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Sentenza

Sentenza del 04/04/2019 n. 1561 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Avviamento - Diversa valutazione dell'Amministrazione finanziaria - Criteri - Motivazioni - Indicazione espressa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Amministrazione aveva aumentato il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta. La contribuente ha contestato l'utilizzo di un metodo sintetico-comparativo generico, basato sul fatturato medio lordo e su presunte cessioni di aziende analoghe, senza considerare adeguatamente le caratteristiche specifiche dell'azienda e senza confutare il criterio seguito dalle parti. Ha inoltre sostenuto che, applicando i parametri indicati dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1996, il valore dell'avviamento sarebbe stato significativamente inferiore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, rigettando l'eccezione dell'Agenzia relativa alla presunta genericità dei motivi di impugnazione. Ha ritenuto che, quando il valore dichiarato dalle parti è molto superiore a quello risultante dai parametri del d.P.R. 460/1996, l'Amministrazione può adottare criteri diversi soltanto motivandone specificamente la maggiore affidabilità e confutando il metodo utilizzato dalle parti. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva richiamato un metodo sintetico-comparativo e presunti casi analoghi, ma non aveva indicato né documentato tali comparazioni. Per carenza di motivazione, la sentenza di primo grado è stata riformata e l'avviso di rettifica e liquidazione è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione disciplina la determinazione del valore dell'azienda e dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. Secondo l'interpretazione richiamata dalla Commissione, il valore non può essere rettificato mediante criteri arbitrari o meramente generici; l'Amministrazione deve fornire una motivazione concreta e verificabile.

  • Art. 2, comma 4, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 460

    Per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre.

    I parametri costituiscono un riferimento minimo e un indice presuntivo per la valutazione dell'avviamento. L'Amministrazione può discostarsene, ma deve spiegare in modo specifico perché il criterio alternativo sia più affidabile nel caso concreto.

  • Art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiede che l'atto di appello contenga motivi specifici di impugnazione. La Commissione ha ritenuto che la società avesse indicato in modo sufficientemente preciso gli errori imputati alla decisione di primo grado.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato richiamato per la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione rettifica il valore dell'avviamento, non è sufficiente richiamare formule matematiche, medie di fatturato o generici confronti con altre aziende: devono essere indicati e documentati i dati concretamente utilizzati.
  • I parametri del d.P.R. 460/1996 rappresentano un riferimento utile e, secondo la giurisprudenza citata, un valore minimo o indiziario. Se il valore dichiarato dalle parti è molto superiore o l'Ufficio intende discostarsi da tali parametri, deve motivare puntualmente la scelta.
  • L'Amministrazione deve confrontarsi con il criterio di valutazione adottato dal contribuente e spiegare perché il proprio metodo sia più attendibile, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'azienda ceduta.
  • Un avviso di rettifica può essere annullato per difetto di motivazione quando fonda la maggiore valutazione su presunti casi analoghi non identificati, non allegati o non verificabili dal contribuente.
  • In situazioni analoghe, la difesa del contribuente dovrebbe evidenziare sia la distanza tra il valore accertato e quello risultante dai parametri normativi, sia l'assenza di una motivazione concreta sulla maggiore affidabilità del metodo dell'Ufficio.

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