Sentenza del 04/04/2019 n. 324 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Mancata allegazione delega di firma - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la mancata allegazione del provvedimento di delega di firma non comporti l'illegittimità dell'avviso di accertamento, poiché nessuna disposizione impone all'Amministrazione finanziaria di allegare tale provvedimento all'atto notificato. La sottoscrizione da parte del funzionario delegato resta pertanto valida, ferma la necessità che la delega esista e sia conferita secondo legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'Amministrazione finanziaria non aveva allegato all'atto il provvedimento di delega con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate aveva autorizzato il funzionario alla sottoscrizione. La contestazione riguardava quindi la validità della firma e la mancanza di documentazione comprovante la delega.
Norme richiamate
Articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e consente che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Dalla disposizione non deriva l'obbligo di allegare materialmente la delega all'avviso notificato.
Massime di principio
- La mancata allegazione della delega di firma non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento quando la firma sia stata apposta da un funzionario delegato.
- L'assenza della delega tra gli allegati deve essere distinta dall'inesistenza, invalidità o inefficacia della delega: il contribuente può contestare concretamente questi ultimi profili, ma non può fondare l'illegittimità sul solo fatto che il documento non sia stato allegato.
- In una controversia analoga, occorre verificare se l'Amministrazione abbia effettivamente conferito la delega, se il delegato fosse competente e se l'atto sia stato sottoscritto nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- L'onere di allegazione previsto per altri documenti o presupposti dell'accertamento non si estende automaticamente alla delega di firma, se non esiste una specifica disposizione che lo imponga.
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