Sentenza del 04/04/2019 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Novara
Spese per interventi di risparmi energetici sostenute da società esercenti attività di locazione e gestione immobiliare su immobili riguardanti l'attività stessa. Detrazione d'imposta del 55% - Compete - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per una società titolare di reddito d'impresa, operante nel settore della locazione e gestione immobiliare, di usufruire della detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico sugli immobili dell'attività. L'Amministrazione sosteneva, in sostanza, che l'agevolazione non spettasse per immobili destinati alla locazione o comunque con uso commerciale. Il ricorrente sosteneva invece che la normativa riconoscesse il beneficio a chiunque sostenga la spesa, senza distinguere tra persone fisiche e società, tra immobili abitativi e commerciali o tra attività personale e attività d'impresa.
La decisione
La pretesa del ricorrente è stata ritenuta fondata. La detrazione compete al soggetto che sostiene e documenta la spesa, purché l'intervento possieda le caratteristiche previste dalla normativa e riguardi un edificio esistente posseduto o detenuto dal contribuente al momento dei lavori. La destinazione commerciale dell'immobile, la sua eventuale locazione e la titolarità di reddito d'impresa non escludono il beneficio. La finalità della norma è il risparmio energetico in sé, che rimane realizzato anche se l'immobile viene successivamente trasferito o passa nella disponibilità di altro soggetto.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344 e seguenti
Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta una detrazione dell'imposta lorda.
La disciplina agevolativa non limita il beneficio ai privati o agli immobili abitativi, ma lo collega alla realizzazione di interventi qualificati di risparmio energetico e al sostenimento della relativa spesa.
Decreto attuativo 19 febbraio 2007
Il beneficio spetta al soggetto che esegue e sostiene la spesa per interventi conformi ai requisiti tecnici e documentali previsti, senza esclusioni fondate sulla forma giuridica del contribuente o sulla categoria catastale dell'immobile.
Massime di principio
- Le agevolazioni per il risparmio energetico devono essere interpretate principalmente in funzione dell'obiettivo perseguito, ossia il miglioramento dell'efficienza energetica, e non in base alla natura privata o commerciale dell'immobile.
- Una società o un soggetto titolare di reddito d'impresa può beneficiare della detrazione se sostiene effettivamente la spesa e dimostra il rispetto dei requisiti tecnici, fiscali e documentali previsti.
- La destinazione dell'immobile alla locazione o a un'attività commerciale non esclude automaticamente la detrazione, salvo che una specifica disposizione normativa preveda espressamente tale limitazione.
- Per verificare la spettanza del beneficio occorre concentrarsi su tre elementi: soggetto che sostiene la spesa, possesso o detenzione dell'immobile durante i lavori e conformità dell'intervento ai requisiti normativi.
- Il successivo trasferimento dell'immobile o il subentro di un altro titolare non elimina il fatto che il risparmio energetico sia stato realizzato; tuttavia, gli effetti fiscali successivi possono dipendere dalle regole applicabili al trasferimento e alla ripartizione delle quote residue.
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