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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando al contribuente maggiori redditi e, per conseguenza, maggiori IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di indagini bancarie sui conti correnti del medesimo. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR della Campania, invece, aveva accolto parzialmente l'appello, riducendo sensibilmente il maggior reddito accertato, anche sulla base degli esiti di una CTU alla quale il giudice d'appello si era sostanzialmente conformato. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato una CTU fondata su un criterio empirico e su giustificazioni del contribuente, senza rispettare la presunzione rafforzata derivante dalle indagini bancarie e l'inversione dell'onere della prova; (2) violazione dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, deducendo l'inutilizzabilità in giudizio della documentazione giustificativa non prodotta in sede amministrativa e senza adeguata giustificazione dell'omessa precedente esibizione.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una rivisitazione del merito e della valutazione di fatto compiuta dalla CTR circa l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dal contribuente per superare la presunzione derivante dai movimenti bancari. Quanto al secondo, ha rilevato che l'Agenzia non aveva chiarito né specificato se e in quale contesto la documentazione fosse stata effettivamente richiesta in sede amministrativa, presupposto necessario per affermarne l'inutilizzabilità in giudizio; a sostegno ha richiamato il principio secondo cui il divieto di utilizzo processuale dei documenti non esibiti opera solo se vi sia stata una specifica richiesta dell'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le risultanze delle indagini bancarie operano come presunzione a favore dell'Amministrazione, ma la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di riesame del merito sulla sufficienza delle giustificazioni offerte dal contribuente; la prova contraria resta valutata dal giudice di merito.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    L'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa presuppone che la documentazione fosse stata richiesta dall'Ufficio in sede accertativa e che il contribuente non l'abbia esibita senza giustificazione.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Il divieto di utilizzo processuale dei documenti non esibiti in sede amministrativa richiede una specifica richiesta degli agenti accertatori; non basta la mancata esibizione di documenti mai richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato su indagini bancarie, la presunzione di imponibilità dei movimenti può essere vinta dal contribuente con idonea prova contraria, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
  • La deduzione di violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • La preclusione all'uso in giudizio di documenti non prodotti in sede amministrativa opera solo se l'Ufficio abbia formulato una specifica richiesta di esibizione; in difetto di tale richiesta, il documento resta utilizzabile.
  • L'onere di allegare e dimostrare il presupposto della richiesta amministrativa grava su chi invoca l'inutilizzabilità dei documenti.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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