Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/04/2019 n. 324 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Mancata allegazione delega di firma - Illegittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la mancata allegazione del provvedimento di delega di firma non comporti l'illegittimità dell'avviso di accertamento, poiché nessuna disposizione impone all'Amministrazione finanziaria di allegare tale provvedimento all'atto notificato. La sottoscrizione da parte del funzionario delegato resta pertanto valida, ferma la necessità che la delega esista e sia conferita secondo legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'Amministrazione finanziaria non aveva allegato all'atto il provvedimento di delega con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate aveva autorizzato il funzionario alla sottoscrizione. La contestazione riguardava quindi la validità della firma e la mancanza di documentazione comprovante la delega.

Norme richiamate

  • Articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La norma disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e consente che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Dalla disposizione non deriva l'obbligo di allegare materialmente la delega all'avviso notificato.

Massime di principio

  • La mancata allegazione della delega di firma non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento quando la firma sia stata apposta da un funzionario delegato.
  • L'assenza della delega tra gli allegati deve essere distinta dall'inesistenza, invalidità o inefficacia della delega: il contribuente può contestare concretamente questi ultimi profili, ma non può fondare l'illegittimità sul solo fatto che il documento non sia stato allegato.
  • In una controversia analoga, occorre verificare se l'Amministrazione abbia effettivamente conferito la delega, se il delegato fosse competente e se l'atto sia stato sottoscritto nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
  • L'onere di allegazione previsto per altri documenti o presupposti dell'accertamento non si estende automaticamente alla delega di firma, se non esiste una specifica disposizione che lo imponga.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.