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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15724/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito della richiesta del Comune di Ferrara ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, l’Agenzia del territorio aveva rideterminato la rendita catastale di un’unità immobiliare situata in una microzona comunale, attribuendole la categoria A/2 e la classe 3. Il contribuente impugnò l’avviso, contestandone, tra l’altro, la motivazione. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 68/08/13 depositata il 13 novembre 2013, riformò la decisione di primo grado e respinse il ricorso. In cassazione il contribuente propose due motivi: con il primo denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, sostenendo che l’avviso recava una motivazione assente o generica, basata su formule standard riferibili a una pluralità indeterminata di immobili e su richiami normativi non accompagnati da elementi concreti relativi all’immobile. Con il secondo motivo denunciò violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, e dell’art. 23 Cost., contestando la competenza del funzionario comunale ad attivare il procedimento e sostenendo che la relativa iniziativa spettasse al Consiglio comunale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente una motivazione standardizzata che si limiti a richiamare il procedimento di revisione, la richiesta comunale, generici interventi pubblici nella microzona o il metodo comparativo, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità. Ha precisato che, considerato il carattere diffuso dell’operazione, l’avviso deve esporre in modo rigoroso e analitico le ragioni riferibili all’immobile, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare la riclassificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando l’avviso impugnato. Le spese del giudizio sono state interamente compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità soltanto nel corso della causa.

Norme richiamate

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    In sostanza, è proprio in ragione del carattere diffuso dell’operazione e del fatto che essa trae origine da un impulso d’ufficio che si rende tanto più necessaria una adeguata motivazione del singolo provvedimento di accertamento circa gli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

    Nel procedimento di revisione parziale del classamento previsto dalla disposizione, l’avviso relativo alla singola unità immobiliare deve motivare concretamente quali elementi hanno determinato la riclassificazione; il carattere diffuso e d’ufficio dell’operazione rende più rigoroso, non meno intenso, l’obbligo motivazionale.

  • D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8

    In sostanza, è proprio in ragione del carattere diffuso dell’operazione e del fatto che essa trae origine da un impulso d’ufficio che si rende tanto più necessaria una adeguata motivazione del singolo provvedimento di accertamento circa gli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

    Gli elementi rilevanti da esplicitare nella motivazione possono riguardare la qualità urbana e ambientale della zona, nonché le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità; devono essere riferiti concretamente all’immobile riclassificato.

  • art. 384 c.p.c.

    In conclusione la sentenza della CTR deve essere cassata in accoglimento del primo motivo e assorbimento del secondo e poichè non sono necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente, ed annullamento dell’avviso di accertamento opposto.

    Quando, accolto il motivo di ricorso, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo la domanda originaria e annullando l’atto.

Massime di principio

  • Nella revisione parziale del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, l’avviso deve illustrare con rigore gli elementi concreti che hanno determinato la diversa classificazione della singola unità immobiliare; non bastano il richiamo ai presupposti normativi, alla richiesta del Comune, a interventi pubblici genericamente indicati o all’impiego del metodo comparativo.
  • La motivazione dell’avviso di riclassamento deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni specifiche dell’intervento e di valutare consapevolmente l’impugnazione. Formule stereotipate e applicate indistintamente a immobili diversi non soddisfano tale obbligo.
  • Gli elementi giustificativi del nuovo classamento devono essere riferiti al caso concreto e possono comprendere la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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