c.p.c. non consente di sostituire alla valutazione di credibilità del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze: nel caso concreto il ricorrente non ha criticato tutti i profili motivazionali posti a fondamento del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Peraltro la valutazione compiuta dal giudice del merito al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Il giudizio di credibilità del richiedente, quale accertamento di fatto, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge; il controllo motivazionale è circoscritto ai limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5
il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Quando le dichiarazioni del richiedente non sono corroborate da prove, il giudice deve verificarne coerenza interna ed esterna e credibilità razionale; l’accertamento così compiuto è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge.
D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5
In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5
La cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere probatorio operano in presenza di allegazioni esaustive, tempestive e circostanziate e dopo il superamento del vaglio di credibilità soggettiva; non dispensano il richiedente dall’allegare i fatti costitutivi né dal compiere ogni ragionevole sforzo per provarli.
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13
Nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza
In appello l’audizione personale del richiedente non è un adempimento automatico: la parte può richiederla e il giudice valuta specificamente la rilevanza dell’interrogatorio.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6
in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza e che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6
La protezione umanitaria richiede una valutazione individuale e comparativa tra la vita privata e familiare e l’integrazione conseguite in Italia e la situazione personale nel Paese d’origine e in caso di rimpatrio; non può essere fondata su considerazioni astratte riferite soltanto alla situazione generale del Paese.
Massime di principio
- Nell’esame delle domande di protezione internazionale, quando le dichiarazioni non sono suffragate da prove, il giudice deve valutarne coerenza interna ed esterna e credibilità razionale complessiva. Tale accertamento di fatto è sindacabile in cassazione soltanto entro i limiti del vizio motivazionale ammesso dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La cooperazione istruttoria giudiziale e l’attenuazione dell’onere probatorio non eliminano l’onere del richiedente di allegare in modo esaustivo e circostanziato i fatti costitutivi, di attivarsi tempestivamente e di compiere ogni ragionevole sforzo probatorio; l’operatività di tali doveri presuppone anche il superamento del vaglio di credibilità soggettiva.
- Nel giudizio d’appello in materia di protezione internazionale, l’audizione personale non costituisce un incombente automatico: la parte può richiederla e il giudice ne valuta la specifica rilevanza.
- La domanda di protezione umanitaria deve essere esaminata autonomamente e sulla base delle allegazioni del richiedente. La valutazione di vulnerabilità è individuale e comparativa e deve considerare la situazione personale nel Paese d’origine e in caso di rimpatrio, raffrontandola con la vita privata e familiare e con il livello d’integrazione raggiunto in Italia.
- L’inattendibilità del racconto posto a fondamento delle altre forme di protezione non esonera il giudice dall’esaminare distintamente le ulteriori allegazioni specifiche rilevanti per la protezione umanitaria; omettere la valutazione di autonome cause petendi tempestivamente dedotte comporta vizio di omessa pronuncia.
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