Cassazione Civile, Ordinanza n. 24785/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria privata aveva agito per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 a favore di utenti del servizio sanitario regionale e non integralmente remunerate dalle aziende sanitarie competenti, deducendo anche l'indebito arricchimento delle stesse. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la corte d'appello, adita dalla sola ASL di Pescara, aveva rideterminato in senso riduttivo l'importo dovuto, ritenendo che, nella quantificazione dell'arricchimento senza causa, dovesse detrarsi non solo il rimborso già corrisposto alla struttura, ma anche il mancato introito dei ticket che l'ASL avrebbe incassato se avesse erogato direttamente le prestazioni. La ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2041 c.c. e della disciplina di settore, per avere escluso i ticket dalle voci rilevanti ai fini dell'indennizzo; 2) violazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell'accordo contrattuale applicabile, per non avere calcolato il tetto di spesa al netto dei ticket; 3) omesso esame di fatture ritenute decisive, dalle quali emergerebbe che la quota di rimborso spettante alla struttura era già decurtata dei ticket versati dai pazienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto unitariamente tutti e tre i motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il criterio seguito dal giudice di merito, perché ha applicato un'ipotesi astratta di mancato introito dei ticket da parte dell'ASL, mentre nel caso concreto le prestazioni erano state effettivamente rese dalla struttura privata. Ha affermato che i ticket pagati dai pazienti spettano al soggetto che materialmente eroga la prestazione e che, quindi, l'arricchimento dell'ASL coincide con il costo risparmiato per non aver dovuto procurarsi quelle prestazioni, senza decurtazione dei ticket non incassati dalla stessa ASL. È stato inoltre ribadito che il tetto di spesa assegnato alla struttura non può essere surrettiziamente ridotto tramite un computo che includa somme non dovute all'ente pubblico in mancanza di espressa previsione contrattuale.
Norme richiamate
l'indennizzo per indebito arricchimento, nel caso di prestazioni sanitarie rese da struttura privata accreditata senza contratto scritto, va commisurato al costo che l'ASL avrebbe sostenuto per procurarsi le medesime prestazioni, senza detrarre i ticket pagati dai pazienti all'erogatore concreto
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
la disciplina del convenzionamento e del tetto di spesa non consente, in assenza di espressa previsione, di computare a carico della struttura privata somme relative ai ticket come se fossero risparmio dell'ASL
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per l'omesso esame di fatti decisivi risultanti dalle fatture prodotte
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
d.lgs. n. 502/1992, artt. 1, 2, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla determinazione del rimborso e del tetto di spesa nel regime di accreditamento
d.m. 18 ottobre 2012, artt. 1, 3 e 4 e allegati
richiamato dalla ricorrente quale fonte regolativa del calcolo delle prestazioni e del rimborso
d.m. 22 luglio 1996, artt. 1, 2 e 3 e allegati
richiamato dalla ricorrente quale fonte regolativa del calcolo delle prestazioni e del rimborso
Massime di principio
- In tema di indebito arricchimento conseguente a prestazioni sanitarie erogate da struttura privata accreditata senza contratto scritto con la pubblica amministrazione, l'arricchimento dell'ASL va individuato nel costo che l'ente avrebbe dovuto sostenere per ottenere quelle stesse prestazioni, non in una somma ridotta dei ticket versati dagli utenti al soggetto che ha concretamente erogato il servizio.
- I ticket sanitari pagati dai pazienti spettano al soggetto che materialmente ha reso la prestazione; non possono essere sottratti dal risparmio di spesa dell'ASL quando quest'ultima non abbia effettivamente erogato le prestazioni.
- Il limite massimo di spesa assegnato alla struttura accreditata non può essere indirettamente ridotto mediante un criterio di calcolo dell'arricchimento che includa, senza espressa base convenzionale, somme che l'ASL non avrebbe comunque incassato.
- In presenza di una convenzione o di un sistema di tetto di spesa, una somma sopportata dal privato non può essere imputata all'ente pubblico in assenza di una previsione espressa che ne consenta il computo nel rimborso o nella detrazione.
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