Cassazione Penale, Sentenza n. 17570/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare volto alla revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il difensore denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando artt. 24, 111 e 117 Cost., norme CEDU e artt. 125, 274, 275 c.p.p.), sostenendo che: 1) l'imputato era stato in stato di "shock emotivo" al momento dell'incendio e ciò avrebbe inciso sulle sue capacità di azione; 2) le immagini video non dimostrerebbero la presenza di una "miccia" o di un bagliore precedente all'accensione, mettendo in dubbio la dinamica accusatoria; 3) il percorso risocializzante e la giovane età avrebbero ridotto la pericolosità tale da superare la presunzione di pericolosità cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza e la concessione di una misura cautelare meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso generico, privo dell'indicazione della misura alternativa proposta e degli elementi concreti che dimostrassero la riduzione della pericolosità cautelare. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente avuto riguardo alla sentenza di condanna che ha escluso attenuanti e ha riconosciuto premeditazione e crudeltà (ergastolo), applicando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. La difesa non ha prodotto attestazioni sul completamento o sull'efficacia di un percorso risocializzante né elementi oggettivi a sostegno delle deduzioni. Per questi motivi il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, aspecifico e reiterativo. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamate dalla difesa come garanzie di diritto di difesa e giusto processo; la Corte non ha ritenuto che dalla sentenza di merito e dall'ordinanza impugnata emergesse violazione di tali principi.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
art. 5, comma 4; art. 6; art. 13
Invocate per contestare la legittimità della detenzione e chiedere tutele processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione evidenziabile nei motivi del ricorso, essendo mancante prova di allegata diminuzione della pericolosità.
Richiamato per spiegare l'unificazione delle pene e la sentenza di ergastolo a seguito della condanna per omicidio e occultamento di cadavere.
artt. 125, 274, 275 (in particolare comma 3), 299, 616
Art. 275, comma 3: presunzione relativa di pericolosità cautelare per reati particolarmente gravi con prevalente adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia allegato elementi concreti per superare tale presunzione. Art. 299: la sentenza di condanna va considerata parametro per le valutazioni cautelari. Art. 616: impone, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, commi 1 ter e 1 bis
Stabilisce l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento cautelare dopo una condanna definitiva, è necessario fornire elementi concreti e documentati che dimostrino la sopravvenuta riduzione della pericolosità (attestazioni sul percorso trattamentale, certificazioni, comportamenti documentati), non semplici deduzioni generiche.
- In presenza della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., l'onere probatorio della difesa è elevato: bisogna provare con dati oggettivi che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misura meno afflittiva.
- Non è sufficiente sollevare questioni già sorgenti nel merito (dinamica del fatto, gravità indiziaria) senza indicare come tali questioni incidano specificamente sulle esigenze cautelari; le contestazioni sulla dinamica probatoria vanno motivate e corredate da elementi nuovi o omissivi rilevanti.
- La sentenza di condanna costituisce parametro importante per il giudice della cautela: una condanna che esclude attenuanti e afferma gravità e premeditazione rafforza la difficoltà di ottenere misure alternative.
- Se si propone una misura sostitutiva occorre indicarne espressamente la tipologia e spiegare perché essa sarebbe idonea a garantire le esigenze cautelari, corredandola di prove (es. programmi di trattamento, disponibilità di misure di controllo, garanzie di domicilio).
- I ricorsi generici o reiterativi, che non aggiungono elementi nuovi rispetto alle valutazioni già compiute, rischiano l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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