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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01624/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (opposto)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato inammissibile nei gradi di merito. La notificazione dell’opposizione, tentata presso il domicilio eletto dell’opposto, non andò a buon fine per irreperibilità del destinatario. L’opposto, pur avendo ricevuto informalmente notizia dell’opposizione via posta elettronica, si costituì per eccepire il difetto di valida notificazione. La ricorrente ha sostenuto in cassazione che il mancato perfezionamento della notifica fosse dovuto a causa non imputabile a lei, che l’atto dovesse considerarsi nullo e non inesistente e che, quindi, la successiva costituzione dell’opposto avesse effetto sanante ex tunc. Ha inoltre chiesto la trattazione congiunta con altre controversie pendenti sulla medesima vicenda, istanza respinta. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, quando una notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio senza superare, salvo eccezioni rigorosamente provate, il termine pari alla metà di quello di cui all’art. 325 c.p.c.; inoltre, una comunicazione informale non sostituisce la notificazione e non ne sana l’inesistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso la sanatoria della notificazione dell’opposizione e aveva confermato l’inammissibilità dell’opposizione stessa. Ha affermato che, anche a voler considerare non imputabile al notificante l’esito negativo della prima notificazione, ciò non comporta il perfezionamento della notifica né la sua sanatoria per effetto della costituzione del destinatario; al contrario, impone la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione proposta è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato come parametro temporale entro il quale, in caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, va riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, senza superare di regola la metà dei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 44, comma 4, cod. proc. amm.

    È richiamato solo per distinguere il caso della notificazione nulla nel processo amministrativo, ritenuto non sovrapponibile all’ipotesi di notificazione mai perfezionatasi nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Se la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve attivarsi senza indugio per rinnovare o completare il procedimento notificatorio; in difetto, può maturare la decadenza dall’impugnazione.
  • La mera comunicazione informale dell’atto al destinatario non equivale a notificazione e non sana un vizio quando la notificazione non si sia oggettivamente perfezionata.
  • La costituzione del destinatario, se finalizzata a eccepire la mancanza di una valida notificazione, non produce effetto sanante quando l’atto introduttivo non sia stato ritualmente notificato.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è decisiva: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera, se del caso, sul piano della nullità, ma non quando la notificazione sia rimasta inesistente o comunque non perfezionata.
  • In cassazione è inammissibile la censura che pretenda di ottenere una sanatoria ex tunc di una notificazione non perfezionata, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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