Cassazione Penale, Ordinanza n. 26547/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorreva per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva ribadito la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa per detenzione di cocaina ai fini di spaccio in quantità pari a grammi 3,141, con principio attivo idoneo al confezionamento di sedici dosi medie singole. L'unico motivo di ricorso denunciava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di una doglianza già esaminata e respinta in appello, e comunque infondata alla luce degli elementi valorizzati dai giudici di merito: reiterazione delle condotte, segnali di attività di spaccio presso l'abitazione, rinvenimento di bilancini, busta plastica con ritagli, quaderno con nomi e cifre, presentazione di un giovane con denaro durante la perquisizione, oltre ai precedenti penali specifici fino al 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego della particolare tenuità del fatto fosse logica e coerente, fondata su plurimi indici di una condotta non occasionale e incompatibile con l'art. 131-bis c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
richiamato come titolo di reato per la detenzione di cocaina in quantità valutata in chiave di lieve entità, ma la Corte non rivede la qualificazione operata nei gradi di merito
la causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, anche alla luce della condotta successiva al reato; il relativo giudizio è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
costituisce il parametro di valutazione della tenuità del fatto, con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
viene richiamato per segnalare che, dopo la riforma, nella valutazione della particolare tenuità del fatto rileva anche la condotta successiva al reato
in caso di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
la tenuità del fatto va valutata in modo complessivo e congiunto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato e non può ricorrere a mere clausole di stile
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e può tenere conto anche della condotta successiva al reato quando la normativa applicabile lo consenta.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non occorre esaminare ogni singolo indicatore astrattamente rilevante, purché la motivazione dia conto degli elementi considerati decisivi per escludere la tenuità.
- La motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con le concrete modalità della condotta e con gli indici di abitualità o reiterazione, non potendo risolversi in formule stereotipate.
- Nel giudizio sulla lieve entità in materia di stupefacenti, elementi come la presenza di strumenti per il confezionamento, annotazioni riconducibili allo spaccio, frequentazioni sospette e precedenti specifici possono essere valorizzati per escludere sia la particolare tenuità sia l'inquadramento del fatto nell'alveo della lieve entità.
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