Sentenza del 04/04/2019 n. 2020 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
VARIA - IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Autorizzazione ministeriale - Soggettività impositiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse quando la raccolta del gioco avvenga senza autorizzazione ministeriale. Il tema comprendeva anche gli operatori esteri che raccolgono scommesse in Italia, inclusa la raccolta a distanza, tramite locali aperti al pubblico. La contestazione si fondava verosimilmente sull'assenza di autorizzazione e sulla conseguente pretesa insussistenza dell'obbligo tributario.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di autorizzazione ministeriale. L'obbligo tributario dipende dalla concreta raccolta delle scommesse e non dalla regolarità o legittimità amministrativa dell'attività. Per gli operatori esteri che operano in Italia tramite locali aperti al pubblico, le scommesse si considerano accettate nel territorio italiano e può operare la responsabilità solidale prevista dalla disciplina applicabile. Il contenuto fornito non indica gli estremi della decisione né il dispositivo formale, ma il principio espresso è favorevole alla pretesa impositiva.
Norme richiamate
Decreto legislativo 26 ottobre 1998, n. 504
Disciplina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La sua applicazione è collegata alla raccolta o accettazione delle scommesse, non al possesso di un'autorizzazione amministrativa.
Legge 13 dicembre 2010, n. 220
Ha inciso sulla disciplina fiscale delle scommesse e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nella raccolta, includendo i casi di operatori esteri che operano sul territorio italiano tramite strutture aperte al pubblico.
Massime di principio
- L'assenza di autorizzazione ministeriale non esclude automaticamente l'obbligo di versare l'imposta unica: l'obbligazione tributaria può sorgere anche da un'attività di raccolta irregolare.
- Ai fini fiscali rileva la sostanza economica dell'attività, cioè l'effettiva accettazione o raccolta delle scommesse, più che la sua qualificazione amministrativa.
- Quando un operatore estero raccoglie scommesse in Italia tramite locali accessibili al pubblico, l'attività può essere territorialmente considerata svolta in Italia.
- I soggetti che partecipano concretamente alla raccolta possono essere chiamati a rispondere solidalmente dell'imposta, secondo le condizioni previste dalla normativa.
- La violazione delle regole autorizzatorie e l'obbligo tributario sono piani distinti: l'illiceità dell'attività non comporta, di regola, l'esenzione fiscale.
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