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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15763/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia originaria riguardava il pagamento di Euro 46.040,60, oltre interessi legali, per prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente in regime di accreditamento provvisorio. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4127 del 2007, aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3646/2015, depositata il 17 settembre 2015, ha accolto l’appello dell’azienda sanitaria, rigettato la domanda e condannato la società alle spese del doppio grado. Con l’unico motivo di ricorso, la società ha denunciato la violazione degli artt. 301, 303, 305 e 170 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il giudizio d’appello si fosse estinto. Ha dedotto che all’udienza del 13 febbraio 2014 la Corte d’appello aveva dichiarato l’interruzione sul presupposto che la cancellazione dall’albo di uno dei due difensori l’avesse lasciata priva di assistenza tecnica, benché l’altro difensore fosse rimasto costituito. Ha inoltre contestato la notificazione dell’atto di riassunzione, eseguita presso la sede sociale anziché presso il difensore, assumendone l’inesistenza e sostenendo che ne derivasse l’estinzione del processo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha rilevato che la cancellazione dall’albo di uno dei due difensori non aveva fatto venir meno la difesa tecnica, poiché l’altro continuava ad assistere la società; mancavano quindi i presupposti per l’interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. Da tale mancanza non discendeva però l’estinzione del giudizio: l’estinzione per mancata riassunzione presuppone che il provvedimento di interruzione sia fondato su una causa effettivamente esistente. Se il presupposto non sussisteva, il provvedimento era nullo e il termine per la riassunzione non decorreva, sicché il processo poteva essere riassunto anche oltre il semestre. La società, regolarmente assistita e di fronte a un errore riconoscibile, non poteva invocare il ragionevole affidamento né attribuire ad altri le conseguenze della scelta di non contestare l’inefficacia dell’interruzione. Quanto alla notificazione dell’atto di riassunzione presso la sede sociale anziché presso il difensore, la Corte ha osservato che l’inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l’attività come notificazione; le altre difformità integrano nullità. Nel caso concreto l’eventuale vizio non aveva comunque leso la parte, che era rimasta regolarmente assistita. Nessuna pronuncia sulle spese di cassazione, poiché la parte intimata non aveva svolto attività difensiva. È stato dichiarato sussistente, se dovuto, il presupposto per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    E’ vero, quindi, che non sussistevano i presupposti di applicazione dell’art. 301 c.p.c., non essendo mai venuta meno la difesa tecnica della ricorrente IFCO, ma da ciò discendono conseguenze opposte a quelle prospettate dalla stessa ricorrente in termini di estinzione del giudizio di appello, posto che l’estinzione del giudizio presuppone la validità ed esistenza del provvedimento di interruzione del processo, che ne costituisce la logica premessa.

    L’interruzione presuppone che venga effettivamente meno la difesa tecnica della parte. Se tale presupposto manca, non si produce l’effetto interruttivo valido necessario a far decorrere il termine perentorio la cui inosservanza determina l’estinzione.

  • art. 305 c.p.c.

    Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, “la mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l’estinzione ai sensi degli artt. 305(297) e art. 307 c.p.c., comma 3, in quanto, al momento della pronuncia dell’ordinanza di interruzione (o di sospensione), sia effettivamente esistito il relativo presupposto. Pertanto, qualora risulti che, a tale data, non sussista la causa di interruzione (o di sospensione) posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del detto termine come mai dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre” (ex plurimis, Cass. 30/05/2016, n. 11173; Cass. 07/02/2000, n. 1329; Cass. 16/01/1986, n. 230).

    La mancata riassunzione entro sei mesi estingue il processo solo se il provvedimento di interruzione era fondato su un presupposto realmente esistente. Se la causa interruttiva mancava, il provvedimento è nullo e il termine di riassunzione non decorre.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, “la mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l’estinzione ai sensi degli artt. 305(297) e art. 307 c.p.c., comma 3, in quanto, al momento della pronuncia dell’ordinanza di interruzione (o di sospensione), sia effettivamente esistito il relativo presupposto. Pertanto, qualora risulti che, a tale data, non sussista la causa di interruzione (o di sospensione) posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del detto termine come mai dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre” (ex plurimis, Cass. 30/05/2016, n. 11173; Cass. 07/02/2000, n. 1329; Cass. 16/01/1986, n. 230).

    L’estinzione per mancata riassunzione presuppone un’interruzione valida, fondata su una causa effettivamente verificatasi; in difetto, il termine semestrale non è mai iniziato a decorrere.

  • art. 303 c.p.c.

    Nel caso di specie, peraltro, essendo l’errore chiaramente riconoscibile, non è invocabile il principio di ragionevole affidamento e IFCO, che era parte appellata regolarmente assistita, non può imputare ad altri le conseguenze della propria scelta di rimanere in silenzio anzichè far rilevare l’inefficacia della dichiarazione dell’evento interruttivo.

    La Corte non ricava da questa disposizione un principio autonomo, ma respinge la tesi di estinzione prospettata con riferimento alla riassunzione: la parte regolarmente assistita, di fronte a un errore riconoscibile nell’interruzione, non può fondare l’estinzione sulla propria scelta di non contestare l’inefficacia dell’evento interruttivo.

  • art. 170 c.p.c.

    In disparte il rilievo che l’inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità (per tutte, Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), nel caso in esame l’eventuale vizio della notifica dell’atto di riassunzione non può aver prodotto alcuna lesione in quanto, come si è già evidenziato, la parte appellata è stata regolarmente assistita.

    La notificazione dell’atto di riassunzione eseguita presso la parte anziché presso il difensore non è per ciò solo inesistente: l’inesistenza è limitata ai casi in cui manchino gli elementi essenziali perché l’atto sia riconoscibile come notificazione. Nel caso deciso, l’eventuale vizio non ha prodotto lesione perché la parte era regolarmente assistita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine previsto presuppone che l’interruzione sia stata dichiarata in presenza di una causa effettivamente esistente. Se il presupposto dell’interruzione manca, il provvedimento è nullo e il termine per riassumere non decorre.
  • La cancellazione dall’albo di uno dei difensori non determina l’interruzione del processo quando la parte è ancora assistita da un altro difensore costituito e munito di ius postulandi.
  • L’inesistenza della notificazione ricorre soltanto quando l’attività compiuta sia priva degli elementi essenziali che consentono di riconoscerla come notificazione; le altre difformità dal modello legale rientrano nella nullità. L’eventuale vizio non comporta conseguenze se, nel caso concreto, non ha leso la parte, rimasta regolarmente assistita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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