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Sentenza

Sentenza del 04/04/2019 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Novara

Terreni facenti parte di compendio golfistico considerati edificabili in base a P.R.G.- Imponibilità - Fondamento - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'imponibilità ai fini ICI e IMU di alcuni terreni appartenenti a un compendio golfistico, sostenendo che il loro utilizzo concreto e la loro eventuale non immediata edificabilità impedissero di considerarli aree edificabili. La controversia riguardava quindi il criterio da utilizzare per qualificare i terreni come edificabili: la destinazione urbanistica risultante dal P.R.G. oppure l'effettiva e attuale possibilità materiale di edificazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai fini ICI e IMU, un'area è edificabile quando può essere utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Nel caso concreto, i terreni erano inclusi dal P.R.G. in una zona di espansione con destinazione ricettiva e, pertanto, dovevano essere assoggettati all'imposta. Non è determinante il loro utilizzo contingente come parte di un compendio golfistico né il fatto che non fossero materialmente o immediatamente edificabili. Il presupposto dell'imposta non dipende inoltre dall'immediata capacità del bene di produrre reddito, di aumentarne il valore o di generare un reddito effettivo.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI e IMU sulle aree edificabili

    È considerata area edificabile, ai fini ICI e IMU, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

    La qualificazione di area edificabile dipende principalmente dalla destinazione urbanistica attribuita dagli strumenti urbanistici vigenti, non dall'utilizzo concreto del terreno o dalla sua immediata edificabilità materiale.

  • Piano regolatore generale (P.R.G.)

    Zona di espansione a destinazione ricettiva

    L'inclusione dei terreni in una zona urbanistica di espansione con destinazione ricettiva è sufficiente a fondarne la qualificazione come aree edificabili ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Ai fini ICI e IMU, occorre verificare anzitutto la destinazione urbanistica risultante dal P.R.G. o da altri strumenti urbanistici, non soltanto l'uso effettivo del terreno.
  • Un terreno può essere tassato come edificabile anche se, in concreto, non è ancora edificato o non è immediatamente edificabile per ragioni tecniche, procedurali o funzionali.
  • L'utilizzo agricolo, sportivo, ricreativo o comunque non edificatorio del terreno non esclude automaticamente l'imponibilità quando lo strumento urbanistico gli attribuisce una destinazione edificatoria.
  • L'imposizione non richiede che il terreno produca già un reddito o abbia una concreta e immediata capacità di incrementare il proprio valore: è sufficiente la potenzialità edificatoria riconosciuta dalla pianificazione urbanistica.
  • Per contestare l'imposizione è quindi necessario dimostrare, in particolare, l'assenza di una destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici applicabili, oppure l'esistenza di specifici vincoli giuridici assoluti che escludano effettivamente tale potenzialità.

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