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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15762/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Due cedenti avevano trasferito le quote di una società di persone che gestiva un salumificio. Gli acquirenti agirono davanti al Tribunale di Trani chiedendo la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio, in ragione della revoca dell’autorizzazione sanitaria, che impediva la produzione e la commercializzazione dei salumi. I cedenti opposero che l’autorizzazione avrebbe potuto essere nuovamente rilasciata dopo lavori di adeguamento e chiesero in via riconvenzionale il pagamento del residuo prezzo. Il Tribunale respinse la domanda di risoluzione e accolse la riconvenzionale; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 maggio 2014, accolse invece l’appello principale degli acquirenti, dichiarò risolto il contratto e rigettò l’appello incidentale dei cedenti. I cedenti hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo hanno denunciato, tra l’altro, la violazione degli artt. 1495, 1497, 1453 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la controversia riguardasse vizi o mancanza di qualità e che l’azione fosse prescritta; hanno inoltre contestato la valutazione della possibilità di ottenere una nuova autorizzazione. Con il secondo motivo hanno censurato la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda anziché come trasferimento delle sole quote, l’interpretazione del contratto e la valutazione delle prove. Con il terzo motivo hanno dedotto una contraddizione tra il richiamo all’art. 1497 c.c. e la qualificazione come aliud pro alio, riproponendo le contestazioni sulla natura e sull’oggetto del contratto e lamentando che non fossero stati individuati i beni aziendali. Con il quarto motivo hanno contestato l’omessa considerazione della scadenza del contratto di locazione dei locali e l’asserita mancanza di prova dei costi di adeguamento, che sarebbero stati superiori al valore dell’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell’operazione come cessione sostanziale dell’azienda, nonostante la forma del trasferimento delle quote, poiché l’intento effettivo delle parti andava individuato considerando l’oggetto mediato e lo scopo dell’operazione, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali esaminate dalla Corte d’appello. La revoca dell’autorizzazione sanitaria impediva l’intera attività di produzione e commercializzazione dei salumi; inoltre, il costo degli adeguamenti richiesti, indicato sulla base della consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, superava di gran lunga il valore dell’azienda e avrebbe comportato, in sostanza, la realizzazione di un’azienda nuova. In tali circostanze l’azienda era assolutamente inidonea all’uso cui era destinata e ricorreva la vendita di aliud pro alio, non la sola vendita di un bene affetto da vizi soggetta alla disciplina invocata dai ricorrenti. Il richiamo all’art. 1497 c.c. nella motivazione d’appello non determinava nullità per contraddittorietà, perché dal complesso della motivazione risultava chiara la ratio fondata sull’aliud pro alio. Le contestazioni sulla lettura delle prove miravano a ottenere una diversa valutazione dei fatti e non evidenziavano vizi di legittimità; quella relativa alla mancata indicazione dei singoli beni aziendali era stata prospettata come questione nuova e, comunque, non decisiva rispetto all’inidoneità complessiva dell’azienda. La scadenza del contratto di locazione non era dirimente, anche perché i cedenti erano nel godimento dei locali e ne avevano ceduto l’uso agli acquirenti; la relativa questione era stata inoltre introdotta solo nelle scritture conclusionali in appello. La censura sulla prova dei costi di adeguamento è stata respinta, essendo la sentenza d’appello riferita all’elaborato peritale prodotto dagli attori. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere al resistente costituito le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1495 e 1497 c.c.

    Non concorre il vizio denunziato, ossia l’errata riconduzione della questione nella fattispecie della risoluzione ordinaria, poichè venduto aliud pro alio, invece che nell’ambito della risoluzione per vizi ex art. 1495 c.c., ovvero art. 1497 c.c., con la conseguente prescrizione dell’azione, siccome prontamente eccepito dai ricorrenti.

    La qualificazione come vendita di aliud pro alio, anziché come vendita affetta da vizi o mancanza di qualità ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.c., esclude l’applicazione della prescrizione dedotta dai ricorrenti per queste ultime azioni, quando l’inidoneità all’uso investa radicalmente il bene trasferito.

  • art. 1453 c.c.

    Con il primo articolato motivo d’impugnazione i consorti C. denunziano violazione delle norme ex artt. 1495,1497,1453 e 2697 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La sentenza menziona la norma quale parte delle censure formulate dai ricorrenti, ma non ne espone un’interpretazione autonoma né fonda su di essa una specifica statuizione.

  • art. 2697 c.c.

    Circa poi il fondamento probatorio su cui posa l’asserzione della Corte territoriale afferente al costo dei lavori di adeguamento, lo stesso risulta puntualmente indicato dai Giudici pugliesi in sentenza, posto che operano cenno all’elaborato peritale esteso da consulente degli originari attori. Dunque la censura fondata sulla violazione dell’onere della prova ovvero delle norme a disciplina dell’apprezzamento delle prove risulta patentemente priva di pregio.

    La censura di violazione dell’onere della prova non è fondata quando la decisione di merito indica la risultanza probatoria sulla quale poggia l’accertamento contestato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Circa poi il fondamento probatorio su cui posa l’asserzione della Corte territoriale afferente al costo dei lavori di adeguamento, lo stesso risulta puntualmente indicato dai Giudici pugliesi in sentenza, posto che operano cenno all’elaborato peritale esteso da consulente degli originari attori. Dunque la censura fondata sulla violazione dell’onere della prova ovvero delle norme a disciplina dell’apprezzamento delle prove risulta patentemente priva di pregio.

    Non sussiste la denunciata violazione delle regole probatorie quando il giudice di merito esplicita la fonte dell’accertamento e la censura si risolve nella contestazione del peso attribuito alle risultanze.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Effettivamente operazione fondamentale nella specie è l’individuazione della volontà delle parti nello stipulare il contratto al fine di individuare non tanto l’oggetto “immediato”, reso palese dalle espressioni verbali usate, quanto l’oggetto “mediato”, ossia lo scopo effettivo, perseguito con l’operazione contrattuale, desunto dall’insieme della condotta tenuta.

    Per qualificare un’operazione contrattuale occorre ricostruire la volontà effettiva delle parti e lo scopo perseguito, valutando l’insieme della condotta e non fermandosi all’oggetto immediato o alle espressioni letterali utilizzate.

  • artt. 2555, 2556 e 2558 c.c.

    Il Collegio pugliese ha puntualmente esaminato la questione – sicchè i denunziati vizi di motivazione non concorrono – e partitamente indicate le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della sua conclusione,ossia che nella specie le parti utilizzarono la forma della vendita delle quale sociali per realizzare il loro vero intento teso alla cessione dell’azienda salumificio.

    La forma del trasferimento delle partecipazioni non impedisce di riconoscere che l’operazione abbia avuto in concreto a oggetto la cessione dell’azienda, ove tale sia il reale intento delle parti accertato in base agli elementi del caso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    A fronte di detta specifica motivazione i C. si limitano a contrapporre propria valutazione dei dati fattuali acquisiti in causa per giungere a diversa soluzione,la quale tuttavia per ciò solo non comporta la concorrenza della pluralità di vizi di legittimità confusamente enunziati nel motivo di impugnazione.

    La mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti e delle prove alla valutazione motivata del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio di legittimità deducibile in cassazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Quanto al difetto di motivazione va rilevato anzitutto come solo la fattispecie di motivazione inesistente ovvero meramente apparente risulta attualmente ricompresa tra i vizi di legittimità sotto il profilo della nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4.

    La nullità della sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. ricorre soltanto se la motivazione è inesistente o meramente apparente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un contratto o di un’operazione non dipende soltanto dall’oggetto immediatamente espresso nelle clausole, ma anche dallo scopo effettivamente perseguito dalle parti, desunto dall’insieme della condotta e dagli elementi probatori pertinenti. Pertanto, il trasferimento formalmente concluso come cessione di quote può integrare, in concreto, una cessione d’azienda.
  • Ricorre la vendita di aliud pro alio quando l’inidoneità del bene trasferito investe l’intera attività cui esso è destinato e la rimozione dell’impedimento richiede adeguamenti tali da comportare, in sostanza, la realizzazione di un’azienda nuova; non è sufficiente, per escluderla, la mera possibilità astratta di ottenere nuovamente l’autorizzazione amministrativa dopo ingenti lavori.
  • La censura di violazione dell’onere della prova o delle regole di valutazione probatoria non può risolversi nella richiesta di una nuova ponderazione dei fatti; se il giudice di merito indica le risultanze poste a fondamento dell’accertamento, la mera contrapposizione di una diversa lettura non integra un vizio di legittimità.
  • Ai fini della nullità della sentenza per vizio di motivazione, è rilevante soltanto una motivazione inesistente o meramente apparente; un richiamo improprio a una disposizione non determina nullità per contraddittorietà quando il percorso argomentativo complessivo rende chiara la ragione della decisione.
  • Una questione fattuale nuova, introdotta per la prima volta nelle scritture conclusionali d’appello e non ritualmente sottoposta al contraddittorio e al giudice di merito, non può fondare una censura in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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