Sentenza del 04/04/2019 n. 9420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.F. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., contro la sentenza della Corte di cassazione n. 1295/2018, che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che non vi fosse alcuna relata da depositare perché la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stata notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo B.F., la Corte avrebbe quindi commesso un errore di fatto nel ritenere omesso il deposito della relata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, confermando la precedente decisione di improcedibilità. Ha rilevato, da un lato, che la questione del mancato deposito era stata effettivamente esaminata e costituiva un punto controverso, circostanza incompatibile con l'errore revocatorio. Dall'altro lato, ha chiarito che non vi era stato un errore percettivo: la relata mancava realmente dagli atti e la censura riguardava piuttosto la valutazione giuridica degli effetti della notificazione tramite raccomandata AR. Anche in caso di notifica postale diretta, il ricorrente deve depositare documentazione idonea a dimostrare la notificazione, come la busta contenente l'atto, l'avviso di ricevimento o un'attestazione dell'ufficio postale. B.F. è stata condannata al pagamento di 13.000 euro per competenze, oltre alle spese prenotate a debito e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per gli errori di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e decisione. L'errore deve essere percettivo, evidente, decisivo e rilevabile dal semplice confronto tra sentenza e atti.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, oppure della documentazione equivalente idonea a provare la notificazione e la relativa data.
Stabilisce il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso per cassazione e la relativa documentazione.
Art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede le modalità di notificazione delle sentenze tributarie, comprese quelle eseguite mediante spedizione diretta per posta.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o rigettato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare una valutazione giuridica o interpretativa del giudice: è ammessa solo per una falsa percezione oggettiva, evidente e decisiva di un fatto risultante dagli atti.
- Se una questione è stata discussa dalle parti e valutata nella sentenza, non può costituire errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, la parte che deduce la notificazione della sentenza impugnata deve depositare la relata o altra documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione e la relativa data.
- La notificazione tramite raccomandata AR non esonera automaticamente dal rispetto degli obblighi documentali previsti dall'art. 369 c.p.c.; in assenza della relata, possono essere necessari l'avviso di ricevimento, la busta contenente l'atto o un'attestazione dell'ufficio postale.
- Il mancato deposito della documentazione necessaria può determinare l'improcedibilità del ricorso, anche quando la notificazione sia stata effettuata con modalità diverse da quelle ordinarie tramite ufficiale giudiziario.
- La parte che intende dimostrare un errore revocatorio deve indicare con precisione il documento dal quale risulta il fatto erroneamente percepito e dimostrare che l'errore è immediatamente rilevabile senza interpretazioni o nuove valutazioni giuridiche.
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