Sentenza del 04/04/2019 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Appello per via telematica - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva confermato il pagamento della tassa fissa di registrazione di 200 euro per la tardiva registrazione di un contratto preliminare di compravendita, ma aveva annullato le sanzioni ritenendo negligente l'Ufficio, che avrebbe potuto conoscere prima l'esistenza del contratto. Il contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché proposto telematicamente, mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto in forma cartacea. Nel merito, l'Agenzia ha sostenuto che le sanzioni fossero dovute e che l'Ufficio avesse potuto effettuare i controlli soltanto dopo la comunicazione del Tribunale nel 2013.
La decisione
La Commissione ha dichiarato ammissibile l'appello telematico, applicando il principio tempus regit actum: le modalità di introduzione del giudizio sono processuali e devono essere valutate secondo la disciplina vigente al momento dell'atto. Nel merito, ha ritenuto dovute le sanzioni, poiché la loro esclusione avrebbe richiesto l'accertamento dell'assenza di colpa del contribuente, non la mera negligenza dell'Ufficio. Ha tuttavia confermato sostanzialmente l'importo della tassa di registrazione liquidato in primo grado, rilevando che l'Agenzia non aveva adeguatamente contestato o motivato l'applicazione di una diversa tassazione, anche proporzionale. L'appello è stato quindi accolto solo parzialmente, con disposizione di irrogazione delle sanzioni di legge e compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
Principio tempus regit actum
La disciplina che regola le modalità di introduzione del giudizio ha natura procedurale
Le modalità processuali dell'atto devono essere valutate in base alla normativa vigente al momento della sua proposizione. Pertanto, l'appello poteva essere presentato telematicamente anche se il giudizio di primo grado era stato instaurato in forma cartacea, in assenza di una norma che imponesse la continuità della modalità originaria.
Disciplina della registrazione degli atti e delle relative sanzioni
La mancata registrazione tempestiva del contratto preliminare comporta il pagamento dell'imposta dovuta e, in presenza di una condotta colpevole del contribuente, anche l'applicazione delle sanzioni. L'eventuale inerzia o negligenza dell'Ufficio non esclude automaticamente la responsabilità sanzionatoria del contribuente.
Massime di principio
- Quando cambiano le modalità processuali nel tempo, ciascun atto deve essere compiuto secondo la disciplina vigente al momento della sua proposizione, salvo una specifica norma transitoria o derogatoria.
- La presentazione telematica dell'appello non è di per sé invalida solo perché il primo grado è stato introdotto in formato cartaceo, se la normativa vigente consente il deposito telematico.
- In materia tributaria, l'annullamento delle sanzioni richiede normalmente la prova dell'assenza di colpa del contribuente; la sola tardiva attività dell'Amministrazione finanziaria non è sufficiente.
- L'Amministrazione deve contestare e motivare specificamente il criterio di determinazione dell'imposta richiesto. In mancanza di una contestazione chiara in appello, il giudice può ritenere sostanzialmente non contestato l'importo già liquidato.
- L'accoglimento parziale dell'appello può comportare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Testo integrale
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